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Sentenza

Richiamo per un Carabiniere. Si sarebbe recato al saluto di commiato da parte di...
Richiamo per un Carabiniere. Si sarebbe recato al saluto di commiato da parte di un Generale Comandante a due Sovrintendenti che si apprestavano a lasciare il servizio attivo, con l’uniforme in disordine indossando scarpe non previste con la divisa di cordellino nero, poiché scarpe da uniforme di O.P. e con la giacca a vento logora, sgualcita e molto sporca.
CGARS sentenza  nr. 155/2020
Pubblicato il 12/03/2020

N. 00155/2020REG.PROV.COLL.

N. 00194/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 194 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Immordino, in Palermo, via Libertà, n.171

contro

Ministero della difesa, Comandante della Legione Carabinieri "Sicilia", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale è domiciliata in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comandante della Legione Carabinieri "Sicilia";

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 febbraio 2020 il Cons. Giuseppe Verde e uditi per le parti l'avv. Giuseppe Immordino e l'avv. dello Stato Giacomo Ciani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


FATTO e DIRITTO

1. Parte appellante critica la sentenza meglio indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso per l'annullamento del provvedimento (prot. n. 150/3 del 24 maggio 2013 - notificato il giorno successivo) con il quale il Comandante del Comando Legione Carabinieri Sicilia ha inflitto allora ricorrente la sanzione disciplinare del richiamo

2 Come ricostruito dal Tar, l'allora ricorrente, arruolato nell'Arma dei Carabinieri dal 1973, è Appuntato dall'1 gennaio 1989.

Con provvedimento del 10 maggio 1995 gli veniva irrogata la sanzione del rimprovero.

Collocato in congedo a domanda dal 29 ottobre 1997, presentava (a partire dal 2006) diverse istanze finalizzate alla riammissione in servizio, che venivano però rigettate in ragione di una condanna del 2004 del Tribunale penale di Roma.

Dopo ulteriore istanza del 31 marzo 2011, nella quale il -OMISSIS-rappresentava che con sentenza del 16 maggio 2006 della Corte d'appello di Roma era stato assolto, veniva riammesso in servizio a decorrere dal 5 agosto 2011.

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierno appellante impugnava il provvedimento con il quale gli veniva inflitta la sanzione del richiamo, denunciando, con l'articolazione di tre censure, difetto di motivazione e sviamento dalla causa tipica.

Si costituiva l'amministrazione, depositando documentazione.

3. Il T.a.r. nell'esaminare congiuntamente i profili di censura evidenziava che

- Con comunicazione di avvio del procedimento il Comandante contestava al ricorrente che egli era stato “notato dallo scrivente verso le ore 11,30 di oggi 5 marzo 2013 nei pressi della sala convegno di questo Comando Legione mentre si recava al saluto di commiato da parte del Signor Generale Comandante a due Sovrintendenti che si apprestano a lasciare il servizio attivo, con l'uniforme in disordine indossando scarpe non previste con la divisa di cordellino nero, poiché scarpe da uniforme di O.P. e con la giacca a vento logora, sgualcita e molto sporca. La S.V. in sede di contestazione verbale da parte dello scrivente, affermava di non aver mai ricevuto in dotazione, oltre a quella che indossava, un analogo capo di vestiario. Lo scrivente, immediatamente, ordinava al militare addetto al dipendente magazzino vestiario di assegnarli una nuova giacca a vento per poter assolvere il servizio in modo consono alle normative in vigore. Dai successivi accertamenti (…) si appurava che la settimana scorsa la S.V. aveva prelevato una nuova giacca a vento, della Sua taglia e misura, presso il magazzino vestiario del Servizio amministrativo”.

- In conclusione si rappresentava al dipendente che la condotta aveva arrecato nocumento al prestigio personale suo e dell'Istituzione, in violazione degli artt. 713, 720 e 721 DPR n. 90/10.

- Con nota del 2 maggio 2013 l'appuntato segnalava che la nuova giacca era di misura inadeguata.

- La posizione disciplinare veniva definita con il richiamo, rammentando al dipendente che l'uniforme e gli accessori devono essere indossati e portati con il massimo decoro.

- Tenuto conto di quanto sopra ad avviso del Collegio erra il ricorrente allorché ritiene che l'atto con il quale è stata irrogata la sanzione sarebbe immotivato, per il fatto che la motivazione non può ricavarsi dalla contestazione degli addebiti.

- Nel caso di specie, infatti, il “richiamo” rinvia in premessa esplicitamente alle contestazioni mosse col foglio datato 5 marzo 2013, come sopra riportate, sicuramente chiare e dettagliate, e alle giustificazioni presentate, adottando così una legittima motivazione per relationem.

- Il fatto poi che la giacca a vento prelevata la settimana precedente da -OMISSIS-(dato nell'immediatezza della contestazione non comunicato) fosse di una taglia e misura inidonea (non è detto se più grande o più piccola), oltre a non risultare documentato, è certamente inidoneo a superare l'addebito, che è molto più ampio, riguardando anche altro accessorio (le scarpe) e le condizioni di pulizia e non solo di vetustà della giacca indossata, su cui la parte nulla dice.

- Deve, pertanto, escludersi anche l'intento persecutorio di cui la parte si lamenta col terzo motivo di ricorso, visto che gli addebiti sono tutt'altro che pretestuosi ed anche gli altri ricorsi, prima menzionati, cui la parte si è richiamata per supportare la tesi di “una complessiva azione mobbizzante”, non sono stati valutati favorevolmente da questo Collegio.

4. Il ricorso in appello è affidato ai seguenti motivi:

I - Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1398, comma 6, del codice dell'ordinamento militare. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l.241/1990, e degli artt. 24 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Secondo parte appellante la sentenza gravata deve essere riformata perché il provvedimento impugnato non sarebbe sorretto da una adeguata motivazione e ciò anche in ragione delle deduzioni che il ricorrente ha esposto all'Amministrazione e con le quali “ha radicalmente negato i fatti” contestando l'addebito.

II - Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1398, comma 6, del codice dell'ordinamento militare. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l.241/1990, e degli artt. 24 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90 e degli artt. 24 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 97 cost. e dei principi di ragionevolezza, presunzione di non colpevolezza, imparzialità e buon andamento della p.a. Eccesso di potere per difetto di motivazione, mancata valutazione delle giustificazioni. Carenza di istruttoria.

Con la presente censura parte appellante ripropone nel presente grado del giudizio le doglianze di cui al I e al II dei motivi del ricorso introduttivo asserendo che i suddetti motivi non sarebbero stati sostanzialmente esaminati dai primi giudici.

La difesa dell'appellante sottolinea il difetto di motivazione del provvedimento impugnato anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 1398, comma 6, del Codice dell'ordinamento militare. Sostiene l'assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare dal momento che i fatti contestati sarebbero - a suo dire – né provati né adeguatamente valutati.

III - Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 97 Cost. e dei principi di ragionevolezza, presunzione di non colpevolezza, imparzialità e buon andamento della p.a. Eccesso di potere per falsità della causa, difetto di presupposto, sviamento dalla causa tipica.

Il Tar, nel prendere posizione sulla sanzione qui in discussione, non avrebbe colto l'intento persecutorio che determina la fondatezza del dedotto vizio di eccesso di potere per sviamento, illogicità e violazione dei principi generali di proporzionalità.

5. L'Amministrazione appellata si è costituita in data 4 marzo 2016, curando, poi, il deposito di documentazione. Con la memoria del 20 gennaio 2020 ha preso posizione sulle ragioni dell'appello concludendo per l'infondatezza dello stesso e chiedendo la conferma della sentenza gravata.

6. Parte appellata con la memoria di replica del 3 febbraio 2020 ha risposto alle controdeduzioni dell'Avvocatura dello Stato e ribadito ancor meglio i profili di fondatezza del ricorso in appello.

7. Nel corso dell'udienza pubblica di smaltimento del 25 febbraio 2020 la causa è stata posta in decisione.

8. Preliminarmente è bene evidenziare che il T.a.r. ha ritenuto che i profili di doglianza dedotti con il ricorso introduttivi meritevoli di essere esaminati congiuntamente.

Il Collegio ritiene la scelta dei primi decidenti metodologicamente corretta. Le censure di cui al ricorso introduttivo ruotano sulla asserita violazione delle medesime disposizioni applicabili al caso di specie criticando i provvedimenti gravati perché recano una motivazione non convincente.

Ne consegue che il vizio di omessa pronunzia per come prospettato in riferimento al II motivo dell'appello non sussiste. Al riguardo, infatti, va osservato che il giudice di primo grado, nel procedere all'esame congiunto delle censure, non ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c,p.c.) e quello motivazionale (di cui agli artt. 74 e 88 c.p.a.) - come affermato dall'appellante, ma ha correttamente svolto un ragionamento complessivo in ragione della natura delle censure avanzate dal ricorrente.

9. Quanto appena detto esclude la fondatezza delle doglianze relative alla asserita omessa valutazione dei motivi ai sensi dell'art. 112 c.p.c. ma non esaurisce il compito affidato al Collegio al quale spetta di prendere in considerazione i motivi dell'appello per la parte che avversano i provvedimenti gravati ritenendoli illegittimi.

10. Per le ragioni che saranno di seguito esposte il Collegio ritiene l'appello infondato.

In riferimento alla presente controversia meritano un richiamo le seguenti disposizioni:

- l'art.1351 comma 1 del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 66/2010) dispone che durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio è obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni;

- l'art. 1352 del Codice dell'ordinamento militare, a detta del quale:

1. Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine.

2. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo;

- l'art. 1355 del Codice dell'ordinamento militare, a detta del quale:

1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa.

2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato.

3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni: a) intenzionali; b) commesse in presenza di altri militari; c) commesse in concorso con altri militari; d) ricorrenti con carattere di recidività.

4. Nel caso di concorso di più militari nella stessa infrazione disciplinare è inflitta una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano.

5. Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso.

- l'art. 1398 del Codice dell'ordinamento militare, a detta del quale:

1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo: a) dalla conoscenza dell'infrazione; b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale; c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale.

2. Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi: a) contestazione degli addebiti; b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali; c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione; d) decisione; e) comunicazione all'interessato.

3. L'autorità competente, se ritiene che sussistono gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'articolo 1399.

4. La decisione dell'autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorità stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione.

5. Al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo.

6. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

7. L'autorità procedente, se accerta la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.

8. Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono rese note al compilatore del rapporto stesso;

- gli articoli 720 e 721 del d.P.R.90/2010 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) prevedono che

- Il militare deve avere cura particolare dell'uniforme e indossarla con decoro (art. 720, comma 4);

- L'aspetto esteriore del militare deve essere decoroso, come richiede la dignità della sua condizione e deve comunque essere tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti (art. 721).

11. Giova in primo luogo precisare, sulla scorta dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, che:

- la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente, in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento;

- la rilevanza assunta dal controllo di proporzionalità nella giurisprudenza comunitaria ha posto il problema dei limiti entro i quali tale esame possa esercitarsi; a tal proposito, la Corte ha rilevato che il riscontro di proporzionalità riguardi "solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di un siffatto provvedimento" (cfr. Corte giust. 16 dicembre 1999, causa C-101/98); ciò significa che il sindacato giurisdizionale non può spingersi ad un punto tale da sostituire l'apprezzamento dell'organo competente con quello del giudice, valutando l'opportunità del provvedimento adottato ovvero individuando direttamente le misure ritenute idonee (cfr. Corte giust. 18 gennaio 2001, causa C-361/98); il giudice amministrativo, pertanto, non può sostituirsi agli organi dell'amministrazione nella valutazione dei fatti contestati o nel convincimento cui tali organi sono pervenuti; ne discende che il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, ed il suo corollario in campo disciplinare rappresentato dal c.d. gradualismo sanzionatorio, non consentono al giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall'autorità disciplinare, che possono essere sindacate esclusivamente ab externo, qualora trasmodino nell'abnormità; altrimenti opinando, si introdurrebbe surrettiziamente una smisurata ed innominata ipotesi di giurisdizione di merito del giudice amministrativo in contrasto con le caratteristiche ontologiche di siffatta giurisdizione, che sono, all'opposto, la tipicità e l'eccezionalità in quanto deroga al principio di separazione dei poteri, cui si ispira la legislazione (in tal senso depone ora la lettura testuale e sistematica dell'art. 134 c.p.a.)" (Cons. di Stato, IV, sent. n. 7383/2010; in termini, da ultimo, Cons. di Stato, IV, sent. n. 5053/2017).

12. Dalla documentazione versata in atti risulta che:

- in data 5 marzo 2013 veniva notificato al Carabiniere appellante l'avviso di avvio di procedimento disciplinare -di corpo, per l'eventuale irrogazione di una sanzione, diversa dalla consegna di rigore, a norma dell'articolo 1370 e seguenti del decreto legislativo 15.marzo 2010, n. 66, concernente "codice dell'ordinamento militare". Contestazione degli addebiti.

- in detto avviso si esponeva quanto segue:

La informo che a suo carico è stato avviato un procedimento disciplinare, finalizzato all'eventuale irrogazione 'di una sanzione disciplinare di corpo diversa dalla "consegna di rigore", ai sensi e per gli effetti degli artt. 1397 e 1398 del Codice dell'ordinamento militare approvato con il Decreto Legislativo del 15 marzo 2010, n. 66.

L'ufficio competente per l'istruttoria è il Reparto Comando della Legione Carabinieri Sicilia ed il responsabile del procedimento si identifica nello scrivente.

Al fine di consentirLe la predisposizione di una adeguata difesa, Le viene contestato il seguente addebito: "la S.V. è stato notato dallo scrivente verso le ore 11,30 di oggi 05 marzo 2013 nei pressi della sala convegno di questo Comando Legione mentre si recava al saluto di commiato da parte del Signor Generale Comandante a due Sovrintendenti che si apprestano a lasciare il servizio attivo, con l'uniforme in disordine ovvero indossando scarpe non previste con la divisa di cordellino nero, poiché scarpe da uniforme dì 0.P., e con la giacca a vento logora, sgualcita e molto sporca. La S.V. in sede di contestazione verbale da parte dello scrivente, affermava di non aver mai ricevuto in dotazione, oltre a quella che indossava, un analogo capo di vestiario. Lo scrivente, immediatamente, ordinava al militare addetto al dipendente magazzino vestiario di assegnargli una nuova giacca a vento per poter assolvere il servizio in modo consono alle normative in vigore. Dai successivi accertamenti esperiti da questo Reparto, si appurava che la settimana scorsa la S.V. aveva prelevato una nuova giacca a vento, della Sua taglia e misura, presso il magazzino vestiario del Servizio Amministrativo.

Nella circostanza la condotta da Lei posta in essere ha arrecato nocumento al prestigio personale suo e dell'Istituzione, rendendosi responsabile di un comportamento che integra le violazioni degli articoli 713, 720 e 721 del "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento 'militare" emanato' con il Decreto del Presidente della Repubblica del '15 marzo 2010, n.90.

Dalla data di ricezione della presente comunicazione:

a) la S.V., ai sensi dell'art. 10 della legge 07 agosto 1990, n. 241, potrà esercitare il diritto di accesso agli atti, con facoltà di estrarre copia della documentazione ritenuta di interesse, previo accoglimento di specifica istanza indirizzata all'autorità competente all'emanazione del provvedimento finale;

b) il termine "massimo" per [a conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 1046 del d.P.R. n. 90/2010;

c) ai sensi dell'articolo 1029 del citato d.P.R. la S.V. può presentare memorie scritte e documenti entro 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente comunicazione.

12.1. In data 6 maggio 2013 l'odierno appellante inoltrava le proprie controdeduzioni nelle quali esponeva che

Con riferimento al procedimento in oggetto, contesto l'addebito che mi è stato mosso in quanto non risponde al vero l'assunto che avrei indossato l'uniforme in disordine, con scarpe inidonee e la giacca a vento "logora, sgualcita e molto sporca".

Come potrà essere accertato anche davanti alle opportune sedi, i superiori addebiti non tengono conto del rilievo che la nuova giacca a vento da me richiesta non è della mia taglia e misura, e mi è stato assicurato che sarebbe stata formulata apposita richiesta agli uffici competenti.

In ogni caso, e la circostanza potrà essere verificata anche a seguito di idonea prova, la giacca non si presentava nello stato riferito nella contestazione.

12.2. Il 23 maggio del 2013 il procedimento disciplinare a carico dell'appellante è stato definito con la sanzione del “richiamo” precisandosi che

tenuto conto del delicato servizio che Lei assolve quale militare di servizio alla Caserma, essenzialmente addetto al ricevimento di autorità, personale civile che a vario titolo accede all'interno di questo complesso, "Dalla Chiesa — Calatafimi" nonché al fatto che durante l'espletamento del turno di servizio i militari preposti si alternano, durante l'orario di apertura della porta, davanti l'ingresso principale, rammento alla S.V. che l'uniforme e i suoi accessori devono essere indossati e portati con il massimo decoro e che per le stesse è previsto il cambio o il rinnovo del vestiario, attenendosi, peraltro, a quanto espressamente sancito dal "Regolamento sulle uniformi per l'Arma dei Carabinieri, pubblicazione "R-11", edizione 2010.

13. Il primo motivo del ricorso è infondato atteso che il Collegio ritiene, in ragione del contenuto dell'avviso del 5 marzo del 2013 e della successiva definizione del procedimento disciplinare a carico dell'appellante con la sanzione del “richiamo”, il provvedimento gravato (che esplicitamente richiama il contenuto dell'avviso del 5 marzo 2013) con il ricorso introduttivo sorretto da una adeguata motivazione la quale consente di ripercorrere l'iter decisionale seguito dall'Amministrazione risultando infondate le censure che prospettavano una violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 97 della Costituzione.

Non giova sul punto il richiamo alle controdeduzioni procedimentali svolte dal ricorrente atteso che le stesse non sono accompagnate da elementi tali da mettere in dubbio l'oggettività della contestazione mossa atteso che le stesse controdeduzioni dimostrano una mancanza del ricorrente in riferimento al problema della “giacca impermeabile” (la nuova giacca a vento da me richiesta non è della mia taglia e misura, e mi è stato assicurato che sarebbe stata formulata apposita richiesta agli uffici competenti).

In conclusione sul punto il Collegio ritiene il provvedimento gravato legittimo ed in linea con i principi giurisprudenziali in precedenza richiamati.

14. Parimenti infondata è la censura veicolata con il secondo motivo dell'appello.

Il Collegio ritiene, in ragione del contenuto dell'avviso del 5 marzo del 2013 e della successiva definizione del procedimento disciplinare a carico dell'appellante con la sanzione del “richiamo”, il provvedimento gravato (che esplicitamente richiama il contenuto dell'avviso del 5 marzo 2013) sorretto da una adeguata motivazione anche in riferimento al profillo della asserita mancata indicazione delle disposizioni violate e della contesta negligenza.

Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante risulta di tutta evidenza l'indicazione delle disposizioni violate e l'addebito mosso al ricorrente. In questo senso il provvedimento gravato con il ricorso introduttivo sfugge alla doglianza ora in esame e si apprezza come legittimo.

15. Per quel che attiene poi al terzo motivo dell'appello, il Collegio rileva che la presente controversia attiene alle contestazioni mosse dal ricorrente avverso il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.

Accertata, in ragione delle precedenti considerazioni, la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, il Collegio ritiene infondata la censura ora in esame non emergendo l'intento persecutorio di cui si duole l'appellante.

Sulla scia della giurisprudenza citata dall'appellante (Cass. Civile, Sez. Lav., sent. 20 marzo 2009 n. 6907) il Collegio ritiene che nel caso di specie non sussiste una “precisa volontà di colpire il lavoratore” (volontà della quale non emergono in atti gli indici rivelatori e la stessa ragione di fondo), mentre il provvedimento adottato dall'Amministrazione persegue l'interesse alla tutela del prestigio dell'Arma dei Carabinieri.

In conclusione l'appello è infondato e deve essere respinto. Conseguentemente la sentenza gravata merita di essere confermata.

Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli artt. 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte appellante interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere, Estensore

Antonino Caleca, Consigliere

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
Giuseppe Verde		Claudio Contessa
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Avv. Antonino Sugamele

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