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Sentenza

Tatuaggio visibile con l' uniforme estiva, nonché con la tenuta ginnica ed a que...
Tatuaggio visibile con l' uniforme estiva, nonché con la tenuta ginnica ed a quella da mare/salvamento.
Cons. Stato Sez. IV, Sent., (ud. 11-06-2020) 01-07-2020, n. 4230

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 3212 del 2020, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Battista Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 99;

contro

Il Ministero della difesa ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

dei signori -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione I-bis, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente un'esclusione da una procedura concorsuale per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 - svoltasi in video-conferenza ai sensi dell'art. 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18 del 2020, convertito con L. n. 27 del 2020 - il consigliere Luca Lamberti;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato improcedibile, per la mancata impugnazione con motivi aggiunti della graduatoria finale di merito, il ricorso proposto dall'odierna appellante avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura per il reclutamento di 215 allievi carabinieri, motivata con la presenza di un tatuaggio sull'-OMISSIS-in zona scoperta dall'uniforme.

2. L'interessata ha interposto appello, sostenendo che, attesa la peculiare natura del concorso, non era prevista (né era stata emanata) alcuna graduatoria finale.

Si sono costituite in resistenza le intimate Amministrazioni.

In vista della camera di consiglio fissata per delibare l'istanza cautelare svolta in ricorso, l'appellante ha chiesto un rinvio, non essendo andata a buon fine la notifica ad uno dei contro-interessati.

3. Alla camera di consiglio dell'11 giugno 2020 il Collegio, riscontrando "la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria" ex articoli 38 e 60 c.p.a. ed "omesso ogni avviso" ai sensi dell'art. 84, comma 5, D.L. n. 18 del 2020, convertito con L. n. 27 del 2020, ha ritenuto di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

4. Il ricorso in appello non è fondato nel merito: è, pertanto, superfluo disporre il rinvio richiesto dall'appellante; peraltro, il ricorso in appello risulta debitamente notificato ad altri due contro-interessati.

5. Il Collegio premette che la procedura concorsuale de qua non prevedeva, effettivamente, alcuna graduatoria finale: la selezione, infatti, veniva operata mediante lo scorrimento della graduatoria finale di merito di precedenti concorsi, previa verifica, inter alia, della perdurante idoneità psico-fisica degli interessati.

Contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, dunque, si deve ritenere - in riforma della sentenza impugnata - che non sussiste alcuna ipotesi di improcedibilità del ricorso di primo grado.

6. Il ricorso di primo grado, come riproposto in questa sede, è tuttavia infondato nel merito, poiché:

- l'apposita commissione per gli accertamenti sanitari prevista dal bando, emanato in data 19 agosto 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 25 agosto 2015, ha riscontrato, nel corso della visita svolta in data 4 settembre 2015, "un tatuaggio in regione - -OMISSIS-- visibile con l'uniforme" (il riferimento è all'uniforme estiva, nonché alla tenuta ginnica ed a quella da mare/salvamento);

- la commissione ha misurato il tatuaggio ("5 cm x 2"), fornendone altresì una descrizione ("-OMISSIS-") e precisando che lo stesso non era "presente nel 2011" (ossia all'atto della verifica dell'idoneità psico-fisica operata nell'ambito della precedente procedura concorsuale, all'esito della quale la ricorrente era risultata idoneo non vincitore) ed era stato verosimilmente "praticato circa un mese fa";

- l'assenza di tatuaggi "visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica", era espressamente prevista dal bando quale causa di inidoneità al servizio nell'Arma;

- i requisiti di partecipazione debbono essere accertati alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione o, al più tardi, al momento della visita medica, essendo irrilevanti (anche per evidenti ragioni di tutela della par condicio competitorum) eventuali variazioni successive;

- il bando non è stato impugnato in parte qua tempestivamente, pur essendone evidente la lesività ab initio per la ricorrente (il ricorso di prime cure, infatti, è stato spedito per la notifica in data 2 novembre 2015, dunque oltre il termine decadenziale di 60 giorni, decorrente dal 1 settembre 2015 compreso e, quindi, spirato in data 30 ottobre 2015);

- comunque, in disparte la considerazione che precede, secondo giurisprudenza consolidata della Sezione, cui il Collegio presta piena adesione, la valenza eo ipso escludente attribuita alla presenza di tatuaggi visibili anche con una sola delle uniformi in dotazione alla Forza Armata risponde ad evidenti esigenze operative (nonché a palesi ragioni di sicurezza personale) per un militare dell'Arma dei carabinieri, per cui la relativa valutazione dell'Amministrazione non presenta profili di illegittimità;

- non rileva, infine, l'allegato diverso trattamento riservato ad altri candidati, posto che eventuali (e non dimostrate) illegittimità amministrative a favore di terzi non giustificano pretese dell'interessato all'estensione a proprio vantaggio di siffatto trattamento contra legem.

7. Per le esposte ragioni, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado - come riproposto in appello - deve essere rigettato nel merito.

L'andamento del giudizio ed i valori sottesi alla controversia suggeriscono la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente decidendo sull'appello n. 3212 del 2020, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara procedibile il ricorso di primo grado e lo respinge nel merito, perché infondato.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.

Così deciso dal Consiglio di Stato nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 - svoltasi da remoto in audio-conferenza ex art. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020, convertito con L. n. 27 del 2020 - con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere, Estensore

Alessandro Verrico, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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