Trasferimento dl militare. Il trasferimento del militare in una Regione posta all'altro capo del Paese a causa degli indiretti rapporti familiari con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata locale, appare eccessivo, gravoso e penalizzante, incoerente con il precedente e precauzionale trasferimento in altra provincia calabrese, nonché ingiustificato senza che siano nel frattempo emersi fatti o accadimenti che abbiano condizionato il corretto svolgimento del servizio da parte del sottufficiale.
T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 09/04/2020, n. 117
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Polimeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del provvedimento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri 4.12.2019 di trasferimento d'autorità del ricorrente dalla Stazione di-OMISSIS- a quella di -OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione della Difesa;
Visto il D.P. 21 marzo 2016, n. 16 di accoglimento dell'istanza cautelare, presentata dalla parte ricorrente ex art. 56 c.p.a.;
Visto l'art. 84, comma 2, terzo periodo, del D.L. n. 18 del 2020 e preso atto che la parte resistente in giudizio non ha presentato istanza di rinvio dell'odierna trattazione collegiale;
Visto l'atto presidenziale 20.3.2020 n. prot. 519 con cui le parti sono state preavvertite della possibilità di definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore - nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2020, svolta in videoconferenza con collegamenti da remoto, ex art. 84, comma 6, D.L. 18/2020 - il dott. Lorenzo Stevanato;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Considerato che:
- il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., stante l'integrità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria, nonché la mancata enunciazione di cause oppositive ai sensi dello stesso art. 60 c.p.a.;
- l'impugnato provvedimento di trasferimento d'autorità del ricorrente, sottufficiale dei Carabinieri, dalla sede di -OMISSIS- a quella di -OMISSIS- è motivato da ragioni di (incolpevole) incompatibilità ambientale;
- in particolare, si tratta della relazione parentale con esponenti della criminalità organizzata calabrese e, precisamente, del fatto che gli zii di una cognata della madre del ricorrente sarebbero legati ad una cosca della ndrangheta del -OMISSIS-;
- il ricorrente ha dedotto contro tale provvedimento più censure di violazione di legge e di eccesso di potere, in particolare rilevando la violazione dei principi di proporzionalità e di logicità, nonché la contraddittorietà;
- la difesa dell'Amministrazione ha opposto che i provvedimenti di trasferimento d'autorità dei militari, qual è quello impugnato, essendo qualificabili come "ordini" sono ampiamente discrezionali e si sottraggono a critiche, come quelle ad esso rivolte dal ricorrente;
- a giudizio del Collegio, il ricorso è fondato per l'evidente violazione del principio di proporzionalità e per contraddittorietà;
- invero, l'indiretto rapporto parentale con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata (zii di una cognata della madre) che costituisce, secondo l'Amministrazione, causa di incompatibilità ambientale è assai esile e quasi inconsistente e comunque, per tale ragione, era già stato recentemente disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente, dalla sede di servizio di -OMISSIS-a quella di -OMISSIS-
- ora, l'allontanamento del ricorrente in una Regione posta all'altro capo del Paese appare inutilmente eccessivo, gravoso e penalizzante, oltreché incoerente con il trasferimento già precauzionalmente disposto in altra provincia calabrese, senza che siano nel frattempo emersi fatti o accadimenti che abbiano condizionato il corretto svolgimento del servizio da parte del sottufficiale, talché tale pregresso trasferimento appare già interamente satisfattivo dell'interesse sotteso al provvedimento impugnato;
- il ricorso, per le ragioni che precedono, va accolto;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in Euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge ed alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Referendario
06-06-2020 08:11
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