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Sentenza

Militare di leva della marina militare lamenta la cronicità della propria patolo...
Militare di leva della marina militare lamenta la cronicità della propria patologia, accertata con ulteriori esami diagnostici, e, sostiene la riconducibilità della stessa al completo svolgimento del servizio di leva. Chiede il risarcimento del danno biologico sofferto rivolgendosi al Giudice amministrativo.
Pubblicato il 03/12/2020

N. 12923/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04386/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4386 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco Ventura e Mario Tocci, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Francesco Ventura in Roma, via Orvieto n. 1;

contro

Il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per il risarcimento

del danno biologico, ai sensi degli artt. 1218 e 2087 cc, in relazione alla completa e non parziale - con esonero -, sottoposizione al servizio di leva del ricorrente, pure in presenza di grave patologia discale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Rita Tricarico nell'udienza del giorno 27 novembre 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, e dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020 mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all'Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame il Sig. -OMISSIS-agisce per chiedere, ai sensi degli artt. 1218 e 2087 cc, il risarcimento del danno biologico che avrebbe subito per essere stato sottoposto a servizio di leva militare, senza alcun tipo di esonero o limitazione nonostante soffrisse di-OMISSIS-.

Rappresenta al riguardo di essere stato chiamato a svolgere il servizio di leva presso la Marina militare nel centro di selezione "Maricentro" di Taranto nel febbraio 1992 e di aver subito sofferto di-OMISSIS-, quindi, essendogli stata diagnosticata "-OMISSIS-", di essere stato dichiarato eccedente rispetto al fabbisogno a quel tempo.

È stato poi, tra aprile e maggio 1992, richiamato dall'Esercito italiano presso l'ottantaduesimo Reggimento Fanteria Torino, di stanza a Barletta, dove ha svolto regolarmente il servizio di leva, senza alcun esonero.

Nel maggio 1992 è stato ricoverato per un attacco di--OMISSIS-, ottenendo un periodo di licenza di 40 giorni.

Ha poi fatto ulteriori visite ed esami finché il 15.10.1992 è stato riformato per -OMISSIS-.

2. In questa sede, dopo aver assunto la sussistenza della giurisdizione di questo Giudice, richiamando giurisprudenza tuttavia riferita a soggetti dipendenti della P.A., lamenta la cronicità della propria patologia, accertata con ulteriori esami diagnostici, e, sostenendo la riconducibilità della stessa al completo svolgimento del servizio di leva, chiede il risarcimento del danno biologico sofferto.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con mero atto di costituzione formale.

4. Nell'udienza per lo smaltimento dell'arretrato tenutasi in modalità da remoto in data 27.11.2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Esso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

Si osserva in proposito che le Sezioni unite della Corte di Cassazione Civile, con ordinanza del 5.5.2014, n. 9572, chiamate a risolvere un regolamento preventivo di giurisdizione in fattispecie del tutto analoga, hanno espressamente affermato che "il militare di leva obbligatoria non è legato all'amministrazione da un rapporto di pubblico impiego, ma da un mero rapporto di servizio privo del carattere della spontaneità, destinato a cessare dopo il periodo di utilizzazione. Ne consegue che la controversia promossa da un militare di leva nei confronti della P.A. per far valere pretese di natura patrimoniale, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi ed essendo esclusa l'esistenza di una controversia riconducibile a quelle espressamente devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" (Cass. S.U. 8.2.2013, n. 3040; 20.05.2003, n. 7899).

5.1. Deve, pertanto, dichiararsi la sussistenza, sulla presente controversia, della giurisdizione del Giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a..

5.2. Si evidenzia che la giurisprudenza indicata da parte ricorrente non può essere utilmente invocata a sostegno della sussistenza invece della giurisdizione di questo Giudice, essendo essa riferita a soggetti legati all'Amministrazione da rapporti di dipendenza, qui pacificamente assente.

6. Si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in ragione dell'esito della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso in epigrafe, indicando, quale Giudice munito di giurisdizione, il Giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.;

- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto del giorno 27 novembre 2020, con l'intervento dei Magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
Rita Tricarico		Germana Panzironi
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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