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Sentenza

Sulla valutazione di “attitudine militare” ....
Sulla valutazione di “attitudine militare” .
Consiglio di Stato sentenza nr. 1401/2020 4a sezione
 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5755 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Venerando Monello, Marcantonio -OMISSIS- e Paolo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della difesa; Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Toscana, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente irrogazione di sanzione disciplinare ed espulsione da corso di formazione per allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il consigliere Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Marcantonio -OMISSIS-, Paolo Carbone e l'avvocato dello Stato Fabio Tortora;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso avanti il T.a.r. per la Toscana l'odierno ricorrente ha impugnato:

a) il decreto dirigenziale prot. n. 431012 del 21 luglio 2017, recante l'espulsione del ricorrente, all'epoca carabiniere allievo maresciallo (CAM), dalla frequenza del 5^ corso triennale per allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri e la contestuale destinazione al servizio d'istituto;

b) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con particolare riferimento:

b1) al provvedimento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri prot. n. 361560/T3/3 del 28 luglio 2017, recante l'assegnazione d'autorità del ricorrente al Comando legione carabinieri “Lombardia” con il grado di carabiniere;

b2) al verbale dei lavori della commissione del Comando della Scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri del 23 giugno 2017, con il quale è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 16,667 in “attitudine militare”;

b3) al provvedimento prot. n. 90/9-0-2017 del 19 giugno 2017 del Comandante della Scuola, con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare di corpo di giorni 4 di consegna di rigore per la violazione degli articoli 713 (“doveri attinenti al grado”) e 732 (“contegno del militare”) d.p.r. n. 90 del 2010.

1.1. Il ricorrente ha premesso, in linea di fatto, che:

- all'epoca dei fatti frequentava il secondo anno del 5^ corso triennale per allievi marescialli dell'Arma presso la Scuola marescialli e brigadieri;

- in data -OMISSIS-, allorché era libero dal servizio, rimaneva coinvolto, quale passeggero, in un sinistro stradale causato dal compagno di corso che era alla guida;

- entrambi i militari, nella circostanza, avevano consumato bevande alcoliche;

- per la vicenda l'Amministrazione aveva inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della consegna di rigore per giorni 4;

- a sua volta, il provvedimento disciplinare avrebbe costituito l'unica ragione del marcato peggioramento, rispetto al primo anno di corso (in cui il ricorrente aveva conseguito la votazione di 26,111/30), del punteggio in “attitudine militare”, quantificato in 16,667/30, valore inferiore alla sufficienza (pari a 18/30) e, come tale, determinante ex lege l'espulsione dal corso;

- il provvedimento disciplinare è stato impugnato con ricorso gerarchico notificato in data 13 luglio 2017 ed è, altresì, stato fatto oggetto di istanza di riesame, notificata in data 22 luglio 2017;

- ciononostante, l'Amministrazione ha emanato il provvedimento espulsivo impugnato in principalità.

1.2. In diritto, il ricorrente ha svolto le seguenti censure:

a) la valutazione in “attitudine militare” non sarebbe sorretta da una motivazione in grado di lumeggiare il sotteso percorso logico-argomentativo, posto che:

a1) il ricorrente avrebbe conseguito votazioni positive sia nelle tre distinte macro-aree (qualità fisiche, morali e di carattere; doti intellettuali e culturali; motivazione alla professione ed alla vita militare) di cui si compone la complessiva valutazione in discorso, sia negli ulteriori parametri (rendimento negli studi; applicazione negli studi; apporto prestato nell'assolvimento degli incarichi; propensione all'attiva partecipazione nella vita del reparto) presi in considerazione dalla commissione;

a2) la commissione, di converso, non avrebbe considerato (contrariamente a quanto fatto nella precedenza seduta del 16 giugno 2017, in cui erano stati valutati tutti gli altri allievi del corso ad eccezione del ricorrente e del compagno coinvolto nel cennato sinistro stradale) il parametro costituito dal comportamento tenuto nel primo anno di corso;

a3) la commissione avrebbe, di fatto, fondato il vistoso abbassamento, rispetto al primo anno, del punteggio in “attitudine militare” sul dato dell'irrogazione della sanzione disciplinare, circostanza di per sé non idonea a determinare un effetto espulsivo;

b) l'irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di rigore per giorni 4 sarebbe incongrua, alla luce sia dell'erroneità metodologica dell'accertamento del tasso alcolemico (3,26 g/l) effettuato in occasione del sinistro presso il locale nosocomio civile, sia, comunque, dell'assenza del requisito, normativamente prescritto, dell'abuso di alcool, che non sarebbe integrato da un singolo episodio di consumo eccessivo di bevande alcoliche.

1.3. Costituitisi in resistenza il Ministero della difesa e la Scuola marescialli e brigadieri, il T.a.r., con ordinanza n. 564 del 21 settembre 2017, ha rigettato l'istanza cautelare con la seguente motivazione: “Considerato:

- che il provvedimento di espulsione del ricorrente -OMISSIS- dalla frequenza del corso per Allievi Marescialli, impugnato in via principale, fa contestuale applicazione delle due distinte fattispecie disciplinate dall'art. 599 co. 1 lett. a) e d) del d.P.R. n. 90/2010;

- che, sia pure con i limiti di sommarietà propri della cognizione cautelare, l'impugnazione non può essere favorevolmente delibata;

- che infatti, anche a tacere della non immediata concludenza delle censure rivolte nei confronti del giudizio conseguito in attitudine militare e professionale, la condizione di abuso alcoolico riscontrata a carico del ricorrente costituisce un dato obiettivo, allo stato non adeguatamente confutato;

- che, per questo aspetto, non appare condivisibile la tesi secondo cui l'abuso sanzionato dall'art. 599 cit. sarebbe integrato unicamente in presenza di una situazione patologica originata dall'uso cronico di alcool;

- che, per altro verso, le contestazioni che investono la misurazione del tasso alcolemico cui il ricorrente è stato sottoposto in occasione del sinistro del -OMISSIS- trovano smentita nella relazione di servizio a firma del tenente -OMISSIS-, ove si attestano – al netto delle valutazioni espresse dall'ufficiale – elementi di fatto rivelatori di una condizione psicofisica quantomeno precaria del -OMISSIS-”.

1.4. Il decisum cautelare è stato confermato, in sede di appello, dal Consiglio di Stato, che, con ordinanza di questa Sezione n. -OMISSIS-, ha così disposto: “Rilevato, ad un primo esame proprio della fase cautelare, che l'appello non appare suscettibile di favorevoli determinazioni, atteso che non risultano smentite le circostanze di fatto assunte a base del provvedimento espulsorio adottato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 599, comma 1, lett. a) e d) del D.P.R. n. 90/2010, determinato dall'insufficiente punteggio attribuito al signor -OMISSIS- in “attitudine militare”. In ordine all'abuso alcoolico e allo stato psico-fisico conseguente, deve osservarsi, altresì, che esso è originato non solo da uso cronico ma anche dall'uso occasionale di alcol in quantità eccessiva, come risultato dalle misurazioni cui l'interessato è stato sottoposto in occasione del sinistro del -OMISSIS- che hanno evidenziato, come rilevato dal T.A.R., ”.

1.5. Nelle more, il ricorrente aveva spedito per la notifica ricorso per motivi aggiunti “a valere come estensione di nuova domanda connessa al petitum annullatorio già avanzato con l'atto introduttivo del presente giudizio avverso i medesimi provvedimenti e nel rispetto del termine di impugnazione (60 gg. decorrenza data notifica del 31.07.2017)”.

1.5.1. In tale atto, il ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri prot. n. 361560/T3/3 del 28 luglio 2017, recante la sua assegnazione d'autorità al Comando legione carabinieri “Lombardia” con il grado di carabiniere: ad avviso del ricorrente, il provvedimento sarebbe illegittimo per erronea applicazione dell'art. 771 cod. ord. mil., dovendosi riconoscere a suo favore il grado di maresciallo, in tesi già conseguito a seguito del superamento degli esami finali del secondo anno di corso.

1.5.2. Secondo il ricorrente, in particolare, “la nomina a Maresciallo si cristallizza in un momento ben determinato ossia quello del superamento degli esami di prima o seconda sessione e non alla conseguita idoneità in attitudine militare, essendo quest'ultima un presupposto per il solo passaggio al terzo anno di corso, quello di perfezionamento” (si cita, a sostegno dell'assunto, la pronuncia di questo Consiglio, Sez. IV, n. 5631 del 10 dicembre 2015).

1.5.3. In conclusione, il ricorrente lamenta di essere stato “privato illegittimamente della nomina a maresciallo maturata con il superamento degli esami finali alla scadenza delle previste sessioni di idoneità, termine nel quale viene a perfezionarsi con effetti costitutivi il diritto alla nomina”.

1.5.4. Il T.a.r. ha rigettato l'istanza cautelare formulata nel ricorso per motivi aggiunti con ordinanza n. -OMISSIS-, sulla scorta della seguente motivazione: “Considerato … che … sia pure nei limiti di sommarietà della cognizione cautelare, il combinato disposto degli artt. 771 co. 2 e 3-ter d.lgs. n. 66/2010 e 596, 598, 601 co. 6 e 615 co. 3 d.P.R. n. 90/2010 sembra subordinare la nomina a maresciallo al completamento, con esito positivo, del secondo anno di corso, obiettivo precluso al ricorrente dal mancato conseguimento dell'idoneità in attitudine militare al termine del secondo anno e, a fortiori, dall'intervenuta espulsione dal corso stesso”.

1.5.5. Pure l'appello cautelare è stato respinto dal Consiglio di Stato con l'ordinanza di questa Sezione n. 1085 del 9 marzo 2018, ha ritenuto che “l'ordinanza gravata appare prima facie resistere alle censure contenute nell'appello in esame, meritando condivisione l'interpretazione delle norme dell'ordinamento militare offerta dal giudice di prime cure”.

2. Il ricorso, quindi, è stato respinto nel merito con la sentenza in questa sede impugnata.

2.1. Nella relativa motivazione, il Tribunale ha, in sintesi, ritenuto che:

- l'irrogazione della sanzione disciplinare sia legittima, alla luce da un lato dello “stato in cui versava l'odierno ricorrente” al momento del sinistro, in tesi “constatato e descritto in termini univoci” dai militari intervenuti, dall'altro del significato da ascrivere all'espressione “abuso di alcool”, che non richiederebbe l'abitualità del comportamento;

- sia, parimenti, legittima l'espulsione dal corso, giacché “non costituisce esercizio arbitrario della sfera di discrezionalità [dell'Amministrazione] trarre dal comportamento descritto conseguenze negative sull'attitudine militare dell'allievo sottufficiale, nemmeno quando il giudizio sul suddetto comportamento porti a rivedere, in senso negativo, le valutazioni positive cui si è giunti negli anni precedenti”, di converso, “il dato relativo all'attitudine militare ha carattere prevalente dell'idoneità dell'allievo allo svolgimento di mansioni di responsabilità, per cui legittimamente l'Amministrazione vi ha dato rilievo prevalente rispetto alle altre votazioni (peraltro non eccezionali) conseguite”;

- anche il superamento del terzo anno di corso sarebbe necessario per il conseguimento del grado di maresciallo.

3. Il ricorrente ha interposto appello, riproponendo criticamente le censure di prime cure.

3.1. Si sono costituiti in resistenza il Ministero della difesa ed il Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

3.2. L'istanza cautelare svolta dal ricorrente è stata respinta con l'ordinanza n. -OMISSIS-.

3.3. Il ricorso, quindi, è stato discusso alla pubblica udienza del 30 gennaio 2020 (in vista della quale il solo ricorrente ha versato in atti documenti e difese scritte) e, all'esito, trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

4.1. Il Collegio esamina direttamente il ricorso di primo grado, che, del resto, individua e perimetra ab origine l'oggetto del giudizio (cfr. art. 104 c.p.a.); tanto rende irrilevante l'esame dell'eccezione di tardività della memoria di replica depositata dal Ministero della difesa in vista dell'udienza pubblica di discussione di primo grado, sollevata dalla parte appellante nel quinto mezzo di gravame (pagina 29 dell'atto di appello).

5. Il Collegio prende le mosse dallo scrutinio della censura relativa all'irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di rigore.

5.1. L'accertamento del tasso alcolemico del giovane ricorrente (quantificato in 3,26 g/l) è stato svolto da struttura pubblica, a quanto consta con la metodologia solitamente applicata nelle situazioni di specie.

5.2. Le critiche metodologiche formulate a più riprese dal ricorrente non colgono nel segno.

5.2.1. In esse, infatti:

- si ventilano, a dimostrazione dell'inattendibilità dell'esame, circostanze non provate e meramente ipotizzate, in assenza di alcuna base concreta (detersione della cute, al momento del prelievo, con prodotti alcolici, ovvero uso di solventi volatili);

- si fa riferimento a protocolli inconferenti, in quanto attinenti all'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti;

- si sostiene la necessità, ai fini della certezza scientifica del dato, di ulteriori controlli.

5.2.2. Quanto a quest'ultimo punto, il Collegio evidenzia, a tutto concedere, che nella specie non è in questione il preciso e puntuale accertamento dell'effettivo tasso alcolemico del ricorrente: in questione, invece, è il fatto storico che egli avesse assunto, quella sera, sostanze alcoliche in eccesso.

In altre parole, ai fini dell'irrogazione della sanzione il dato dell'assunzione in eccesso di bevande alcoliche rileva nell'an, mentre non è necessaria la scientifica determinazione del quantum secondo sofisticate tecniche di tossicologia forense (in disparte ogni osservazione sull'effettiva fondatezza delle critiche metodologiche svolte, a più riprese e con argomentazioni volta per volta diverse, da parte ricorrente).

5.2.3. Orbene, la circostanza di un consumo eccessivo di bevande alcoliche emerge con chiarezza dal complessivo apprezzamento delle evenienze fattuali del caso.

5.2.4. Invero:

- il Pronto Soccorso del locale nosocomio, struttura pubblica deputata specificamente alla tutela della salute dei cittadini, ha riscontrato nel giovane un tasso alcolemico assai alto, mediante, a quanto consta, una metodica di esame di uso comune ai fini diagnostici e terapeutici;

- le critiche metodologiche svolte dall'interessato si appuntano su assunti, indimostrati e meramente ipotetici errori compiuti dal personale sanitario (peraltro di carattere prima facie particolarmente marchiano, il che ne rende “più probabile che non” l'inesistenza);

- parte ricorrente, inoltre, contesta l'insufficienza scientifica del dato riscontrato a fini di tossicologia forense, laddove, nella specie, non è necessaria la dettagliata quantificazione del tasso alcolemico del ricorrente, rilevando, appunto, il solo dato storico dell'assunzione in eccesso di bevande alcoliche;

- il valore assai alto del dato riscontrato dal Pronto Soccorso rende irrilevanti, ai fini de quibus, eventuali scostamenti verso il basso dovuti all'assunta imprecisione dell'esame, che, comunque, lascerebbero evidente ed incontestabile il fatto storico dell'assunzione in eccesso di alcool;

- il provvedimento irrogativo della sanzione considera il cennato tasso alcolemico riscontrato dal Pronto Soccorso non come una verità scientifica, ma come meramente “indicativo di abuso di sostanze alcoliche”, questa essendo la ratio della punizione;

- la disposizione di cui all'art. 186 cod. strada individua un limite di legge oltre il quale il consumo di alcool assume connotati di illecito (amministrativo o penale) e che, nella specie, è stato con ogni ragionevolezza superato.

5.2.5. Tali considerazioni sono pienamente confermate, ex post, dalle relazioni svolte, dopo l'emanazione del provvedimento impugnato, dal tenente -OMISSIS-, comandante del locale -OMISSIS-sul posto al momento del sinistro, e dal tenente -OMISSIS-, all'epoca comandante del plotone in cui era inquadrato il ricorrente.

5.2.6. Il tenente -OMISSIS- sostiene che il giovane avesse una “intensa alitosi alcolica” e fosse “in estrema difficoltà ad articolare le parole ed a ricostruire quanto accaduto”; l'ufficiale aggiunge che il ricorrente fosse “visibilmente in stato di alterazione e di confusione” e si rivolgesse “verso i testimoni con toni accesi e con atteggiamento irriverente ed insolente”, senza peraltro comprendere la qualifica dei militari intervenuti, cui dava indistintamente del “tu”.

5.2.7. Il tenente -OMISSIS- sostiene di essere stato contattato telefonicamente dal ricorrente poco dopo il sinistro: il giovane sarebbe stato “in pieno stato confusionale” ed incapace di “esprimere frasi di senso compiuto”; il giovane avrebbe, altresì, aggiunto di provare “un forte senso di nausea”.

5.2.8. A fronte di tali univoche e concordanti circostanze di fatto non hanno rilievo né esami medici svolti a distanza di tempo dai fatti, né le risultanze del video prodotto in primo grado dal ricorrente.

5.2.9. Peraltro, pur volendo ammettere l'ammissibilità e la genuinità di tale ultima documentazione, la riproduzione video in parola non dà alcuna evidenza delle allegate condizioni di piena lucidità del giovane, che viene ripreso solo in pochi frammenti; oltretutto, a quanto è dato comprendere, nel primo video una voce con cadenza palermitana (con ogni ragionevolezza riconducibile al ricorrente, perché il sinistro è avvenuto in Provincia di Caserta) proferisce le parole “oh, io ho bevuto ma ero un passeggero, oh”, che certo non depongono a favore della ricostruzione dei fatti operata in ricorso.

5.3. Assodati, dunque, i fatti, l'irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di rigore non presenta profili di illegittimità.

5.3.1. Invero:

- ai sensi dell'art. 713 d.p.r. n. 90 del 2010 “il militare … deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque … ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene”;

- ai sensi dell'art. 732, commi 1 e 2, d.p.r. n. 90 del 2010 “il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate” e, in particolare, “deve astenersi dagli eccessi nell'uso di bevande alcoliche”;

- ai sensi dell'art. 732, comma 5, d.p.r. n. 90 del 2010, “il personale dell'Arma dei carabinieri deve improntare il proprio contegno, oltre che alle norme previste dai precedenti commi, ai seguenti ulteriori doveri: a) mantenere, anche nella vita privata, una condotta seria e decorosa”;

- ai sensi dell'art. 732, comma 6, d.p.r. n. 90 del 2010, “per il personale dell'Arma dei carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare: c) fare uso smodato di sostanze alcooliche o, comunque, di sostanze stupefacenti” (di analogo tenore, nel regime previgente, l'art. 36 del regolamento di disciplina);

- ai sensi dell'art. 1358 cod. ord. mil. “la sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per i comportamenti specificamente previsti dall'articolo 751 del regolamento”;

- ai sensi dell'art. 751, comma 2, d.p.r. n. 90 del 2010 “possono essere puniti con la consegna di rigore”, tra l'altro, i casi di “violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato (articolo 713)”;

- ai sensi dell'art. 1350 cod. ord. mil., “i militari sono comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti … al grado” e l'art. 713 d.p.r. n. 90 del 2010 è, appunto, rubricato “doveri attinenti al grado”.

5.3.2. Nella specie, pertanto, la sanzione proporzionata al fatto era costituita proprio dalla consegna di rigore.

5.3.3. La dosimetria della durata di tale sanzione (che può estendersi sino a quindici giorni) è, poi, rimessa alla discrezionale valutazione dell'Autorità competente, che deve tenere conto dei “precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato”.

5.3.4. Tale valutazione è altamente discrezionale e sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo per palese ed insostenibile illogicità: nella vicenda per cui è causa, la gravità e la risonanza (almeno locale) dei fatti rendono la dosimetria scelta (ben inferiore alla metà del massimo) non suscettibile di addebiti di sproporzione, arbitrarietà od irragionevolezza.

5.3.5. Oltretutto, come già correttamente ritenuto in sede di appello cautelare, l'espressione “abuso di alcool” non richiama una condizione di dipendenza fisica da sostanze alcooliche, o, comunque, un costume di sistematica e cronica dedizione al consumo smodato di tali sostanze.

5.3.6. Al contrario, la locuzione in parola fa riferimento all'assunzione abnorme, pur se occasionale ed isolata, di alcool, che travalichi il mero “uso” (di per sé del tutto lecito) e, appunto, trasmodi nell'abuso, ossia in un consumo eccessivo ed eccezionale (cfr., sotto l'egida del regime normativo antecedente al cod. ord. mil., Cons. Stato, Sez. IV, n. 2830 del 2007).

5.3.7. Come già osservato, peraltro, la disposizione incriminatrice di cui all'art. 186 cod. strada consente di individuare per relationem un limite di legge oltre il quale il consumo di alcool trasmoda in illecito (amministrativo o penale) e, dunque, eo ipso in abuso, sì che non si verifica alcuna indeterminatezza normativa.

5.3.8. E', dunque, irrilevante che, in seguito, il ricorrente sia stato ritenuto idoneo al servizio, posto che, ai fini disciplinari, ciò che conta è l'assodato consumo eccessivo di alcool in una specifica occasione.

5.3.9. Più in generale, il Collegio osserva che il particolare rigore punitivo seguito dall'Amministrazione trova un'oggettiva giustificazione nell'intrinseca finalità propria dei corsi di formazione militare, destinati a preparare gli allievi alla prospettica carriera militare e, dunque, tesi ad esigerne una particolare moralità comportamentale, dentro e fuori l'istituto di formazione.

5.3.10. Si ponga mente, in proposito, al regolamento per la Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri, in particolare all'art. 14 (ove è stabilito che “l'allievo è un militare che – in funzione dell'alto compito e delle responsabilità di cui sarà investito – deve profondere, nello svolgimento delle attività formative, ogni energia, al fine di trarre dal corso il massimo profitto e di sviluppare quelle qualità personali, etico-militari e tecnico-professionali, proprie del grado che andrà a rivestire”) ed all'art. 16 (a tenore del quale “il comportamento dell'allievo deve essere informato a lealtà, onestà morale e coerenza, quali valori deontologici imprescindibili. Egli ha il dovere di tenere condotta esemplare, anche al di fuori della Scuola, per salvaguardare l'onore ed il prestigio istituzionale”).

6. La legittimità dell'irrogazione della sanzione esplica naturaliter conseguenze in ordine alla valutazione dell'attitudine militare (recte, “attitudine militare e professionale”).

6.1. In termini generali, per attitudine militare (definita dall'art. 588 d.p.r. n. 90 del 2010 “il complesso delle qualità morali e di carattere, delle doti intellettuali e culturali e delle motivazioni ad affrontare la professione e la vita militare”) si intende quella complessiva disposizione spirituale dell'allievo (ossia morale, intellettuale, valoriale, culturale, motivazionale) dimostrativa dell'accettazione convinta e della condivisione intima dei peculiari caratteri propri della professione, della mentalità e della vita militare: l'Amministrazione va, in sostanza, a valutare la complessiva propensione caratteriale, mentale e, per così dire, esistenziale dell'allievo (originaria od acquisita durante il corso di formazione) ad inquadrarsi armonicamente nell'ambito di un Corpo militare.

6.2. Tale giudizio è frutto di assai ampia discrezionalità valutativa ed impinge nel merito dell'azione amministrativa: il relativo sindacato giurisdizionale è limitato al riscontro di una manifesta, insostenibile ed ingiustificabile illogicità, arbitrarietà od irragionevolezza evincibile ictu oculi.

6.3. Nell'ambito di tale giudizio, ben può la preposta commissione vagliare l'intera condotta dell'allievo, tenuta anche al di fuori dell'istituto di formazione: invero, l'oggetto della valutazione – la propensione ad accettare con intima convinzione i caratteri della vita militare – può essere colto solo in esito ad una globale valutazione del complessivo comportamento dell'allievo, le cui azioni, interne od esterne all'istituto, costituiscono indici rivelatori dell'effettiva predisposizione alla vita militare.

6.4. L'art. 595 d.p.r. n. 90 del 2010 distingue chiaramente, tanto nel contenuto (comma 1) quanto nelle modalità di valutazione (commi successivi), “l'area dell'attitudine militare e professionale” e le aree proprie del piano di studio, ossia le “discipline universitarie”, le “discipline tecnico-professionali” e le “attività ginnico-sportive”.

6.5. Ancora, l'art. 598 d.p.r. n. 90 del 2010 distingue – salve alcune eccezioni, non rilevanti nella specie – gli effetti dell'insufficienza in attitudine militare (che conduce all'immediata espulsione dal corso) da quelli dell'insufficienza nelle altre aree (che determina la mera ripetizione dell'anno di corso, con rinvio al corso successivo; solo una successiva insufficienza anche all'esito di questo conduce all'espulsione).

6.6. Del resto, che l'attitudine militare rivesta importanza centrale nel percorso formativo dell'allievo lo si evince dall'art. 601 d.p.r. n. 90 del 2010, ove è stabilito da un lato che, nella formazione della graduatoria, si sommi il voto in attitudine militare alla media dei voti riportati nelle altre discipline curricolari, dall'altro che, a parità di voto complessivo, prevalga l'allievo con la più alta votazione in attitudine militare.

6.7. Per quanto concerne più specificamente la normativa interna alla Scuola marescialli e brigadieri, l'art. 26 del relativo regolamento precisa che il voto in attitudine militare, che nel corso triennale per marescialli è assegnato al termine di ciascun anno di corso (trattandosi, con ogni evidenza, di un parametro soggettivo suscettibile di evoluzione, così come di involuzione), deve sì “tenere conto del profitto nelle aree di valutazione”, ma anche della “maturità e del senso della disciplina e del dovere dimostrati dall'allievo”.

6.8. L'attitudine militare, in sostanza, lungi dal consistere in una sorta di media aritmetica delle votazioni riportate nella discipline di studio previste nel corso, ha una consistenza concettuale e valutativa autonoma rispetto alle votazioni conseguite nelle materie curricolari, da cui, per le motivazioni sopra espresse, differisce ontologicamente.

6.9. Il giudizio in attitudine, dunque, si affianca a quello proprio delle materie curricolari, da cui si distingue andando a valutare non una settoriale performance di studio (o ginnico-sportiva ovvero ancora tecnico-pratica), ma la complessiva attitudine dell'allievo a calarsi nella dimensione militare.

6.10. Di ciò dà ulteriore conferma l'art. 21, comma 3, del regolamento della Scuola, a tenore del quale “la protratta insufficienza negli studi dovrà essere fatta valere nell'attribuzione del voto di attitudine militare”: lo scarso impegno negli studi, ai termini della disposizione in commento, non vale ex se, ma quale fattore oggettivo che, dimostrando una neghittosità ed una riottosità nell'adempimento dei compiti assegnati, rivela indirettamente una scarsa propensione alla vita militare.

6.11. Inoltre, come già accennato supra, l'attitudine militare è una propensione soggettiva modificabile nel tempo e, in particolare, suscettibile tanto di evoluzione (allorché l'allievo fa gradatamente propri i principi della vita militare), quanto di involuzione (allorché, viceversa, l'allievo manifesta factis una ribellione o, comunque, un rifiuto dei connotati e dei doveri tipici della dimensione militare).

6.12. Ne consegue che il giudizio positivo in attitudine militare del primo anno di corso non vincola quello degli anni successivi: proprio per questo, infatti, nell'ambito dei corsi triennali per maresciallo il giudizio ha cadenza annuale.

6.13. In definitiva, il Collegio osserva che:

- ai sensi dell'art. 595 d.p.r. n. 90 del 2010, esistono quattro distinte aree in relazione alle quali l'allievo viene valutato mediante l'attribuzione di un voto numerico (“attitudine militare e professionale”; “discipline universitarie”; “discipline tecnico-professionali e istruzioni pratiche”; “attività ginnico-sportive”);

- la graduatoria di merito finale del corso di formazione è la risultante dei punteggi conseguiti dall'allievo nelle quattro aree in commento (v. il citato art. 601 d.p.r. n. 90 del 2010);

- l'attitudine militare è un'area autonoma ed a sé stante rispetto alle altre tre;

- il conseguimento in attitudine militare di un voto inferiore a 18/30 determina inidoneità, con conseguente immediata espulsione dal corso ed impossibilità di accesso al 3^ anno di perfezionamento (art. 599 d.p.r. n. 90 del 2010);

- viceversa, ai sensi dell'art. 615 d.p.r. n. 90 del 2010, il conseguimento di una votazione insufficiente in una delle altre tre aree di valutazione determina, per una sola volta, la ripetizione dell'anno di corso, con rinvio al corso successivo.

6.14. Nel caso di specie, nella seduta del 16 giugno 2017 l'apposita commissione ha individuato i criteri cui conformare il giudizio de quo.

6.15. Tali criteri, invero, indicano parametri di massima da cui derivare l'unitario giudizio e non richiamano, come sostenuto dal ricorrente, le materie curricolari: ciò è reso evidente dall'utilizzo di dizioni (“qualità fisiche, morali e di carattere”, “doti intellettuali e culturali”, “motivazione alla professione ed alla vita militare”) diverse dalle denominazioni delle macro-aree di insegnamento (rispettivamente “attività ginnico-sportive”, “discipline universitarie”, “discipline tecnico-professionali e istruzioni pratiche”).

6.16. Del resto, ove la commissione avesse inteso (peraltro contra legem) far dipendere (o, comunque, far indirettamente conseguire) il giudizio in attitudine militare dalle votazioni riportate nelle materie curricolari, lo avrebbe con ogni ragionevolezza esplicitato.

6.17. Il Collegio osserva, inoltre, che legittimamente l'Amministrazione ha atteso l'esito del pendente procedimento disciplinare di corpo a carico del ricorrente, prima di procedere a valutarne l'attitudine militare: il carattere globale e sintetico di tale valutazione, infatti, impone di disporre del più ampio quadro istruttorio circa la condotta tenuta dall'allievo, dentro e fuori l'istituto. Il Collegio, peraltro, rileva che tale specifica censura non è stata svolta nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, ma articolata successivamente.

6.18. Sempre sul punto è, poi, superfluo osservare che, nell'ambito del giudizio di attitudine militare, la sanzione disciplinare non è stata valutata in sé, ossia come fatto lato sensu giuridico, bensì in relazione al sotteso fatto storico: in altre parole, la commissione ha considerato non l'irrogazione della sanzione, ma i fatti storici da cui è originata, indici significativi della personalità (e, appunto, dell'attitudine) dell'allievo.

6.19. Il Collegio, inoltre, non può non rilevare, ad abundantiam, che nel giudizio di prime cure, in vista della discussione dell'istanza cautelare formulata nel ricorso introduttivo, l'Amministrazione ha depositato, tramite l'Avvocatura dello Stato, i seguenti documenti:

- sentenza del Tribunale di Palermo n. 6306 dell'11 dicembre 2015, con cui – previa esclusione delle condizioni di cui all'art. 129 c.p.p. – è stato dichiarato estinto per prescrizione il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 cod. strada commesso dal ricorrente in data -OMISSIS-(circolazione, in orario compreso fra le 22 e le 7 antimeridiane, alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico, riscontrato mediante gli accertamenti qualitativi previsti dalla legge, pari a 0,94 g/l alla prima misurazione e 0,98 g/l alla seconda misurazione);

- decreto di citazione a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo del -OMISSIS-per il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 cod. strada commesso dal ricorrente in data -OMISSIS-(circolazione, in orario compreso fra le 22 e le 7 antimeridiane, alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico, riscontrato mediante gli accertamenti qualitativi previsti dalla legge, pari a 2,08 g/l alla prima misurazione e 2,09 g/l alla seconda misurazione);

- verbale di contestazione di sanzione amministrativa ex art. 75 d.p.r. n. 309 del 1990 a carico del ricorrente, per avere egli acquistato, in data -OMISSIS-, sostanza stupefacente del tipo marijuana per uso personale, come da lui stesso spontaneamente dichiarato al personale di polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti.

6.20. E' ragionevole ritenere che tale documentazione (pervenuta direttamente dall'Amministrazione allorché la controversia era stata appena radicata) sia stata tenuta presente nell'ambito della formulazione del giudizio di attitudine militare, posto che l'assunzione eccessiva di alcool avvenuta in data -OMISSIS- si iscriveva, proseguendone l'iter, in un risalente quadro di devianza comportamentale, oggettivamente inaccettabile per un maresciallo dell'Arma.

6.21. Del resto, il giudizio in questione, specifico per gli allievi dei corsi di formazione, non configura un documento caratteristico, con la conseguenza che ben può essere svolto tenendo in considerazione anche i procedimenti penali e disciplinari del soggetto valutato, scilicet per quanto di interesse ai fini della ponderazione dell'attitudine militare.

6.22. Quanto all'assunta carenza di motivazione, è sufficiente osservare che il punteggio racchiude e sintetizza la valutazione dell'Amministrazione, alla luce dei criteri ab initio indicati nel corso della seduta del 16 giugno 2017.

6.23. Non ha, poi, rilievo il fatto che il ricorrente, dopo l'espulsione dal corso (motivata, appunto, con la carenza in attitudine), abbia svolto e svolga servizio come carabiniere: il giudizio di attitudine, infatti, è funzionale (e, per così dire, “interno”) al percorso formativo per il conseguimento del grado di maresciallo, di cui costituisce un importante (recte, il più importante) profilo di valutazione.

7. Con riferimento, infine, ai motivi aggiunti ed alla censura ivi svolta afferente all'acquisizione del grado di maresciallo (in disparte ogni considerazione circa la relativa ammissibilità), il Collegio evidenzia che, nel merito, il decisum di prime cure è corretto, pur dovendosi diversamente articolare la motivazione.

7.1. Va premesso che il corso triennale per marescialli dell'Arma dei carabinieri (nella specie svoltosi nel triennio 2015 – 2018) consta di un biennio, al termine del quale gli allievi conseguono la nomina a maresciallo, e di un successivo corso annuale di perfezionamento.

7.2. Orbene, ai sensi dell'art. 771 cod. ord. mil., “la nomina a maresciallo … si consegue con decreto ministeriale” a seguito del “superamento degli esami finali” del secondo anno; specularmente, l'art. 590 d.p.r. n. 90 del 2010 stabilisce che “la qualità di allievo cessa con la nomina … a maresciallo”.

7.3. La nomina a maresciallo, con la contestuale cessazione della qualità di allievo, si consegue dunque esclusivamente con il cennato decreto ministeriale, provvedimento connotato da un'evidente natura costitutiva: ne consegue che fintantoché, come nella specie, il decreto non sia stato emesso, l'allievo maresciallo rimane tale e, in caso di espulsione dal corso dopo la nomina a carabiniere (cfr. art. 614 d.p.r. n. 90 del 2010), è destinato al servizio di istituto come carabiniere (cfr. il combinato disposto degli articoli 590 e 615 d.p.r. n. 90 del 2010).

7.4. Il “superamento degli esami finali” del secondo anno, dunque, non determina ex se l'acquisizione del grado di maresciallo, né cristallizza, in capo all'allievo, una sorta di “diritto al grado” (al più, a tutto concedere, può sostenersi che l'allievo abbia un interesse legittimo pretensivo al corretto esercizio della potestà amministrativa in ordine al conferimento del grado): al contrario, il superamento degli esami rappresenta il mero presupposto logico-giuridico che consente l'emanazione del decreto ministeriale, unico atto produttivo dell'effetto giuridico dell'acquisizione del grado.

7.5. Oltretutto, osserva il Collegio, con l'espressione “superamento degli esami finali” la legge vuole, con accezione omnicomprensiva, riferirsi non solo al conseguimento della sufficienza nelle tre aree curricolari (“discipline universitarie”, “discipline tecnico-professionali” e “attività ginnico-sportive”), ma anche al riconoscimento del punteggio minimo in attitudine militare, in difetto del quale, del resto, è prevista ex lege l'immediata espulsione dal corso (art. 599, comma 1, lett. a], d.p.r. n. 90 del 2010).

7.6. In sostanza, la legge riconnette l'acquisizione del grado ad un provvedimento unilaterale dell'Amministrazione che, a sua volta, presuppone l'esito positivo del periodo di formazione con riferimento a tutte le quattro distinte voci di valutazione dell'allievo (cfr. art. 595 d.p.r. n. 90 del 2010), ivi certamente inclusa quella più importante, ossia l'attitudine militare (cfr. art. 601 d.p.r. n. 90 del 2010).

7.7. La decorrenza dell'anzianità nel grado, una volta acquisito, è, poi, retrodatata giuridicamente al giorno successivo a quello di superamento degli esami, ossia, nella specie, al -OMISSIS-.

7.8. Il Collegio rileva, in proposito, che la sentenza di questo Consiglio citata dal ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2015, n. 5631) conferma, in realtà, il carattere costitutivo del decreto ministeriale e, specularmente, lumeggia l'infondatezza delle argomentazioni svolte nel ricorso per motivi aggiunti, giacché, nella specie, il decreto di nomina del ricorrente al grado di maresciallo non è mai intervenuto (così, in particolare, si legge nel precedente citato: “il citato articolo 773 del Codice dell'ordinamento militare prevede che gli allievi sergenti, dichiarati idonei al termine del corso, conseguono la nomina a sergente e sono inseriti in ruolo con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso. Dunque, se è vero che la nomina e l'immissione in ruolo conseguono ad un provvedimento, di tipo costitutivo, dell'Amministrazione, è altresì indubitabile che gli effetti giuridici dello stesso e, dunque, anche quelli costitutivi, retroagiscano alla data di conclusione del corso. Di conseguenza, il provvedimento costitutivo, pur se formalmente intervenuto in epoca successiva, formalizza la nomina e, dunque, attribuisce la qualifica e l'immissione in ruolo fin dalla data della disposta decorrenza giuridica”).

7.9. Del resto, aggiunge il Collegio, mai il decreto di nomina avrebbe potuto (legittimamente) intervenire, alla luce dell'inidoneità in attitudine militare del ricorrente, che, oltre a determinare l'immediata espulsione dell'allievo, impone di considerare come non superati gli esami finali del corso.

8. In conclusione, per le esposte ragioni, il ricorso in appello deve essere rigettato.

9. Le spese del grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, non possono che seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente a rifondere alle resistenti Amministrazioni, in solido fra loro, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate nel presente provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppa Carluccio, Consigliere

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
Luca Lamberti		Vito Poli
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Avv. Antonino Sugamele

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