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Sentenza

Requisiti necessari per il reclutamento di personale militare. Annulla con rinv...
Requisiti necessari per il reclutamento di personale militare. Annulla con rinvio TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 11218 del 2019 Forze armate - Personale militare - Reclutamento - Requisiti necessari - Possesso - Imputato per delitti non colposi - Condizione impeditiva del reclutamento.
Consiglio di Stato sez. IV, 10/04/2020, n.2364.


                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                        Il Consiglio di Stato                        
              in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)               
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 2931 del 2019,  proposto  dal
Ministero  della  Difesa,  in  persona  del  Ministro   in    carica,
rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  con
domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;                
                               contro                                
il signor -OMISSIS-,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Angelo
Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC  da  Registri  di
Giustizia;                                                           
                           per la riforma                            
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale  per  il  Lazio
(Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.                     
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;       
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre  2019  il  Cons.
Alessandro Verrico e uditi  per  le  parti  l'avvocato  Angelo  Fiore
Tartaglia e l'avvocato dello Stato Liborio Coaccioli;                

Fatto
FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio (R.G. n. -OMISSIS-) e successivi motivi aggiunti, l'odierno appellato impugnava:

a) il provvedimento emanato dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - II Divisione, con il quale è stato a lui comunicato il mancato accoglimento della sua domanda di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2016, di 2.027 VFP4 nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell'Aeronautica Militare (Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - n. 13 del 16 febbraio 2016) - II immissione, in quanto il ricorrente sarebbe risultato imputato per delitto non colposo previsto dall'articolo 164 del codice penale militare di pace e, pertanto, non avrebbe mantenuto fino alla data di effettiva ammissione alla ferma il possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e) del relativo bando, e, di conseguenza, è stata disposta la sua esclusione dalla procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, e dell'art. 17, comma 1, lett. e) del relativo bando, nonché l'annullamento della prova di selezione a carattere culturale, logico deduttivo e professionale e l'accertamento della lingua inglese, le prove di efficienza fisica e gli accertamenti fisio-psico attitudinali svolti dal ricorrente;

b) la graduatoria di merito emanata dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Il Vice Direttore Generale, recante prot. n. M_D GMIL REG2017 0295901 9 maggio 2017 contenente l'elenco dei vincitori, nella parte in cui non include il ricorrente nell'elenco degli idonei, nonché del relativo atto di approvazione della graduatoria;

c) l'art. 2, comma 1, lettera e), l'art. 2, commi 3 e 4, e l'art. 17, comma 1, lett. e), del bando di concorso nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione, nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso;

d) il provvedimento di collocamento in congedo illimitato per scadenza del periodo di ferma a firma del Comandante di Corpo del 232° Reggimento Trasmissioni del 4 dicembre 2017.

2. Il T.a.r., con la sentenza n. -OMISSIS-, ha accolto il ricorso, annullando detti provvedimenti, e ha compensato le spese del giudizio tra le parti. Il Tribunale, in particolare, ha sostenuto che il termine di "imputato" abbia una differente accezione nell'ambito amministrativo (ai fini dell'esclusione dal concorso - art. 635, lett. g), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - c.o.m.) e nell'ambito processual-penalistico. L'adesione ad una interpretazione strettamente formale del termine anche ai fini concorsuali comporterebbe infatti, secondo il T.a.r., pregiudizi incomprensibili in capo al candidato (soprattutto nel caso, come quello in esame, di finale assoluzione dall'imputazione).

Pertanto, ai fini amministrativi di cui al citato art. 635, "solo quando il fatto contestato ed oggetto di scrutinio penale, è stato preventivamente valutato da un giudice terzo che ha ritenuto sussistente il fumus del commissi delicti da parte del candidato, tale misura appare adeguata e prevalente sulle personali esigenze, anche costituzionalmente tutelate".

3. Il Ministero della difesa ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto integrale del ricorso originario. A tal fine ha citato la normativa applicabile (e applicata) alla fattispecie, che renderebbe vincolato il potere esercitato dall'Amministrazione, e ha richiamato la recente giurisprudenza di questo Consesso, di segno favorevole alla tesi propugnata dall'appellante.

3.1. Si è costituito in giudizio il ricorrente originario, il quale, depositando memoria difensiva, si è opposto all'appello e ne ha chiesto l'integrale rigetto. In particolare, l'appellato ha precisato che, non essendo intervenuta una sentenza definitiva o un decreto di rinvio a giudizio nei suoi confronti, ha rivestito solo formalmente lo status di imputato, il quale peraltro è venuto a mancare nel momento dell'adozione della sentenza di non luogo a procedere.

4. Alla camera di consiglio del 30 aprile 2019 il Collegio ha accolto l'istanza cautelare del Ministero, in ragione "del chiaro disposto dell'art. 635, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare (c.o.m.) il quale annovera, tra i requisiti generali per i reclutamenti nelle Forze Armate, anche quello di "....non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi"", nonché della "irrilevanza degli sviluppi successivi del procedimento penale - favorevoli per il ricorrente - in relazione al principio tempus regit actum"".

4.1. In data 31 ottobre 2019 l'appellato ha presentato ulteriore memoria, insistendo nelle proprie difese e conclusioni.

4.2. All'udienza del 5 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

5. Il giudice di prime cure ha così ricostruito la vicenda in scrutinio:

"parte ricorrente con domanda del 28 aprile 2016 ha chiesto di partecipare al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2016, di 2.013 VFP 4 nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare.

Nell'anno 2016 il ricorrente è stato coinvolto in un procedimento penale incardinato presso la Procura Militare di Roma e veniva indagato (Proc. Pen. n. 124/16 R.G.N.R.) in ordine al reato di "-OMISSIS-, ricevendo, in data 17 marzo 2017, l'atto di citazione ai fini del rinvio a giudizio predisposto dalla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma, in quanto "-OMISSIS-".

Il ricorrente è stato, quindi, escluso dalla procedura concorsuale a prove già espletate ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 e dell'art. 17, comma 1, lett. e) del bando concorsuale, con annullamento della prova di selezione a carattere culturale, logico deduttivo e professionale, e dell'accertamento della lingua inglese, delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti fisio-psico attitudinali svolti.

In sostanza, secondo l'Amministrazione il ricorrente avrebbe assunto la qualità di imputato dopo la presentazione della domanda ma prima della immissione in servizio permanente in violazione della previsione del bando di concorso ai sensi della quale non possono partecipare al concorso i soggetti imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e tale requisito deve essere mantenuto dalla data di scadenza il termine di presentazione delle domande alla data di effettiva ammissione alla ferma quadriennale.

All'esito dell'udienza preliminare, tuttavia, veniva pronunciata dal G.I.P. sentenza di non luogo a procedere nei confronti del medesimo ricorrente perché il fatto non costituisce reato (Sentenza n. 41/2017 del Tribunale Militare di Roma).

Con decreto del 9 maggio 2017 veniva approvata la graduatoria di merito nella quale il ricorrente non veniva ricompreso".

6. L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.

7. In via preliminare, la Sezione ritiene di evidenziare come la ricostruzione in fatto, come sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non sia stata contestata dalle parti costituite per cui, vigendo la preclusione di cui all'art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo, deve reputarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.

8. Le censure avanzate da parte appellante sono fondate.

8.1. Il Collegio, in primo luogo, rileva che il provvedimento di esclusione veniva adottato dall'Amministrazione sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e) e dall'art. 2, commi 3 e 4, e dell'art. 17, comma 1, lett. e) del bando dalla procedura concorsuale. In particolare:

a) l'art. 2, comma 1, lettera e) del bando richiama testualmente le previsioni dell'art. 635 ("Requisiti generali per il reclutamento") del c.o.m., che ne rappresenta il diretto fondamento normativo, secondo cui "Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali: .... g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi" (il medesimo requisito per il reclutamento veniva in precedenza previsto dall'art. 4, comma 1, lett. e) e dall'art. 11 l. n. 226/2004);

b) l'art. 2, comma 3 del bando prevede che "tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande per ciascuna immissione e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'età, fino alla data di effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale".

8.2. Peraltro, con specifico riguardo alla particolare tipologia del concorso in esame:

a) ai sensi dell'art. 701 c.o.m., "le modalità di reclutamento in ferma prefissata quadriennale nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa";

b) il conseguente decreto del Ministro della difesa del 23 aprile 2015, all'art. 3, comma 1, lett. b), afferma che "il bando di concorso, emanato annualmente dalla Direzione generale per il personale militare ... prevede: ... b) i requisiti per la partecipazione al concorso".

8.3. Con riferimento al caso in esame, non vi sono dubbi che il volontario odierno appellato, alla data della valutazione e quindi prima della immissione in servizio permanente, non possedesse il summenzionato requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del bando, al quale viene condizionata la partecipazione alla procedura concorsuale, in quanto imputato in un procedimento penale per delitto non colposo.

Invero, ai sensi dell'art. 60 c.p.p. la richiesta di rinvio a giudizio determina l'assunzione della qualità di imputato da parte della persona alla quale è attribuito il reato (cfr. informativa sull'azione penale della Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Miliare di Roma del 17 marzo 2017, in atti).

In ragione della sussistenza di tale oggettiva circostanza, correttamente l'Amministrazione adottava l'impugnato provvedimento di esclusione, alla stregua di una decisione vincolata nell'an, dalla quale non poteva prescindere nel rispetto del principio della par condicio tra i candidati.

Del resto, in presenza di una norma chiara ed inequivoca si applica il principio in claris non fit interpretatio e, avendo assunto l'interessato lo status di imputato in ordine ad un delitto non colposo, l'Amministrazione ha doverosamente adottato il provvedimento di esclusione.

Peraltro, nel rispetto del principio tempus regit actum, non può assumere alcun rilievo la circostanza che, successivamente all'adozione dell'atto contestato, sia stata disposta l'assoluzione dell'imputato.

Né può ritenersi che l'art. 635 del d.lgs. n. 66 del 2010 sia sospetto di illegittimità costituzionale, in quanto è ben ragionevole che, nella fase del reclutamento, le disposizioni riguardanti le Forze Armate richiedano stringenti requisiti di carattere morale e di condotta, classificando gli stessi in ipotesi oggettive che vincolano l'operato dell'Amministrazione procedente.

8.4. Del resto, a tali conclusioni conducono anche i principi sviluppati della giurisprudenza maggioritaria nella materia dei reclutamenti di volontari in ferma o in s.p.e. (da ultimo, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 7229/2019), da cui questo Collegio non intende discostarsi, alla stregua dei quali, in antitesi a quanto sostenuto dal primo giudice, si afferma che:

a) ai sensi dell'art. 638 d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, i requisiti necessari per il reclutamento di personale militare devono essere posseduti dall'aspirante militare senza soluzione di continuità per tutta la durata della procedura selettiva propedeutica all'incorporazione, trattandosi di un principio generale delle procedure selettive (Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2017, n. 629; id., Sez. IV, n. 261 del 2017; id., Sez. VI, n. 3642 del 2010);

b) la qualità di imputato per delitti non colposi è sempre stata condizione ex lege impeditiva del reclutamento nelle Forze armate, a prescindere dalla conoscenza che ne avesse il candidato, resta quindi ferma la applicazione necessaria della norma sancita dall'art. 635, lett. g) cit., per tutti i reclutamenti di personale militare, fra cui quelli disciplinati dagli artt. 697, 698 e 700 cod. ord. mil. (Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2017, n. 629; conf. Sez. IV, 1° dicembre 2017, n. 5626);

c) il presupposto applicativo dell'art. 635, lett. g) cit., è dato dalla assunzione della qualità di imputato ex art. 60 c.p.p. (cfr. Sez. IV, n. 261 del 2017; n. 1499 del 2015; n. 4495 del 2014);

d) sono irrilevanti, ai fini dello scrutinio di legittimità dei provvedimenti di decadenza (aventi natura di atti dovuti) le sopravvenienze di fatto e diritto rispetto alla loro emanazione (Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2017, n. 629; conf. Sez. IV, 1° dicembre 2017, n. 5626);

8.5. Alla luce della chiarezza del contesto normativo innanzi citato, non possono pertanto essere condivise interpretazioni alternative di stampo sostanzialista, volte a dare prevalenza ad una corretta applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e, parallelamente, a mettere in non cale il mero inizio di un procedimento penale, il quale, una volta venuta meno l'imputazione, non è ritenuto di per sé idoneo a mettere in dubbio l'idoneità morale a ricoprire un determinato ruolo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 964: "Nel caso in cui l'azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, il principio di ragionevolezza rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell'esercizio del potere discrezionale in relazione all'effettivo bilanciamento degli interessi ed impone anche alla Pubblica amministrazione di non applicare meccanicamente le norme nell'esercizio del proprio potere, ma di far prevalere la sostanza sulla forma qualora si sia in presenza di vizi meramente formali o procedimentali, in relazione a posizioni che abbiano assunto una consistenza tale da ingenerare un legittimo affidamento circa la loro regolarità").

9. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso originario.

10. La complessità delle questioni sottese alla controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
PQM
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello (R.G. n. 2931/2019), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso originario (R.G. n. -OMISSIS-).

Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Troiano, Presidente

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 APR. 2020.
Avv. Antonino Sugamele

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