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Sentenza

Sul contenuto del rapporto informativo...
Sul contenuto del rapporto informativo
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 13/03/2020, n.1123



                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
        Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania         
                          (Sezione Settima)                          
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 1908 del 2016, proposto da   
-OMISSIS-, rappresentato e  difeso  dagli  avvocati  Antonio  Tommaso
Ventre, Marina Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia e domicilio fisico eletto  presso  lo  studio  dell'avv.
Stefania Laperchia in Napoli, viale Augusto, n. 9;                   
                               contro                                
Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante
pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  ex   lege    dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da
Registri di Giustizia e domicilio legale in Napoli, via  A.  Diaz  n.
11;                                                                  
                         per l'annullamento                          
- della scheda valutativa  relativa  al  periodo  dall'01/11/2014  al
31/10/2015,  redatta  dal  17°  Reggimento  Addestramento   volontari
"Acqui" di Capua del Ministero della Difesa, notificata il 10.2.2016,
nella parte in cui non attribuisce il punteggio  apicale  per  talune
voci di cui alle Parti I, II, III, nonché  del  giudizio  complessivo
nella parte riferita a non meglio precisate esigenze familiari;      
- di ogni  altro  atto  preordinato,  connesso  e  consequenziale  se
esistente, di cui non si conoscono gli estremi.                      
Visti il ricorso e i relativi allegati;                              
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; 
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2020 la dott.ssa
Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;                                                         
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              

Fatto

1. - Con il ricorso in epigrafe, notificato il 7 aprile 2016 e depositato il successivo 29 aprile 2016, il Tenente Colonnello -OMISSIS-, Ufficiale in servizio permanente effettivo dell'esercito italiano, ha impugnato la scheda valutativa n. 73, relativa la periodo 1 novembre 2014 -31 ottobre 2015, redatta dall'amministrazione di appartenenza.

Ha riferito di essere nel ruolo normale del Ministero della Difesa, in qualità di Ufficiale Superiore dell'esercito presso il 17° Reggimento "Acqui" di Capua.

2. - Parte ricorrente lamenta che nella scheda valutativa oggetto di impugnazione, a fronte del giudizio conclusivo di "eccellente", ha ottenuto una valutazione di talune voci in misura non apicale, diversamente da quanto sempre avvenuto nel passato e da quanto ottenuto da altri colleghi.

2.2 - Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce la violazione del d.p.r. n. 213/2002, dell'art. 3l. 241/90, eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, errore nei presupposti, travisamento ed illogicità, ingiustizia manifesta.

Lamenta che l'assegnazione di una minor valutazione in singole voci non troverebbe riscontro nelle caratteristiche del servizio svolto, sarebbe in contrasto con le notazioni di eccellenza espresse sia dal compilatore che dal 2° revisore, poi confermate nel giudizio finale. Sulle assenze (dovute peraltro a motivi di salute), pur riportate nella scheda di valutazione, sostiene che non sarebbero comunque state considerate idonee a fondare i singoli giudizi espressi in modo diverso dalla misura massima. Afferma, pertanto, che i giudizi contestati non sarebbero supportati da adeguata motivazione.

3. - Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 15.5.2016; e il 26.5.2016 e il 13.6.2017 ha depositato documenti, a sostegno dell'infondatezza del ricorso.

4. - Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Diritto

5. - L'Ufficiale ricorrente impugna la scheda valutativa n. 73 relativa al periodo 1.11.2014 - 31.10.2015. Si duole, più specificamente, della mancata attribuzione del massimo punteggio per alcune voci indicate nella Parti I, II, III per l'asserito contrasto con il giudizio finale di "eccellente" attribuito, in relazione al contenuto del quale contesta, altresì, il riferimento fatto a presunte esigenze familiari.

In particolare, il ricorrente ritiene illegittime le valutazioni del rapporto informativo nelle parti che seguono:

Parte I "Qualità fisiche morali e di carattere":

(1) Aspetto Esteriore: valutazione "Distinto nel portamento e nel tratto" voce che precede quella più elevata;

(6) Coraggio: valutazione "agisce con determinazione, in situazioni di rischio/esposizione personale" voce che precede quella più elevata;

(8) Ascendente: valutazione "riscuote facilmente stima e apprezzamento" voce che precede quella più elevata;

Parte II "Qualità intellettuali e culturali"

(11) "Propensione all'aggiornamento culturale" valutazione "è bene preparato su tematiche di ampio respiro" voce che precede quella più elevata;

(15) "Capacità organizzativa" valutazione "ottimo pianificatore e supervisore" voce che precede quella più elevata;

(17) "Capacità relazionali" valutazione "molto comunicativo ed efficace" voce che precede quella più elevata;

(22) "Predisposizione la comando" valutazione "riesce ad orientare i collaboratori verso gli obiettivi perseguiti" voce che precede quella più elevata.

5.1. - Il giudizio finale è stato contestato dal ricorrente, unicamente, nella parte in cui è presente la seguente affermazione: "anche se la sua non incondizionata disponibilità lo ha portato talvolta a non anteporre gli obiettivi istituzionali alle proprie esigenze familiari"; e tale contestazione viene motivata con la ritenuta genericità del riferimento e la mancata indicazione di elementi concreti a supporto.

I giudizi espressi dal compilatore, ivi compreso quello finale di "eccellente", sono stati condivisi sia dal primo che dal secondo revisore.

6. - Il ricorso è infondato.

Per quanto di rilievo in questa sede, giova dare conto della normativa di riferimento, muovendo dalle previsioni recate dal Codice dell'ordinamento militare approvato con d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 1025 ("Documenti caratteristici"):

1. Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici.

2. La valutazione si effettua per periodi non superiori all'anno e negli altri casi indicati dal regolamento.

3. I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione.

[..omissis..]

Art. 1026 ("Qualifiche"):

1. I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente.

Art. 1028 ("Disposizioni di attuazione in materia di modelli di documenti caratteristici"):

1. Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonché quant'altro occorra per la esecuzione del presente capo, sono stabiliti nel regolamento.

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 contiene invece il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui necessita riportare i seguenti articoli:

Art. 688 ("Finalità della documentazione caratteristica"):

I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti.

Art. 689 ("Competenza"):

1. I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa.

[..omissis..]

7. L'autorità superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l'eventuale dissenso dal giudizio espresso dall'autorità inferiore.

7.1 - Orbene, va premesso in punto di diritto, come già osservato dalla Sezione (T.A.R. Napoli, sez. VII, sent. 3536 del 27.6.2019), che nel sistema disegnato dal D. Leg.vo 15 marzo 2010 n. 66 ("Codice dell'ordinamento militare"), i giudizi formulati con le schede valutative sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle FF.AA., da parte dei superiori gerarchici, sono caratterizzati da un'altissima discrezionalità tecnica e comportano un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto: essi, pertanto, impingendo direttamente nel merito dell'azione amministrativa, sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, che spetta al ricorrente dimostrare (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1776; in senso analogo Sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1519; 12 maggio 2011, n. 2877; 7 giugno 2011, n. 3439; Sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1938; v. anche C.g.a., 13 ottobre 2011, n. 676; 27 marzo 2012, n. 326).

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che i giudizi analitici e quello complessivo contenuti nel rapporto informativo possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti, e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I bis, 25.07.2018, n. 8444; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI, 30.03.2018, n. 2059; T.A.R. Piemonte-Torino, Sez. I, 12.04.2017, n. 477; T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 14.06.2011, n. 1532).

In proposito, è stato precisato che ciascuna scheda (o rapporto informativo), si concentra esclusivamente sul rendimento complessivo del militare nel periodo di riferimento, poiché le valutazioni periodiche ad esse sottese sono autonome le une dalle altre, si riferiscono a momenti particolari, e devono limitarsi a riscontrare il comportamento dell'interessato senza che possano esaminarsi vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in autonome schede o rapporti informativi (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005 n. 7427).

Ne derivano i seguenti corollari:

- va ritenuta inconcepibile, già sul piano astratto, la prospettazione di un vizio di invalidità derivata di una scheda rispetto ad un'altra, che postulerebbe l'individuazione di un rapporto di presupposizione inesistente in materia;

- non può ammettersi l'esistenza di alcuna prassi, più o meno vincolante, che possa indurre la P.A. a non abbassare le qualifiche finali, stante l'autonomia delle singole schede e rapporti informativi;

- l'abbassamento di qualifica non deve essere fondato su fatti di particolare gravità, poiché esprime un giudizio che deve solo attagliarsi alla qualità del complessivo rendimento del militare;

- tutte le doti di un militare possono subire un appannamento nel corso del tempo, e le schede di valutazione rivestono la funzione precipua di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico.

In virtù di tale limitata penetrabilità della decisione valutativa, l'eventuale contraddittorietà od illogicità della scheda valutativa deve risultare ictu oculi, per cui il Giudice deve limitarsi al mero riscontro di eventuali profili sintomatici dell'eccesso di potere, inteso sia nelle figure tradizionali sia in quelle più evolute del sindacato di ragionevolezza e di proporzionalità (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 30/3/18, n. 3552).

Quanto alla motivazione, il rapporto informativo, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato (T.A.R., Campania Napoli, Sez. VI, 11.07.2017, n. 3722; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, 26 marzo 2014, n. 3341; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 10.07.2012, n. 6229 e Sez. I, 03.12.2010, n. 35303).

7.2 - Nel caso di specie, alla luce di quanto indicato, il giudizio espresso nel rapporto informativo impugnato risulta sufficientemente motivato, seppure in modo sintetico, senza che tale motivazione risulti irragionevole o incongruente.

Dirimente è la considerazione per cui il Tenente Colonnello -OMISSIS- per il periodo di riferimento, oggetto della scheda valutativa, ha ottenuto un giudizio finale di "eccellente".

Le flessioni che possono aver determinato per alcune voci la mancata attribuzione del punteggio più elevato, come si desume dalla medesima scheda, non hanno inciso sul giudizio finale. Analogamente il giudizio di "eccellente" non è stato condizionato in senso peggiorativo dal riferimento alle esigenze familiari del militare. Né può essere censurato il fatto che, comunque, siano registrate delle sia pur piccole variazioni nel rendimento, non potendo quest'ultimo essere ritenuto immutabile nel tempo.

In definitiva, il Collegio non ravvisa elementi per dedurre che le valutazioni riportate nel rapporto informativo siano palesemente abnormi ed illegittime.

8. - Per tutte le ragioni espresse, il ricorso deve essere respinto.

9. - La peculiarità della fattispecie induce a compensare le spese di lite.
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 MAR. 2020.
Avv. Antonino Sugamele

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