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Sentenza

Procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato....
Procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-10-2020) 02-11-2020, n. 30430


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Presidente -

Dott. BIANCHI Michele - Consigliere -

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio - Consigliere -

Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere -

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.V., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 09/01/2020 del TRIB.LIB.MILITARE di VERONA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIACOMO ROCCHI;

sentite le conclusioni del PG che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale militare di Verona rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse del Capo di terza classe MM G.V. avverso il decreto di convalida di sequestro emesso dal P.M. nell'ambito di un procedimento per il reato di procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato.

Secondo il Tribunale militare, il decreto del P.M. era sufficientemente motivato, in quanto consentiva l'individuazione del fatto per cui si procedeva mediante l'indicazione della rubrica e dell'articolo di legge nonchè delle ragioni del sequestro, con il richiamo all'attività di polizia giudiziaria che aveva portato al rinvenimento di materiale telefonico e informatico.

Secondo il Tribunale militare, non sussisteva alcuna violazione del principio di proporzionalità.

2. Ricorre per cassazione il difensore di G.V., ribadendo che, nel decreto di convalida del sequestro, era stata omessa una descrizione, seppure sommaria, della condotta criminosa ipotizzata: tale carenza impediva una verifica in sede di riesame dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una specifica ipotesi di reato nonchè di verificare la pertinenza tra l'oggetto del sequestro e il reato ipotizzato. Il mero riferimento agli articoli di legge che si assumevano violati era insufficiente.

Il ricorrente ricorda che, in forza della riforma del 2015, il provvedimento deve essere annullato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il fondamento nonchè degli elementi forniti dalla difesa.

Le Sezioni Unite hanno ribadito che il decreto di sequestro probatorio deve contenere una specifica motivazione delle finalità perseguite per l'accertamento dei fatti. Il mero richiamo all'art. 93 c.p.m.p. era insufficiente, in quanto la norma prevede esclusivamente il trattamento sanzionatorio di condotte contemplate dagli articoli precedenti.

La difesa aveva anche eccepito la nullità del decreto di perquisizione e sequestro per violazione del principio di proporzionalità e di pertinenza, essendo stato convalidato il sequestro di interi apparati hardware senza che fossero stati effettuati accertamenti inerenti ai flussi informativi.

Alla luce di questi principi il ricorrente chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata eccependo, in un primo motivo, violazione degli artt. 253, 355 e 125 c.p.p. con riferimento alla carenza di motivazione del decreto impugnato e dell'ordinanza del Tribunale del riesame. In particolare, non si comprendeva perchè fossero stati sequestrati determinati beni, nè era chiaro quale fosse il contenuto delle chiavette USB e del computer sequestrati; nè, ancora, vi era la descrizione della condotta ascritta alla persona nei cui confronti era stato emesso il provvedimento ablativo.

L'ordinanza risultava carente di motivazione con riferimento a quanto enunciato nè valutava la mancata indicazione della condotta contestata.

In un secondo motivo si deduce violazione dell'art. 253 c.p.p., comma 3 e violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità: era illegittima l'indiscriminata apprensione di. tutte le informazioni contenute in un sistema informatico, salvo che fosse sorretta da specifica motivazione.

Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

In effetti, l'ordinanza del Tribunale militare di Verona è stata notificata a mezzo PEC all'indagata e al suo difensore il 10/1/2020.

Il difensore della ricorrente ha proposto ricorso per cassazione mediante spedizione di raccomandata in data 24/1/2020; l'atto è pervenuto al Tribunale militare il successivo 30/1/2020.

L'art. 311 c.p.p., comma 3 - applicabile al riesame avverso i provvedimento di sequestro in forza del richiamo contenuto nell'art. 325 c.p.p., comma 3 - stabilisce che il ricorso debba essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame dev'essere presentato nella cancelleria dello stesso tribunale, con esclusione, anche per la parte, di qualsiasi soluzione alternativa, dal momento che le specifiche modalità di presentazione di tale gravame costituiscono deroga alle norme che regolano, in via generale, la presentazione dell'impugnazione (Sez. 6, n. 13420 del 05/03/2019 - dep. 27/03/2019, DALLAI DIMITRI, Rv. 275367); ciò comporta che non trovano applicazione le forme di presentazione previste per le impugnazioni dall'art. 582 c.p.p., comma 2 e art. 583 c.p.p.; la norma è stata ritenuta conforme ai principi costituzionali e all'art. 6 CEDU, atteso che spetta alla discrezionalità del legislatore stabilire le modalità di presentazione dell'impugnazione (Sez. 1, n. 4096 del 10/12/2019 - dep. 30/01/2020, CONDIPODERO BASILIO, Rv. 279031).

Di conseguenza, se l'interessato ricorre a forme diverse dalla presentazione presso la Cancelleria del Tribunale del riesame - nel caso di specie, spedendo l'impugnazione mediante raccomandata - corre il rischio che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. 3, n. 14774 del 05/03/2020 - dep. 13/05/2020, MANIERO ANTONIO, Rv. 278776).

L'interpretazione dell'art. 311 cit. fin qui esposta è stata recentemente ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte che, all'udienza del 24 settembre 2020, hanno ribadito che il ricorso per cassazione deve essere presentato esclusivamente presso la Cancelleria del tribunale del riesame, non trovando applicazione l'art. 582 c.p.p., comma 2 e art. 583 c.p.p..

2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020
Avv. Antonino Sugamele

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