Reati militari - Minaccia ad inferiore - Art. 196 c.p.m.p. - Ricostruzione del tenore letterale parzialmente diverso, riportata in sentenza - Art. 521 cpp - Correlazione tra accusa e sentenza - Violazione - Esclusione - Ragioni
Corte di Cassazione, Sezione 1 penale
Sentenza 2 aprile 2020, n. 11189
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente
Dott. SARACENO Rosa Anna - Consigliere
Dott. LIUNI Teresa - rel. Consigliere
Dott. BINETTI Roberto - Consigliere
Dott. MINCHELLA Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/10/2018 della CORTE MILITARE APPELLO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. TERESA LIUNI;
udito il Procuratore generale militare, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilita' del primo e del quinto motivo e il rigetto nel resto del ricorso;
udito l'avvocato (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS) (PARTE CIVILE), che conclude associandosi alle conclusioni del P.G. e deposita conclusioni e nota spese;
udito il difensore del ricorrente, avvocato (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/10/2018 la Corte militare di appello ha confermato la sentenza del Tribunale militare di Roma in data 9/11/2017 che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di quattro mesi di reclusione militare per il reato di minaccia ad inferiore (articolo 196 c.p.m.p., commi 1 e 4), perche' in qualita' di Tenente c.c. gia' comandante della sezione operativa del Reparto Territoriale di (OMISSIS), nel piazzale antistante la caserma ed in presenza di altri militari, rivolgendosi al Lgt. (OMISSIS), lo minacciava di un ingiusto danno, dicendogli testualmente: "Lei mi ha fatto del male, voglio sapere se suo figlio e' a (OMISSIS) di servizio, cosi' l'anno prossimo gli faro' del male, quando andro' li'... gli faro' male". Fatto avvenuto in (OMISSIS).
L'imputato ha conseguito le circostanze attenuanti generiche, oltre che l'esclusione dell'aggravante dell'articolo 196 c.p.m.p., comma 4, ed ha ottenuto i doppi benefici di legge.
Il (OMISSIS) e' stato altresi' condannato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile (OMISSIS), da liquidarsi in sede civile.
1.2 La vicenda era stata ricostruita mediante l'esame di vari testimoni: la parte civile, il brig. (OMISSIS) e l'app. scelto (OMISSIS), presenti nel piazzale ove era avvenuta la conversazione tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), nonche' (OMISSIS), fidanzata dell'imputato.
1.3 E' stata dunque riconosciuta la responsabilita' del (OMISSIS), e le caratteristiche della minaccia da lui rivolta al (OMISSIS), con la prospettazione di nuocere al figlio di costui, hanno indotto i giudici di merito ad una valutazione di gravita' della vicenda e quindi a negare l'applicazione dell'istituto della particolare tenuita' del fatto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. (OMISSIS), deducendo i seguenti motivi di impugnazione.
2.1 Erronea applicazione di norma processuale con riferimento all'articolo 521 c.p.p., per difetto di correlazione tra il fatto contestato nell'accusa e quello ritenuto in sentenza, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., lettera c).
Il ricorrente sostiene che vi sia una palese difformita' tra la frase riportata nel capo di imputazione rispetto a quella accertata nella sentenza, all'esito dell'istruttoria dibattimentale. E il risultato finale e' l'assenza di un'apprezzabile ed inequivoca valenza minatoria della frase pronunciata dal (OMISSIS), avendo il (OMISSIS) riportato le seguenti frasi: "... perche' tanto lo rientro e quando rientro lo faro' a (OMISSIS), e poi..." e "lei mi ha fatto molto male".
Le riscontrate difformita' disegnano una condotta differente rispetto a quella contestata, in quanto nel capo di imputazione vi e' l'evidente prospettazione di un male futuro, di cui invece non vi e' traccia nelle parole del (OMISSIS) come riportate nella deposizione del (OMISSIS).
A dire del ricorrente, vi e' dunque nullita' della sentenza impugnata ex articolo 522 c.p.p., comma 1, per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, con pregiudizio della difesa dell'imputato, alla quale e' stato impedito di sviluppare la migliore linea difensiva in relazione all'effettiva condotta emergente dall'istruttoria dibattimentale.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta carente e manifestamente illogica, per evidente travisamento del significato delle frasi attribuite all'imputato, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., lettera c) ed e).
Rileva il ricorrente che una volta ricostruite le frasi enunciate dal (OMISSIS), esse sarebbero prive dell'annuncio di un futuro nocumento; ne' esso potrebbe ravvisarsi, come pure ha inteso la Corte di appello, in un modo criptico di esprimersi dell'imputato, ben comprensibile al (OMISSIS), ma necessitante di spiegazione per gli altri testimoni, come il (OMISSIS) il quale aveva avuto bisogno dell'inquadramento della pregressa vicenda disciplinare del (OMISSIS) da parte del M.llo (OMISSIS) per comprendere il senso delle frasi.
Si tratterebbe di una ricostruzione apodittica e contraddittoria che - a detta del ricorrente - integra il denunciato vizio di illogicita' rendendo la motivazione sul punto una mera illazione autoreferenziale, non confortata da alcun ulteriore e specifico riscontro.
2.3 Viene poi denunciato un altro profilo di carenza e illogicita' della motivazione, per omessa risposta a specifiche deduzioni difensive riguardanti il necessario rigore della valutazione probatoria delle dichiarazioni accusatorie rese esclusivamente dalla parte civile, sulla cui base si e' affermata la sussistenza del fatto.
Preso atto che i giudici di primo grado si erano espressi in termini di mera verosimiglianza, la Corte di appello avrebbe dovuto tessere un ragionamento piu' ponderato e attento alle doglianze difensive.
Si sostiene in particolare che la testimonianza resa dal Brig. (OMISSIS) - il quale aveva negato di aver udito anche solo meri frammenti delle affermazioni minatorie riportate nell'imputazione - era inconferente, e che incongruamente la sentenza di appello l'ha, invece, ritenuta particolarmente significativa per escludere che si trattasse di congetture del (OMISSIS).
E' dunque esclusivamente alle parole del (OMISSIS) che deve riferirsi la prova di accusa: cosi' la Corte territoriale ha smentito le stesse premesse metodologiche alle quali aveva affermato di ispirarsi nella valutazione della testimonianza della parte civile.
Sotto altro aspetto, a fronte dell'ambiguita' ricostruttiva della frase di minaccia come incertamente descritta dalla parte civile, nonche' della mancanza di riscontri oggettivi a detta dichiarazione, la Corte militare di appello avrebbe dovuto - eventualmente anche d'ufficio - procedere al riesame del teste (OMISSIS) trattandosi dell'unica fonte dichiarativa concretamente utile all'accertamento del fatto. Tanto nel solco delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza Europea e recepite anche in sede legislativa, dirette ad imporre una nuova assunzione delle prove dichiarative in caso di riforma in senso negativo di una sentenza assolutoria, quando la piattaforma probatoria sia decisivamente fondata su prove di tale natura. Ritiene infatti il ricorrente che il medesimo regime dovrebbe tenersi nel caso in cui i giudici di appello intendano confermare una sentenza di condanna, laddove emerga che - sulla base di un'argomentata doglianza dell'appellante - tale esito processuale costituisca il risultato di un contegno dichiarativo incerto ed ondivago.
2.4 Con ulteriore motivo si censura la violazione di legge con riferimento all'articolo 196 c.p.m.p. - reato di minaccia ad un inferiore - che il ricorrente non reputa integrato dalle espressioni che si sono attribuite all'imputato.
Anche ammesso che il ricorrente avesse effettivamente pronunciato la frase riportata nel capo di imputazione, essa sarebbe comunque priva di idoneita' lesiva - nel senso di porre in pericolo il bene protetto - non avendo il (OMISSIS) alcuna possibilita' di prevedere e dirigere i propri trasferimenti di servizio, onde raggiungere la sede di (OMISSIS) in cui prestava servizio il figlio del (OMISSIS), in modo da attribuire una qualche sostanza al prospettato nocumento e da essere percepita come effettivamente minacciosa da parte del M.llo (OMISSIS). Invero, nello specifico contesto militare deve tenersi conto della fraseologia gergale che contraddistingue espressioni che nella normale vita civile sarebbero penalmente perseguibili: cosi' la vicenda in esame e' priva di quell'oggettiva idoneita' minatoria ex ante da cui scaturisce l'error in iudicando denunciato.
2.5 Ultimo motivo di ricorso e' la denuncia di violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di esclusione del reato di cui all'articolo 199 c.p.m.p., e del correlato vizio di motivazione per omessa replica a specifiche deduzioni difensive sul punto.
La Corte di appello - pur avendo riconosciuto che l'incontro tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) era stato occasionale e che l'imputato non era in servizio in quel momento - ha pero' evidenziato che la pregressa vicenda disciplinare, che secondo l'imputato aveva visto il (OMISSIS) in un ruolo attivo, gli aveva generato un evidente desiderio di vendetta, da ritenersi connessa al servizio e alla disciplina.
In tale impostazione il ricorrente ravvisa una petizione di principio, poiche' e' stata acriticamente ritenuta vera la circostanza del movente vendicativo connesso alla vicenda disciplinare, elemento non confermato da alcuno dei testimoni terzi; per altro verso si denuncia contraddittorieta' con il dato, rivendicato dallo stesso (OMISSIS), che costui non fosse in alcun modo responsabile delle traversie disciplinari del (OMISSIS), sicche' anche per questa via si desume l'estraneita' della pretesa minaccia rispetto alle ragioni di servizio e della disciplina militare, con conseguente applicabilita' dell'articolo 199 c.p.m.p. (cause estranee al servizio o alla disciplina militare). Ove si fosse riconosciuta tale estraneita', la vicenda in esame avrebbe dovuto essere correttamente inquadrata nell'alveo dell'articolo 229 c.p.m.p., fattispecie che prevede la reclusione militare fino a due mesi, e dunque se ne sarebbe dovuta dichiarare l'improcedibilita', difettando la condizione della richiesta di procedimento del comandante di corpo o di altro ente superiore da cui il militare e' dipendente, ai sensi dell'articolo 260 c.p.m.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e' da respingere nel primo e nell'ultimo motivo di impugnazione, mentre gli ulteriori motivi risultano inammissibili nei termini di seguito specificati.
1.1. Con la prima censura si deduce il difetto di correlazione tra il fatto contestato nell'accusa e quello ritenuto in sentenza, in violazione dell'articolo 521 c.p.p., in quanto (OMISSIS), destinatario della frase asseritamente minacciosa pronunciata dal (OMISSIS), ne aveva riportato il contenuto nei seguenti termini: "... perche' tanto lo rientro e quando rientro lo faro' a (OMISSIS), e poi..." e "lei mi ha fatto molto male". Trattandosi di una verbalizzazione sensibilmente differente da quella cristallizzata nell'imputazione, con evidente depotenziamento del significato minatorio essendo venuta meno la prospettazione del male futuro in danno del figlio del (OMISSIS), la denunciata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza avrebbe arrecato pregiudizio alla difesa dell'imputato, alla quale e' stato impedito di sviluppare la migliore linea difensiva in relazione all'effettiva condotta emergente dall'istruttoria dibattimentale.
1.2. L'impostazione non puo' essere condivisa.
L'effettivo significato delle parole rivolte dal Tenente (OMISSIS) al Lgt. (OMISSIS) non puo' ridursi all'esame di poche righe estrapolate dal contesto, ma deve essere ricostruito in termini globali, come hanno fatto le sentenze di merito. Sul punto si deve premettere che trattasi di due pronunce conformi nell'esito finale ed omogenee nel percorso argomentativo, tanto da dare vita ad un unico complesso motivazionale integrato. Orbene, in particolare la sentenza di appello ha ben motivato l'essenza delle parole minacciose rivolte dall'imputato al M.llo (OMISSIS), e la ricostruzione delle medesime e del senso specifico loro attribuibile non e' stata derivata esclusivamente dalla deposizione della parte civile, ma anche dal supporto delle testimonianze del Brig. (OMISSIS) e dell'App. Sc. (OMISSIS), che - essendo stati assunti a riscontro dell'attendibilita' della P.C. - non dovevano coprire ogni segmento della vicenda, ma confermarla nella sua globalita'.
Senza potere ripercorrere in questa sede la ricostruzione del dialogo tra l'imputato ed il Lgt. (OMISSIS), la cui deposizione e' stata riportata diffusamente nell'impugnata sentenza, e le premesse di esso pure spiegate dal (OMISSIS) al (OMISSIS) e compiutamente espresse in sede dibattimentale, deve rilevarsi la correttezza della qualificazione effettuata dalla Corte militare, come minaccia ad inferiore.
Del tutto logicamente, infatti, si e' ritenuto che la comunicazione del (OMISSIS) non si fosse limitata alla frase riportata dal ricorrente, ma avesse involto la convinzione di avere ricevuto un torto anche per colpa del (OMISSIS) ("lei mi ha fatto molto male"); avesse chiamato in causa il figlio del (OMISSIS), chiedendo conferma che egli fosse di stanza a (OMISSIS), e ne avesse preannunciato inequivocabilmente l'intenzione di danneggiarlo: "Perche' a me mi trasferiranno, andro' a (OMISSIS) e poi ne riparliamo": come emerge dalla concatenazione delle domande e delle risposte, cosi' producendo un rilevante effetto intimidatorio del (OMISSIS), che ha affermato di essersi sentito "gelato il sangue". E altrettanto logicamente si e' ritenuto che, del resto, anche il brig. (OMISSIS) aveva carpito il riferimento al figlio del Lgt. (OMISSIS), cosi' riportando il senso della frase pronunciata dal (OMISSIS): "Io ce l'ho ancora con lei per quel fatto, se mi capita suo figlio sotto...".
Correttamente, quindi, si e' affermato che tale contenuto del dialogo e' sostanzialmente fedele alla sintesi che ne e' stata operata nell'imputazione di reato di cui all'articolo 196 c.p.m.p., commi 1 e 4, attesa l'equipollenza delle espressioni, sicche' la ricostruzione del tenore letterale parzialmente diverso operata in sentenza non configura alcun fatto nuovo rilevante ai sensi dell'articolo 521 c.p.p., ne' puo' in alcun modo avere leso il diritto di difesa dell'imputato, che e' stato garantito nella massima esplicazione in ogni fase del procedimento e del processo, poiche' il testimone principale e' stato esaminato nel contraddittorio delle parti, allo stesso modo di tutti gli altri testimoni, addotti dall'accusa e dalla difesa.
1.3. In tema di correlazione tra accusa e sentenza, l'esegesi di legittimita' di questa Corte rileva che non e' diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive (Sez. 6, n. 38061 del 17/4/2019, Rango, Rv. 27736). Si e' altresi' affermato che non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando vi e' corrispondenza tra l'individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata e l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformita' quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell'evento e del nesso causale in considerazione della relativita' delle tecniche descrittive utilizzate nella redazione della imputazione (Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018 - dep. 2019, Calabrese, Rv. 276955).
Si deve quindi concludere che, nel caso in esame, attesa la sostanziale identita' tra il fatto descritto nell'imputazione e quello risultato dall'istruttoria dibattimentale, non si ravvisa la denunciata violazione di legge con riferimento all'articolo 521 c.p.p..
2. Il secondo motivo di impugnazione, strettamente connesso al precedente, deduce il travisamento del significato delle frasi attribuite all'imputato.
Rileva il ricorrente che una volta ricostruite le frasi enunciate dal (OMISSIS), esse sarebbero prive dell'annuncio di un futuro nocumento; ne' esso potrebbe ravvisarsi, come pure ha inteso la Corte di appello, in un modo criptico di esprimersi dell'imputato, comprensibile al (OMISSIS), ma necessitante di spiegazione per gli altri testimoni, come il (OMISSIS) il quale aveva avuto bisogno dell'inquadramento della pregressa vicenda disciplinare del (OMISSIS) da parte del M.llo (OMISSIS) per comprendere il senso delle frasi.
2.1. Per quanto sopra rilevato, deve ribadirsi che il senso intimidatorio delle espressioni rivolte dal (OMISSIS) al (OMISSIS) e' emerso pienamente dalla concatenazione delle domande e delle affermazioni del primo e dal suo stesso linguaggio non verbale, definito dal (OMISSIS) "freddo, serio, e con un mezzo sorriso sulle labbra". Anche il teste (OMISSIS) aveva avuto la stessa sensazione vedendo i due a colloquio, nel frangente essendogli sembrato che "si fossero detti qualcosa che avesse offeso qualcuno". E aveva pure ricordato che il (OMISSIS) aveva proferito una frase riguardante "il cane che morde il polpaccio e fa male, ma poi il tipo che e' stato morso potrebbe anche vendicarsi". Pertanto, pur non essendo a conoscenza degli antefatti al momento della loro osservazione, piu' o meno ravvicinata, della scena, i testi (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno confermato il contesto teso e minaccioso del colloquio; sicche' il modo criptico di esprimersi dell'imputato non ha giocato alcun ruolo sulle constatazioni dei testimoni, i quali hanno riferito quanto avevano oggettivamente percepito del colloquio, a prescindere dalle spiegazioni successivamente acquisite dal Lgt. (OMISSIS).
2.2. Da tali notazioni, puntualmente espresse dai giudici del merito (vds. sentenza impugnata, pag. 19), deve escludersi ogni illogica interpretazione del significato delle frasi pronunciate dal (OMISSIS), che sono state apprezzate nella loro oggettiva portata. Ne discende la manifesta infondatezza di tale motivo di impugnazione.
Fermo restando che non si verte certamente in ipotesi di "travisamento", che concerne il significante e non il significato e va assimilato all'errore revocatorio, potendo concernere (esclusivamente) la prova omessa, inventata o falsificata, nel significante, appunto.
3. Il terzo motivo di ricorso deduce carenza e illogicita' della motivazione, per omessa replica a specifiche deduzioni difensive riguardanti lo standard probatorio delle dichiarazioni accusatorie rese esclusivamente dalla parte civile, sulla cui base si e' affermata la sussistenza del fatto.
3.1. Anche tale motivo e' inammissibile, per mancato confronto con le diffuse e logiche argomentazioni rese dalla Corte militare sui punti controversi, laddove ha rettificato la valutazione di verosimiglianza effettuata dal Tribunale, intendendola come certezza dell'attribuzione di responsabilita' in base alla ritenuta attendibilita' della testimonianza della parte civile; inoltre ha ben spiegato i motivi della rilevanza delle deposizioni del brig. (OMISSIS) e dell'App. (OMISSIS), entrambe in senso sintonico alle dichiarazioni del (OMISSIS) e quindi utili al riscontro delle medesime.
3.2. Tale metodologia e' coerente con l'insegnamento nomofilattico in questa materia, diffusamente trattata dalla giurisprudenza di legittimita', in particolare nella pronuncia di Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214, Bell'Arte ed altri, in cui e' stato affermato che "Le regole dettate dall'articolo 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilita' dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita' soggettiva del dichiarante e dell'attendibilita' intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere piu' penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone". La Corte ha altresi' precisato che, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, puo' essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, i quali possono consistere in qualsiasi elemento idoneo ad escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, ne' assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312).
3.3. E' stato ancora dedotto che a fronte dell'ambiguita' ricostruttiva della frase di minaccia come incertamente descritta dalla parte civile, nonche' della mancanza di riscontri oggettivi a detta dichiarazione, la Corte militare di appello avrebbe dovuto - eventualmente anche d'ufficio - procedere al riesame del teste (OMISSIS) trattandosi dell'unica fonte dichiarativa concretamente utile all'accertamento del fatto.
A prescindere dal rilievo che entrambe le premesse della censura sono state fin qui smentite - essendosi appurata l'attendibilita' della testimonianza del (OMISSIS), secondo il metodo di verifica tipico della valutazione delle fonti dichiarative che potrebbero non essere disinteressate - deve rilevarsi che la pretesa del ricorrente di una rinnovazione istruttoria (peraltro nemmeno richiesta nel processo di appello) delle prove dichiarative per confermare la condanna e' fuori dal sistema.
Il ricorrente intenderebbe cosi' dilatare l'elaborazione della giurisprudenza di legittimita' in tema di necessaria rinnovazione delle prove dichiarative in caso di ribaltamento di una pronuncia assolutoria (i cui caposaldi sono costituiti dalle pronunce delle Sezioni Unite Dasgupta, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267491 e Patalano, n. 18620 del 19/01/2017 Rv. 269785), aldila' del loro spirito, oltre che della portata della norma prevista dall'articolo 603 c.p.p., comma 3 bis.
Nel caso di specie, vi sono due pronunce conformi nel senso dell'accertamento della responsabilita' dell'imputato, quindi vi e' piena operativita' del meccanismo della c.d. "doppia conforme", che - contrariamente al postulato del ricorrente - comporta limitazioni ai vizi di legittimita' deducibili, nel senso di restringerne la rilevanza, a presidio del devolutum, soltanto alla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. E, a fortiori, nessun ruolo puo' svolgervi l'obbligo di rinnovazione istruttoria, previsto dall'articolo 603 c.p.p., comma 3 bis, per l'opposta situazione di conflitto tra le decisioni di primo e secondo grado. Questo motivo e' dunque parimenti inammissibile per manifesta infondatezza.
4. Con ulteriore censura si deduce la violazione di legge con riferimento all'articolo 196 c.p.m.p. - reato di minaccia ad un inferiore - che il ricorrente non reputa integrato dalle espressioni attribuite all'imputato, per essere prive di concreta valenza minatoria, in quanto il (OMISSIS) non avrebbe potuto dirigere i trasferimenti di servizio a suo piacimento. Pertanto, mancherebbe quell'oggettiva idoneita' minatoria ex ante da cui scaturisce l'error in iudicando denunciato.
Il tema torna sulla valenza minatoria delle parole dell'imputato, con l'aggiunta della notazione che il "linguaggio da caserma", talvolta basato sull'intimidazione verbale, declassa nell'irrilevanza giuridica espressioni che di norma sarebbero penalmente perseguibili.
4.1. Anche questa impostazione e' senz'altro da respingere, sulle orme della valutazione effettuata nell'impugnata sentenza, laddove si e' osservato che per veicolare il senso della minaccia, attuata a freddo e con il sorriso sulle labbra, non occorrevano lunghi discorsi, quanto il riferimento al torto subito in passato e all'intenzione di avvicinarsi al figlio del (OMISSIS) per danneggiarlo.
Ne' si puo' accedere alla tesi della concreta inattuabilita' del male minacciato, poiche' non solo non ricorre in alcun modo l'ipotesi del reato impossibile, ma le intenzioni malevole avrebbero potuto attuarsi in vari modi, anche a prescindere dall'effettivo trasferimento del (OMISSIS) nella stessa sede del figlio del (OMISSIS); e del resto, ha congruamente osservato la Corte militare, un margine di incertezza e' insito nel tipo di reato in esame, che disegna un danno ma non lo realizza. Ancora, risulta improprio il riferimento al linguaggio tipico dell'ambiente militare, che apoditticamente - e in contrasto con le regole di disciplina - si asserisce essere in genere connotato da modalita' volgari e/o iperbolicamente aggressive si' da essere riconoscibili nella loro significazione, mentre nel caso specifico vi e' stato un dialogo tranquillo, condotto in toni "urbani" e con ostentata freddezza da parte dell'imputato, che tuttavia aveva fatto "gelare il sangue" al destinatario della minaccia.
4.2. Nel reato di minaccia, peraltro, elemento essenziale e' la limitazione della liberta' psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purche' questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678). E nello specifico ambito penale militare, si e' affermato che ai fini dell'integrazione del reato di minaccia ad un inferiore di cui all'articolo 196 c.p.m.p., e' sufficiente che la condotta posta in essere dal superiore sia potenzialmente idonea ad incidere sulla liberta' morale del soggetto passivo, non essendo necessario che questi si sia sentito effettivamente intimidito (Sez. 1, n. 16139 del 10/01/2017 - dep. 2018, Belcastro, Rv. 272825).
La vicenda in esame ha ampiamente superato questi parametri, sicche' la doglianza e' da un canto manifestamente infondata in fatto, dall'altro contrastante con la condivisa esegesi di legittimita'.
5. Con l'ultimo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di esclusione di cui all'articolo 199 c.p.m.p., e correlato vizio di motivazione per omessa replica a specifiche deduzioni difensive sul punto.
Il motivo e' infondato.
La richiamata disposizione prevede che i reati dei capi terzo e quarto non sono configurabili se i fatti sono commessi per cause estranee al servizio o alla disciplina militare, sicche' non sono perseguibili i fatti di violenza, minaccia e ingiuria commessi tra militari in rapporto di semplice occasionalita' rispetto al servizio o alla disciplina militare, nonche' fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare.
Dal complessivo argomentare dell'impugnata sentenza, e' ricavabile l'insussistenza della causa di esclusione, in quanto le premesse fattuali della vicenda evidenziano che il fatto - peraltro commesso alla presenza di militari riuniti per servizio - trovava radici proprio nelle vicissitudini disciplinari del (OMISSIS), legate anche alla problematica dell'alloggio di servizio in cui aveva avuto un ruolo il Lgt. (OMISSIS), incaricato della gestione di tali alloggi. D'altro canto, lo stesso ricorrente ha rilevato che la Corte di appello - pur avendo riconosciuto che l'incontro tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) era stato occasionale e che l'imputato non era in servizio in quel momento - ha pero' evidenziato che la pregressa vicenda disciplinare, che aveva visto il (OMISSIS) in un ruolo attivo, gli aveva generato un evidente desiderio di vendetta, da ritenersi connessa al servizio e alla disciplina.
Ne era scaturito un trasferimento per incompatibilita' ambientale, che lo stesso imputato aveva ammesso essere collegato a quella vicenda (pur definendola "metagiuridica").
Sicche' dal complessivo tenore della sentenza impugnata risulta che la censura ha avuto sostanzialmente risposta ed e' stata implicitamente assorbita e disattesa dalle spiegazioni svolte nella motivazione in punto di ricostruzione del contesto della vicenda, risultando la stessa incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonche' con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/9/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera e altri, Rv. 260841).
6. In conclusione, il ricorso deve esser respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., e con condanna del (OMISSIS) alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, che devono essere liquidate, come da richiesta, in Euro 3.510,00 per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche' alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile (OMISSIS), spese che liquida, come da richiesta, in Euro 3.510,00 per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge.
Si da' atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore Consigliere Teresa Liuni, e' sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento alla firma dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a). 14-06-2020 15:47
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