Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Professore svolge dal 1974 al 2008 per conto del Ministero della Difesa presso u...
Professore svolge dal 1974 al 2008 per conto del Ministero della Difesa presso una Scuola Sottoufficiali della Marina Militare, incarico di docente di matematica e fisica e sulla base di reiterate convenzioni annuali, chiede il riconoscimento di un rapporto di pubblico impiego senza soluzione continuità, con il pagamento delle corrispondenti differenze retributive.
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 15-01-2020) 23-06-2020, n. 12361
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Presidente -

Dott. TRIA Lucia - Consigliere -

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere -

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere -

Dott. BELLE' Roberto - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17168/2014 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA n. 41, presso lo studio dell'avvocato MARGHERITA VALENTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO DEL VECCHIO;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4360/2013 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 17/01/2014 R.G.N. 2975/2012.
Svolgimento del processo

che:

1. la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Taranto, ha rigettato la domanda di F.A. con la quale egli, esponendo di avere lavorato dal 1974 al 2008 per conto del Ministero della Difesa presso la Scuola Sottoufficiali della Marina Militare (OMISSIS), come docente di matematica e fisica e sulla base di reiterate convenzioni annuali, aveva chiesto che fosse riconosciuta l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego senza soluzione continuità, con il pagamento delle corrispondenti differenze retributive;

2. la Corte d'Appello, premesso che in primo grado era stata dichiarata la natura subordinata, ma negata l'unicità del rapporto a tempo indeterminato, ha ritenuto che, in mancanza di impugnazione, sul punto fosse sceso il giudicato; nel merito delle pretese del ricorrente essa ha invece ritenuto che:

- anche a voler affermare la natura subordinata dei rapporti di lavoro, non spettavano differenze per riconoscimento dell'anzianità di servizio, perchè nella scuola (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526; art. 53 c.c.n.l.) la progressione stipendiale era dovuta solo al personale di ruolo;

- inoltre, nessuno dei rapporti susseguitisi aveva raggiunto la durata biennale utile alla maturazione degli scatti e pertanto il diritto non poteva comunque essere riconosciuto;

- non erano stati specificati nei conteggi i titoli per le differenze retributive e non era chiaro se la pretesa riguardasse solo l'anzianità o anche il diritto alla tredicesima o alla remunerazione di lavoro supplementare;

- gli elementi addotti (continuità del rapporto; osservanza orario; riconoscimento delle ferie; raccolta delle firme di presenza; giustificazione delle assenze; sussistenza di direttive sui programmi da svolgere; possibilità datoriale di mutare l'insegnamento; copertura previdenziale propria del Comparti Scuola) non erano sufficienti a comprovare la subordinazione;

3. il F. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, poi illustrati da memoria e resistiti dal Ministero della Difesa.
Motivi della decisione

che:

1. preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività, sollevata dal Ministero;

la sentenza è stata depositata il 17.1.2014 e notificata il 29.4.2014;

pertanto l'avviso a notifica del ricorso per cassazione in data 20.6.2014, con notifica effettuata il 21.6.2014 rispetta chiaramente sia il termine lungo di sei mesi dal deposito del provvedimento ratione temporis applicabile (art. 327 c.p.c., comma 1), sia quello breve di 60 giorni dalla notifica (art. 325 c.p.c., comma 2 e art. 326 c.p.c.);

2. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 437, 112 c.p.c., nonchè dell'art. 2126 c.c. e del D.M. 20 dicembre 1971, attuativo della L. n. 1023 del 1969, nonchè del CCNL della scuola, anche ex art. 360 c.p.c., n. 5, sostenendo che la Corte d'Appello non avrebbe dovuto pronunciare sugli scatti di anzianità riconosciuti in primo grado, perchè non fatti oggetto di motivo di appello ed aggiungendo comunque che l'incremento stipendiale in base all'anzianità era dovuto al fine di non determinare una discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato del settore scolastico, in violazione anche dell'art. 1 dell'Accordo Quadro di cui alla Direttiva 1999/70 sul lavoro a tempo determinato;

con il secondo motivo sono svolte analoghe difese in tema di disparità di trattamento, discriminazione e adeguatezza della retribuzione, adducendosi la violazione degli artt. 416, 437, 115 e 116 c.p.c., con riferimento all'art. 526 T.U. scuola, nonchè degli artt. 3 e 36 Cost., della direttiva 70/1999 (art. 4) e del D.Lgs. n.. 165 del 2001 e D.Lgs. n. 368 del 2001, richiamandosi anche le pronunce della Corte di Giustizia sulla progressione retributiva per anzianità nei rapporti di impiego pubblico a tempo determinato;

il terzo motivo afferma invece la violazione degli artt. 416, 437, 115 e 116 c.p.c., con riferimento agli artt. 2094 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente valutato gli elementi, pacificamente comprovati, finalizzati a dimostrare la natura subordinata dei rapporti di lavoro, con erroneo apprezzamento giuridico dello ius variandi che la convenzione inter partes riconosceva al datore di lavoro rispetto alle materie di insegnamento;

infine, il quarto motivo afferma ancora la violazione degli artt. 416, 437, 115 e 116 c.p.c., con riferimento all'art. 2697 c.c., sostenendosi che dai conteggi prodotti si sarebbero dovuti desumere i titoli delle pretese esercitate, con differenze retributive il cui ammontare era peraltro da aversi per acquisito in causa, stante la mancata contestazione dei conteggi stessi da parte del Ministero;

3. i motivi, stante la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente, secondo la consequenzialità logico-giuridica delle questioni sollecitate e va escluso che siano inammissibili in quanto essi contengono una esaustiva disamina giuridica dell'oggetto del contendere, chiaramente percepibile nei suoi tratti utili, nei termini già detti, dal contenuto del ricorso;

4. i rapporti oggetto di causa sono da considerare (per il giudicato sfavorevole al F. rispetto ad una loro unificazione in un solo rapporto a tempo indeterminato) come una sequela di contratti a tempo determinato;

è poi irrilevante, per i fini che vengono qui in evidenza, il fatto che in causa fosse stata prospettata l'attribuzione dei conseguenti diritti retributivi ai sensi dell'art. 2126 c.c., sul presupposto che i rapporti potessero essere ritenuti nulli per effetto del D.P.R. n. 276 del 1971, art. 4;

è infatti chiaro che il riconoscimento, ormai in giudicato, della validità dei rapporti annuali intercorsi, non osta, nulla mutando nel nucleo sostanziale della causa petendi, all'eventuale riconoscimento sulla base di essi dei medesimi diritti retributivi;

ciò posto si rileva che i rapporti oggetto di causa soggiacciono ratione temporis, alla disciplina di cui alla L. n. 1023 del 1969, riguardante le scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica ed al relativo provvedimento attuativo di cui al D.M. 29 dicembre 1971, solo successivamente sostituita dalle previsioni, qui non applicabili, del Codice dell'ordinamento militare, D.Lgs. n. 66 del 2010 (art. 1531) di esso, oltre che negli artt. 968 e segg. del relativo Regolamento di cui al D.P.R. n. 90 del 2010;

secondo la L. n. 1023 del 1969, art. 2, era possibile, per l'insegnamento di materie non militari nelle scuole militari, la stipula di "convenzioni annuali, con personale incaricato", tra cui "insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali";

l'art. 2 del conseguente D.M. 29 dicembre 1971, stabiliva che "nel caso trattasi di insegnamento a livello didattico di scuola secondaria di primo e secondo grado, l'incarico comprende di regola un numero complessivo di 18 ore settimanali di insegnamento", per un trattamento economico annuo lordo la cui misura veniva fissato dal successivo art. 3;

l'art. 6, aggiungeva poi che, nel caso di incarico "per l'intero anno scolastico, e limitatamente al periodo dell'effettiva prestazione, spettano, gli assegni accessori e il trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza previsti per gli insegnanti incaricati degli istituti e delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione", con la precisazione, all'art. 10, che "null'altro compete, a qualsiasi titolo, ai docenti di che trattasi, oltre il trattamento economico previsto dal presente decreto, in quanto lo stesso trattamento retribuisce tutta l'opera prestata";

4.1 la citata normativa è nella sostanza sovrapponibile anche alla sopravvenuta disciplina del Codice dell'Ordinamento Militare, con limitati tratti innovativi riguardanti, almeno per quanto qui interessa, la previsione di "accordi nazionali di categoria" destinati ad essere osservati anche quanto alla disciplina dei compensi (art. 1035), dall'estensione a tutto il personale a pieno orario del trattamento previdenziale "previsto dalle vigenti norme a favore del personale docente, incaricato esterno presso istituti e scuole di istruzione" (art. 970, comma 3 del Regolamento) e dalla conferma e precisazione, all'art. 974 sempre del Regolamento, che "null'altro compete, a qualsiasi titolo, agli incaricati di insegnamento presso gli istituti, le scuole e gli enti delle Forze armate, oltre il trattamento economico previsto dagli artt. dal 970 al 973, in quanto esso retribuisce forfettariamente tutta l'opera prestata";

4.2 già secondo il Consiglio di Stato (sez. IV, 23 gennaio 1992, n. 96) i docenti incaricati sulla base di convenzione annuale ai sensi della L. 1023 cit., sono da ritenere pubblici impiegati, stante l'assoluta similitudine rispetto agli incarichi propri dei professori della scuola pubblica, pacificamente di natura subordinata, nonchè l'osservanza di un orario settimanale, la previsione dell'applicazione del trattamento di previdenza e quiescenza degli insegnanti statali e la soggezione, nel concreto del caso in quella sede esaminato, a direttive della P.A.;

tale impostazione va qui condivisa, per i riscontri che essa ha nel tenore della L. 1023 cit. e del relativo provvedimento attuativo, tra cui appunto la prestazione dell'attività sulla base di un orario, l'inserimento pieno nell'organizzazione lavorativa altrui, la remunerazione secondo le regole proprie del lavoro dipendente (v. assegni c.d. accessori e indennità di quiescenza) e la soggezione al medesimo regime di assistenza e previdenza dei docenti della scuola pubblica;

del resto, questa Corte ha anch'essa delineato una definizione di pubblico impiego che va al di là della comune evenienza del rapporto privatizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, per abbracciare fattispecie eventualmente munite di connotazioni spurie (v., con riferimento ai portieri degli enti previdenziali, assoggettati a regolamento negoziale di stampo esclusivamente privatistico: Cass., S.U., 28 novembre 1990, n. 11459 e, più di recente, Cass. 18 novembre 2019, n. 29897; v. con riferimento ai collaboratori esperti linguistici presso le Università, il D.L. n. 120 del 1995, art. 4, comma 2, riportati però al pubblico impiego, ad es. per quanto attiene al regime degli accessori sui crediti: Cass. 15 luglio 2019, n. 18897) e dunque almeno in parte destinatarie discipline speciali;

4.3 d'altra parte, l'assunto della Corte territoriale secondo cui (al di là della pur riscontrata osservanza di orario, della fruizione di ferie pagate, del diritto al trattamento di malattia etc.), addirittura lo ius variandi (tra una materia ed altre in cui il professore avesse competenza) ed anche il potere di impartire direttive sui programmi sarebbero comuni anche al lavoro autonomo, non considera come proprio il potere direttivo, che inevitabilmente si esprime attraverso tali posizioni di supremazia, sia costantemente ritenuto, nella giurisprudenza di questa Corte, uno degli elementi decisivi per il riconoscimento della subordinazione in senso stretto (tra le molte, v. Cass. 26 agosto 2013, n. 19568);

4.4 l'apprezzamento della Corte territoriale rispetto alla natura autonoma dei rapporti di lavoro è dunque errato, sia in punto di stretto diritto (per la natura in sè subordinata di quella tipologia di rapporti) sia in punto di sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie di cui all'art. 2094 c.c..

5. viene a questo punto in evidenza preliminare la questione sul contenuto della domanda, anch'essa impostata come autonoma ratio decidendi nella sentenza impugnata;

la Corte ha infatti ritenuto che le domande e i conteggi del ricorrente non chiarissero se la pretesa riguardava solo il rilievo retributivo dell'anzianità o anche altri importi a titolo di retribuzione base, tredicesima o altro;

il motivo dedicato a tale profilo (il quarto) muove da presupposti non corretti, ovverosia che la mancata contestazione dei conteggi renderebbe erroneo il ragionamento della Corte;

infatti, tale mancata contestazione non può sopperire al difetto giuridico di precisazione dei titoli fondativi della pretesa, la cui valutazione, se in ipotesi impedita dalle insufficienti specificazioni della parte, non consentirebbe l'accoglimento della domanda;

da altro punto di vista il motivo difetta di specificità, in quanto, pur asserendo che dai conteggi si sarebbe desunto quanto necessario, non trascrive tali documenti, così ponendosi in contrasto con i presupposti di specificità di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1 (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l'argomentazione siano idonee, nel riferirsi con precisione al contenuto dei documenti su cui esse si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate;

la reiezione del motivo comporta l'esclusione dall'oggetto del contendere di ogni questione diversa da quella del diritto alla progressione stipendiale per anzianità, nella sua consequenziale rilevanza complessiva sulla retribuzione dovuta;

6. la questione sulla rilevanza retributiva o meno dell'anzianità, di cui ai primi due motivi di ricorso, è da ritenere fondata;

l'affermazione secondo cui nel settore scolastico ai docenti assunti a tempo determinato l'anzianità di servizio non avrebbe rilievo per effetto del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526 e della successiva contrattazione collettiva è infatti superata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, formatasi sulla scia dell'orientamento della Corte di Giustizia sul tema, secondo cui "al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria" (Cass. 23 novembre 2016, n. 23868) anche di c.c.n.l. (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558);

d'altra parte, non è neppure condivisibile l'assunto secondo cui il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro non potrebbe operare nel caso di specie perchè esso - si afferma nella sentenza impugnata richiederebbe la ricorrenza di rapporti del ricorrente di durata (singolarmente) almeno pari a quella al biennio senza interruzioni cui - afferma ancora la Corte di merito - è subordinato il riconoscimento degli scatti di anzianità per i docenti a tempo indeterminato del settore della pubblica istruzione;

la questione che viene qui in evidenza non va infatti confusa con quella relativa agli scatti biennali di anzianità, previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53 e attribuibili solo agli insegnanti di religione (Cass. 22 novembre 2019, n. 30573; Cass. 20 aprile 2018, n., 9859; Cass. 2 novembre 2017, n. 26108), mentre è la progressione stipendiale per anzianità che è oggetto dell'equiparazione, destinata ad essere riconosciuta, secondo il citato orientamento di legittimità, anche per il sommarsi della durata di successivi rapporti a termine ed a prescindere dalla durata di ciascuno di essi;

7. la valutazione critica di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE richiede peraltro, secondo una ormai pluriennale e costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'apprezzamento della ricorrenza di situazioni lavorative a tempo determinato e indeterminato tra loro comparabili, ma trattate diversamente e la verifica in ordine al ricorrere di ragioni oggettive utili a giustificare tale diverso trattamento;

7.1 la valutazione sulla "comparabilità" ha il fine di "valutare se i lavoratori esercitino un lavoro identico o simile, ai sensi dell'accordo quadro, occorre stabilire, in conformità alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali lavoratori si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)" (da ultimo, Corte di Giustizia 29 giugno 2019, Ustariz Arostegui, punto 34);

la verifica sulla ricorrenza di "ragioni obiettive", come precisato sempre da Corte di Giustizia, Ustariz Arostegui, cit. punto 40, "secondo una giurisprudenza costante della Corte (...) richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenze del 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso, C-307/05, EU:C:2007:509, punto 53, e del 22 dicembre 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 55, nonchè del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 54)";

7.2 la "comparabilità" (intesa come sussistenza di situazione analoga, ma trattata diversamente) e le "ragioni obiettive" (intese come motivi di difformità che giustificano un diverso trattamento) costituiscono inevitabilmente un duplice aspetto del medesimo fenomeno di raffronto giuridico;

dunque, più semplicemente, la valutazione di "comparabilità" attiene agli aspetti che portano, al di là di irrilevanti situazioni di dettaglio, ad assimilare tra loro le posizioni da porre a confronto, mentre il giudizio sull'esistenza di "ragioni obiettive" ha riguardo all'apprezzamento rispetto alla rilevanza di ogni elemento che differenzi la situazione esaminata rispetto a quella comparata, al fine di verificarne l'idoneità alla giustificazione di un diverso trattamento tra rapporti a tempo determinato e rapporti a tempo indeterminato;

tali elementi di assimilazione o distinzione attengono tutti alle connotazioni del lavoro svolto ed alle condizioni che lo caratterizzano (v. il riferimento alla "formazione" per esso necessaria e richiamate dai citati passaggi della Corte di Giustizia) e soltanto rispetto alle "ragioni obiettive" possono consistere anche in profili estranei a tali caratteristiche o fattori, purchè afferenti, come affermato reiteratamente dalla Corte di Giustizia, ad una legittima "finalità di politica sociale di uno Stato membro";

ciò posto, non può dirsi di ostacolo in sè alla comparabilità (che può riguardare, con riferimento alla P.A., non solo i rapporti con lo stesso ente, ma anche con "altro ente simile": v. Corte di Giustizia 9 luglio 2015, C-177/14, Regojo Dans) il fatto che le prestazioni di docenza afferiscano a due diversi Ministeri, in quanto si tratta comunque di rapporti facenti capo sempre allo Stato e dunque ad un'unica personalità giuridica (di diritto pubblico);

così come non è di ostacolo alla comparabilità l'appartenenza del termine di raffronto (i rapporti dei docenti scolastici del Ministero dell'Istruzione) ad uno specifico comparto di contrattazione collettiva (Istruzione e Ricerca), se vi siano, come si vedrà vi sono, tratti regolativi che riportano la docenza qui in esame alla medesima disciplina del predetto comparto;

la concretezza di approccio imposta dal diritto antidiscriminatorio non consente infatti di valorizzare profili di natura formale, qualora, in assenza di diretti referenti di contratto a tempo indeterminato nel medesimo settore (qui, la Difesa) o comparto (qui, il comparto ministeriale, in sè distinto da quello della scuola) emergano significativi elementi di comparabilità sostanziale rispetto ad altro settore statale o comparto, che non risultino superati da elementi contrari di ineludibile difformità;

ed ancora non costituisce "ragione obiettiva" atta a "giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato", il fatto solo che "quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo" (Corte di Giustizia 13 settembre 2007, C-307/05, Del Cerro Alonso), il che nel caso di specie porta in particolare ad escludere che, di per sè sola, possa essere decisiva in senso contrario alla pretesa esercitata la previsione, contenuta sia nel D.M. n. del 1971 (art. 10) sia nel D.P.R. n. 90 del 2010 (art. 974), secondo cui ai docenti null'altro competerebbe rispetto a quanto previsto dalle rispettive norme interne di disciplina del trattamento economico;

7.3 nel caso di specie, la stessa sentenza impugnata fa riferimento al fatto che l'incarico riguardasse un "corso" di lezioni, con carattere di "continuatività" e con inserimento in una scuola, sicchè è naturale ne derivassero le naturali attività valutative degli alunni e di confronto con i colleghi e con i superiori proprie dell'attività dei docenti della scuola pubblica;

inoltre, sempre la sentenza impugnata dà atto che "nella fattispecie è stato applicato, come da convenzione, il c.c.n.l. Scuola quanto alla retribuzione", il che esclude anche da questo punto di vista (non sussistendo evidentemente "accordi nazionali di categoria" - v. sul punto il successivo art. 1035 del Codice dell'Ordinamento Militare - e dunque una qualche regolazione collettiva ipoteticamente autonoma) ogni rilevanza dell'afferire del rapporto al Ministero della Difesa e non a quello dell'Istruzione, Università e Ricerca ed anzi individua l'esistenza di un ulteriore parametro di positivo apprezzamento rispetto alla comparazione sopra detta;

la sentenza impugnata manifesta quindi la ricorrenza di plurimi elementi idonei ad integrare un giudizio positivo sulla "comparabilità" il quale, per escludere il diritto al pari trattamento rispetto al personale della scuola pubblica, avrebbe semmai imposto l'individuazione di giustificazioni fondate su "ragioni obiettive", di cui non vi è traccia nella motivazione della Corte territoriale;

in definitiva la sentenza impugnata nel complesso viola l'art. 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE e pacificamente idoneo a trovare applicazione diretta nell'ordinamento interno fronte di situazioni discriminatorie ingiustificate;

7.4 dovendosi peraltro precisare che, nel valutare l'anzianità maturata, vanno considerati tutti i rapporti a termine, anche se anteriori al discrimine di giurisdizione ed alla data di adozione della direttiva cui si dà applicazione e ciò in quanto l'anzianità è un elemento di fatto, da valutarsi nella sua consistenza obiettiva quale complessivamente sussistente nel momento storico cui si riferisce il giudizio, mentre il diritto alle differenze retributive, come precisato dalla stessa Corte di Giustizia, Gavieiro, cit., punto 90, potrà essere riconosciuto solo a decorrere dal momento di scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione nel diritto interno della direttiva 1999/70;

8. le convergenti ragioni di cui al punto 4, nelle sue diverse articolazioni, ed al punto 7.3 comportano dunque la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte d'Appello affinchè essa, in diversa composizione, riesamini la controversia, nei limiti denotati al punto 5 e tenuto conto di quanto precisato al punto 7.4;

vanno altresì affermati i seguenti principi:

- "il rapporto di lavoro, sulla base di convenzioni annuali, con i docenti civili di scuole militari della Marina e dell'Aereonautica, di cui alla L. n. 1023 del 1969, ora regolato dal D.Lgs. n. 66 del 2010, artt. 1035 e segg., Codice dell'ordinamento militare, ha natura di rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione, regolato dalle norme speciali per esso previste";

- "in tema di retribuzione dei pubblici dipendenti a tempo determinato e di riconoscimento della progressione stipendiale per anzianità, il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE può trovare applicazione, rispetto al personale statale, anche attraverso il raffronto, qualora manchino altri più specifici termini di paragone, con dipendenti a tempo indeterminato di altro Ministero o comparto, purchè abbia esito favorevole il riscontro di elementi positivi di comparazione sulla base, al di là di irrilevanti situazioni di dettaglio, delle connotazioni del lavoro svolto e delle condizioni che lo caratterizzano e purchè non emergano "ragioni obiettive" atte in concreto a giustificare il diverso trattamento applicato".
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza