Nell'esprimere le proprie valutazioni, l'Autorità militare gode di un'amplissima autonomia di espressione connaturata ad un'ampia discrezionalità, e stante l'autonomia dei giudizi nei diversi periodi di riferimento, non può desumersi un'illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative rispetto al periodo precedente e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento sul servizio svolto dal militare. In virtù di tale limitata penetrabilità della decisione valutativa, l'eventuale contraddittorietà o illogicità della scheda valutativa deve risultare ictu oculi, per cui il sindacato di legittimità del giudice amministrativo deve essere limitato ad una verifica sulla non manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, senza poter entrare nel merito dell'azione amministrativa.
T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 03/02/2020, n. 192
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Mautone, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Arce,122 c/o D'Urso;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;
per l'annullamento
delibera del ministero della giustizia-dipartimento dell'amm.ne penitenziaria - commissione ruolo agenti/assistenti - del 30.10.2013, con cui è stato rigettato ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il rapporto informativo per il personale del corpo di polizia penitenziaria ex art.44 e ss. D.Lgs. n. 443 del 1992
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2020 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- Parte ricorrente, assistente capo del corpo di polizia penitenziaria, ha impugnato il rapporto informativo redatto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con riguardo all'anno 2012, nonché tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi, sostenendo, nello specifico, di aver riportato una valutazione, a suo dire, ingiustificatamente negativa, inserendosi tale valutazione in una sequenza di atti persecutori, puntualmente descritti, commessi nei sui confronti dai superiori gerarchici.
In particolare, la parte ricorrente ha ritenuto illegittime le valutazioni del rapporto informativo nella parte in cui gli ha attribuito un punteggio valutativo pari a 23, laddove, negli anni precedenti, aveva conseguito il punteggio di 30.
Nel domandare l'annullamento dell'atto gravato, ne ha censurato la legittimità in quanto adottato in palese eccesso di potere ed in forza di un'erronea valutazione della situazione di fatto, oltreché in assenza di un'adeguata motivazione.
In particolare, è stata dedotta l'incongruenza dell'impugnato documento caratteristico con i precedenti documenti redatti nei confronti del ricorrente, essendosi quest'ultimi espressi in termini del tutto elogiativi ed avendo attribuito al ricorrente una valutazione assolutamente positiva.
I precedenti rapporti informativi e quello gravato presentavano, dunque, valutazioni diametralmente opposte tali da evidenziare un eccesso di potere e una carenza di motivazione, stante anche la necessità di giustificare il repentino peggioramento dei giudizi di valutazione.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, resistendo al ricorso e formulando argomentazioni difensive.
2.- Il ricorso si palesa infondato.
2.1.- Il Collegio rileva, in punto di diritto, come le schede valutative e i giudizi resi nei rapporti informativi sugli ufficiali da parte dei superiori gerarchici, sono caratterizzati da un'altissima discrezionalità tecnica e comportano un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare come dimostrate in concreto: essi, pertanto, sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, che spetta al ricorrente dimostrare (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 30-03-2018, n. 3552; Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1776).
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che i giudizi analitici e quello complessivo contenuti nel rapporto informativo possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I bis, 25.07.2018, n. 8444; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI, 30.03.2018, n. 2059; T.A.R. Piemonte-Torino, Sez. I, 12.04.2017, n. 477; T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 14.06.2011, n. 1532).
Ciascuna scheda (o rapporto informativo), si concentra esclusivamente sul rendimento complessivo del militare avuto riguardo al periodo di riferimento, poiché le valutazioni periodiche ad esse sottese sono autonome le une dalle altre, si riferiscono a momenti particolari e devono limitarsi a riscontrare il comportamento dell'interessato senza che possano esaminarsi vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in autonome schede o rapporti informativi (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005 n. 7427).
Ne derivano i seguenti corollari (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7427 del 2005):
- va ritenuta inconcepibile, già sul piano astratto, la prospettazione di un vizio di invalidità derivata di una scheda rispetto ad un'altra, che postulerebbe l'individuazione di un rapporto di presupposizione inesistente in materia;
- non può ammettersi l'esistenza di alcuna prassi, più o meno vincolante, che possa indurre la P.A. a non abbassare le qualifiche finali, stante l'autonomia delle singole schede e rapporti informativi;
- l'abbassamento di qualifica non deve essere fondato su fatti di particolare gravità, poiché esprime un giudizio che deve solo attagliarsi alla qualità del complessivo rendimento del militare;
- tutte le doti di un militare possono subire un appannamento nel corso del tempo, e le schede di valutazione rivestono la funzione precipua di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico.
Il documento caratteristico rappresenta il rendimento complessivo del giudicando limitatamente ad un predeterminato lasso temporale, senza che fatti precedenti o successivi possano interferire nella valutazione, di modo che - vigente il principio dell'autonomia dei giudizi riferiti ai diversi periodi di servizio considerati - ogni nota caratteristica è autonoma, ovverosia indipendente, dall'altra e la diversità di valutazione tra un anno e un altro, costituendo un evento fisiologico, non richiede particolare motivazione (T.A.R. Lazio Latina, 07.01.2008, n. 5; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 27.05.2013, n. 819).
Nell'esprimere le proprie valutazioni, l'Autorità militare gode di un'amplissima autonomia di espressione connaturata ad un'ampia discrezionalità, e stante l'autonomia dei giudizi nei diversi periodi di riferimento, non può desumersi un'illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative rispetto al periodo precedente e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento sul servizio svolto dal militare (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, 16 maggio 2015, n. 7190; 18 novembre 2014, n. 11517).
In virtù di tale limitata penetrabilità della decisione valutativa, l'eventuale contraddittorietà o illogicità della scheda valutativa deve risultare ictu oculi, per cui il sindacato di legittimità del giudice amministrativo deve essere limitato ad una verifica sulla non manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, senza poter entrare nel merito dell'azione amministrativa (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 19 giugno 2012, n. 605; Cons. Stato, Sez. IV, 8 novembre 2011, n. 5902; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 17 giugno 2011, n. 917).
In sostanza, il Giudice deve limitarsi al mero riscontro di eventuali profili sintomatici dell'eccesso di potere, inteso sia nelle figure tradizionali, sia in quelle più evolute del sindacato di ragionevolezza e di proporzionalità; in particolare, nel caso in cui i fatti accertati e posti a fondamento del giudizio valutativo si rivelino insussistenti, oppure, ancorché effettivamente sussistenti, siano stati macroscopicamente travisati nel loro valore, da indurre alla formulazione di valutazioni del tutto inverosimili, la cui erroneità sia talmente palese, da essere percepibile da chiunque.
2.2.- Quanto alla motivazione, il rapporto informativo, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato (T.A.R., Campania Napoli, Sez. VI, 11.07.2017, n. 3722; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, 26 marzo 2014, n. 3341; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 10.07.2012, n. 6229 e Sez. I, 03.12.2010, n. 35303).
3.- Nel caso di specie, alla luce di quanto indicato, il giudizio espresso nel rapporto informativo impugnato risulta sufficientemente motivato, seppure in modo sintetico, senza che tale motivazione possa ritenersi irragionevole ovvero incongruente.
La valutazione contenuta nel rapporto informativo riguarda il preponderante aspetto delle rilevate difficoltà del ricorrente ad inserirsi ed ad interagire, in modo sia rispettoso dei rapporti gerarchici, sia costruttivo per la soluzione delle problematiche connesse alle sue mansioni, con il contesto lavorativo di riferimento, evidenziando una non piena e aperta collaborazione.
Tale valutazione negativa, riguardando un aspetto particolare dell'attività del valutato, è stata sufficientemente motivata nel rapporto informativo e non risulta affetta da illogicità o irragionevolezza.
La ragionevolezza di tale motivazione risulta, peraltro, confermata dalla relazione controdeduttiva dell'Amministrazione, nell'ambito della quale vengono puntualmente specificate le ragioni di tale giudizio, indicando, come nel periodo oggetto di valutazione, l'azione del valutato è stata improntata ad una limitata adesione alle iniziative, a una non piena collaborazione con i superiori gerarchici ed ad una notevole ed ingiustificata litigiosità nei rapporti con i colleghi.
In tali termini non può dirsi che emergano elementi per dedurre che le valutazioni riportate nel rapporto informativo siano palesemente abnormi ed illegittime.
Il limite della illogicità manifesta, dunque, non risulta in concreto superato, posto che - nella attribuzione della contestata valutazione "buono" - l'Amministrazione non ha omesso di fare un non incongruo riferimento alle valutazioni sintetiche formulate in ordine alle qualità fisiche, morali e di carattere, culturali ed intellettuali, professionali e specifiche del ricorrente: né sussiste, in limine, la ventilata contraddittorietà tra i riconoscimenti ottenuti in servizio e il giudizio reso in sede di valutazione, ancorché inferiore a quello precedente.
Del resto - sotto quest'ultimo profilo - è noto che i giudizi contenuti nella scheda valutativa riguardante i militari, in un determinato arco di tempo, sono diretti a valutare le diverse qualità e capacità espresse dall'interessato nel predetto periodo e si estrinsecano in apprezzamenti qualitativi sulle stesse, per cui non occorre che l'eventuale valutazione negativa (o meno positiva) formulata nei confronti del militare sia sorretta da documentate contestazioni relative a violazioni dei doveri d'ufficio oppure da specifici addebiti sul suo comportamento, bastando che la documentazione caratteristica esprima, in termini riassuntivi e logicamente coerenti, i caratteri e i requisiti essenziali del destinatario, senza essere in alcun modo condizionata da giudizi formulati in rapporto ad altri precedenti periodi a tal fine presi in esame, sempre che il giudizio finale non ecceda da un quadro di coerenza e ragionevolezza della motivazione posta a suo fondamento (così, tra molti, T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 16 luglio 2009, n. 1069).
È stato condivisibilmente affermato, inoltre, che nella materia de qua il vizio di eccesso di potere è configurabile soltanto nel caso in cui l'interessato sia in possesso di titoli talmente lusinghieri, maturati nel corso della carriera, da far emergere ictu oculi l'inadeguatezza della valutazione effettuata e che non sono ammissibili le censure che, nella sostanza, sollecitano il giudice amministrativo a sostituirsi alle delicate valutazioni affidate alle commissioni di avanzamento (arg. ex Cons. Stato, sez. IV, 15 giugno 2018, n. 2639).
Inoltre, in assenza di tempestiva contestazione dei giudizi contenuti nella documentazione caratteristica, il sindacato non può che cadere sulla (sola) attività valutativa della commissione di avanzamento, sulla compatibilità e congruità della stessa rispetto ai giudizi riportati nella documentazione caratteristica, ed ovviamente sempre nei limiti propri del sindacato sull'eccesso di potere.
4.- Osserva ancora il Collegio, al fine del decidere, che il rapporto informativo oggetto della presente impugnativa, relativo all'anno di servizio 2012, risulta aver attribuito all'odierno ricorrente il giudizio di buono in ragione del punteggio totale (punti 23), risultante dalla sommatoria dei coefficienti parziali redatti dall'Amministrazione penitenziaria su ciascuno degli elementi di giudizio valutati mediante l'attribuzione di un coefficiente numerico.
Dal predetto rapporto informativo è dato riscontrare, in relazione all'elemento di giudizio denominato capacità di risoluzione ed in particolare alla sottovoce "capacità di giudizio" una diminuzione di punteggio rispetto al coefficiente numerico massimo attribuibile. Parimenti in relazione all'ulteriore elemento di giudizio consistente nella valutazione della sottovoce "qualità morali ed espressive" appare, altresì, riscontrabile una diminuzione di punteggio rispetto al coefficiente numerico massimo corrispondente per tale elemento di giudizio.
La riferita diminuzione sia delle capacità di giudizio che delle qualità morali rappresenta, ictu oculi, una variazione di giudizio riscontrata dall'Amministrazione rispetto ai rapporti informativi relativi agli anni precedenti, con espressa indicazione, a corredo del giudizio complessivo e del corrispondente punteggio numerico (23), delle motivazioni che hanno indotto l'organo di valutazione a dover assegnare un giudizio inferiore rispetto a quello attribuito al ricorrente nel precedente anno di servizio.
Osserva, dunque, il Collegio che l'attribuzione di un coefficiente numerico per ciascun elemento di giudizio, nonché le esplicitate ragioni per le quali l'Amministrazione ha ritenuto di variare la sua valutazione rispetto a quella conseguita dal ricorrente nel rapporto informativo del precedente anno costituiscono un'adeguata rappresentazione ed un sufficiente corredo motivazionale tali da rendere percepibile al destinatario del giudizio valutativo sia i presupposti fattuali ad esso sottesi, sia l'iter logico-giuridico svolto ai fini dell'attribuzione del giudizio di buono per l'anno 2012, nonché le specifiche motivazioni per le quali lo stesso è risultato deteriore rispetto a quello formulato riguardo agli anni di servizio precedenti.
Difatti, secondo un costante insegnamento giurisprudenziale amministrativo, dal quale il Collegio ritiene di non doversi discostare i giudizi analitici e quello complessivo contenuti nel rapporto informativo (o analogo documento redatto nei confronti del personale militare) possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile, in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla p.a. in ordine alla valutazione del servizio reso ogni anno in relazione alle variabili esigenze dell'Amministrazione stessa, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica, essendo necessaria un'adeguata motivazione solo ove si verifichi una notevole caduta di punteggio e l'oscillazione dei coefficienti non si mantenga entro certi limiti(ex multis, TAR Liguria, Sez. II, 24.4.2008, n. 766).
Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
5.- In ragione della peculiarità dell'impugnativa del rapporto informativo in esame, il Collegio ritiene ricorrano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Angela Fontana, Primo Referendario
Fabio Maffei, Referendario, Estensore
28-06-2020 14:32
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