Uso di sostanze stupefacenti da parte del militare. Effetti della disponibililità del sanzionato a partecipare ad un programma di recupero sulla perdita del grado per rimozione
In caso di uso di sostanze stupefacenti, si deve considerare irrilevante, ai fini di considerare illegittima la sanzione disciplinare della perdita di grado per rimozione, la circostanza che il militare abbia dichiarato di essere disponibile a programma di recupero socio-sanitario, posto che l'art. 109 del D.P.R. n. 309/1990, non prevede riflessi attenuativi sul potere sanzionatorio verso i militari, ma soltanto condizioni per l'idoneità al servizio militare, in nulla attinenti. (Conferma T.A.R. Puglia, sede di Bari estremi omessi.)
Cons. Stato Sez. II, 15/05/2020, n. 3112
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2950 del 2011, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Cami, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Gabriele Cormagi in Roma, via Boezio, n. 6,
contro
il Ministero dell'economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza - Comando Interregionale dell'Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, Sezione III, n. -OMISSIS-, resa inter partes, concernente una sanzione disciplinare della -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza - Comando Interregionale dell'Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'articolo 84, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
Relatore nell'udienza pubblica svoltasi con modalità telematica ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, del giorno 12 maggio 2020, il consigliere Giovanni Sabbato;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso n. 713 del 2009, proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sede di Catania e successivamente trasmesso, per competenza territoriale, al T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, il signor -OMISSIS-, finanziere in servizio presso il Comando-OMISSIS-, aveva chiesto l'annullamento del provvedimento della Guardia di Finanza - Comando Interregionale dell'Italia Sud-Occidentale del 20 novembre 2008, con il quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione per aver fatto uso-OMISSIS-).
2. A sostegno dell'impugnativa aveva dedotto, attraverso cinque motivi di ricorso, quanto segue: la violazione del termine per la contestazione degli addebiti; la sproporzionalità della sanzione; l'incompetenza del Comandante Interregionale per essere competente il Comandante Generale; la violazione della disciplina sul trattamento sanitario dei -OMISSIS-; la violazione dell'obbligo di conservazione del rapporto di lavoro in essere nel grado più basso.
3. Costituitasi l'Amministrazione comunale in resistenza, il Tribunale adìto (Sezione III) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso, rilevando l'infondatezza di tutte le articolate censure;
- ha condannato parte ricorrente al rimborso delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- "il Collegio aderisce alla giurisprudenza amministrativa alla luce della quale il termine previsto dall'art. 103 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 per la contestazione degli addebiti al pubblico dipendente non ha natura perentoria ma è soltanto espressione dell'esigenza generale di un sollecito svolgimento del procedimento disciplinare";
- "Il Collegio ritiene che non può ritenersi illegittima, in quanto affetta da difetto di ragionevolezza o di proporzionalità, la sanzione disciplinare della perdita di grado per rimozione inflitta al finanziere che abbia -OMISSIS-, essendo stato ricondotto tale comportamento alla violazione del giuramento ed alla contrarietà con le finalità del Corpo; si deve considerare difficile, infatti, sostenere che il consumo -OMISSIS-non contrasti con le finalità del Corpo a cui il militare appartiene, se tra i compiti a cui questo attende vi è proprio il contrasto al -OMISSIS-";
- "nel provvedimento si fa espresso riferimento alla Det. n. 98635 del 2008 del 26.03.2008, versata in atti, concernente la delega di funzioni del Comandante Generale, legittimamente esercitata nella fattispecie oggetto di gravame dal Comandante Interregionale";
- il provvedimento impugnato è coerente con quanto stabilito dall'art. 41, comma 3, della L. 3 agosto 1961, n. 833 che dispone: "Il militare di truppa incorso nella perdita del grado è iscritto nel proprio distretto di leva come semplice soldato".
5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto appello, notificato il 18 marzo 2011 e depositato il 14 aprile 2011, lamentando, attraverso cinque motivi di gravame (pagine 5-17) reiterativi dei motivi di primo grado ritenuti non adeguatamente vagliati, quanto di seguito sintetizzato:
I) avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che il termine di 90 giorni di cui all'art. 103 della L. n. 3 del 1957 non è perentorio, avuto riguardo all'orientamento pretorio che si è espresso in tal senso;
II) il Tribunale non avrebbe considerato che, nell'esaminare la censura delle sproporzionalità della sanzione, l'appellante non è mai incorso nella violazione dei compiti d'Istituto e che ha spontaneamente informato il suo Comandante del fatto di assumere -OMISSIS-, manifestando la volontà di evitare ogni forma di dipendenza, tanto più che il procedimento disciplinare si fonda unicamente sulle dichiarazioni dello stesso militare;
III) il Tribunale, nel respingere la censura d'incompetenza del Comandante Interregionale, non ha considerato la necessità che il procedimento disciplinare si concluda con determina del Comandante Generale non essendo delegabile il potere di irrogare la sanzione della perdita del grado;
IV) il Tribunale non avrebbe considerato il diritto del militare -OMISSIS-, consacrato dalla normativa invocata in ricorso, alla conservazione del posto ove si manifesti disponibile ad essere sottoposto ad un trattamento di recupero;
V) il Tribunale non avrebbe considerato, nel respingere la relativa censura, l'obbligo dell'Amministrazione, ove disponga la perdita del grado per rimozione, di consentire la conservazione del rapporto di lavoro seppure nel grado più basso della scala gerarchica in servizio permanente effettivo.
6. L'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l'annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
7. Il Ministero appellato, in data 29 aprile 2011, si è costituito con atto di stile.
8. In vista della trattazione nel merito del ricorso la parte appellata ha svolto difese scritte insistendo per il rigetto del gravame.
9. La causa, chiamata per la discussione all'udienza pubblica svoltasi con modalità telematica del 12 maggio 2020, è stata ivi trattenuta in decisione.
10. Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato e sia pertanto da respingere.
10.1 Infondato è il primo motivo, col quale l'appellante torna a lamentare la violazione del termine di 90 giorni contemplato dall'art. 103 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto, come da consolidato orientamento di questo Consiglio, tale articolo, "che richiede che la contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare a carico di un pubblico dipendente avvenga subito, deve essere interpretato nel senso che il legislatore non ha inteso vincolare la Pubblica amministrazione all'osservanza di un termine fisso, ma ha indicato una regola di ragionevole prontezza e tempestività nella contestazione, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti ed alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell'iter procedurale e preordinata ad un equo contemperamento delle esigenze sia dell'Amministrazione pubblica di procedere agli accertamenti preliminari dei fatti disciplinari con ponderata valutazione della gravità e complessità degli stessi, sia della parte privata, onde non siano rese più gravose le modalità della difesa a causa della eccessiva distanza di tempo dal verificarsi dei fatti oggetto di contestazione; non si può quindi legittimamente procedere alla contestazione di addebiti dopo lungo tempo dall'accertamento dei fatti, ove il ritardo non si fondi specificamente sulla particolarità della situazione accertata o sulla complessità ..." (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 novembre 2015, n. 4992). L'appellante lamenta, in particolare, il superamento del termine di tre mesi tra la dichiarazione -OMISSIS-ma lo sforamento dal termine invocato, stante il lasso di tempo intercorrente tra i due atti, consiste in pochi giorni e ciò non consente di ipotizzare alcun pregiudizio alle esigenze defensionali come valorizzate dall'illustrato condivisibile orientamento giurisprudenziale.
10.2 Infondato è anche il secondo motivo d'appello, col quale si assume che la sanzione irrogata sarebbe sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti addebitati all'appellante, consistiti nel consumo -OMISSIS-che egli stesso ha spontaneamente rappresentato al suo Comandante.
A tale riguardo, va richiamato il consolidato orientamento - al quale il Collegio ritiene di aderire in assenza di ragioni per le quali si impone un ripensamento - secondo cui "è incontestabile l'ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell'Amministrazione in ordine alla sanzione disciplinare da infliggere a fronte delle condotte accertate" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5672; id., sez. IV, 15 marzo 2012, n. 1452). Ancor più di recente, questo Consiglio ha ribadito che "la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7335; id., sez. IV, 22 marzo 2017, n. 1302; id. sez. III, 31 maggio 2019, n. 3652, ove si aggiunge che "In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità"). Tale orientamento è stato confermato anche con specifico riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate nei riguardi del personale militare, in quanto "La valutazione circa il rilievo e la gravità dell'infrazione disciplinare commessa dal militare è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione, la quale, attraverso la commissione di disciplina, esprime un giudizio non sindacabile nel merito, ma soltanto in sede di legittimità nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell'istruttoria" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5700).
Ricondotto il perimetro del vaglio di questo giudice nei limiti della "non manifesta sproporzionalità", non potendo in nessun caso sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che le valutazioni siano inficiate da travisamento dei fatti ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente, va rilevato che la condotta dell'appellante, consistente nell'assunzione non -OMISSIS-, non appare incompatibile con la sanzione irrogata, trattandosi di un comportamento contrario alle finalità del Corpo di appartenenza che sono proprio quelle di contrastare l'uso e la diffusione di stupefacenti.
Si registra, al riguardo, un recente precedente in termini di questo Consiglio (sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5684), riferito proprio ad un militare della G.d.F., col quale si è ritenuta l'incompatibilità del consumo, -OMISSIS-con i compiti d'istituto. Si è osservato, infatti, quanto segue: "La condotta dell'appellato risulta di oggettiva gravità in relazione all'appartenenza dello stesso ad un Corpo militare come la Guardia di Finanza tra le cui prioritarie finalità istituzionali rientra proprio il contrasto ai fenomeni di criminalità connessi al -OMISSIS-. In altri termini, è evidente la contrapposizione tra il comportamento assunto dal dipendente, le finalità istituzionali del Corpo ed i doveri derivanti dal giuramento prestato e tale contrapposizione rende logicamente incompatibile la permanenza in servizio del finanziere. Del resto, occorre osservare, secondo comuni canoni di logica ed esperienza, che -OMISSIS-comporta - in via diretta o indiretta - un'inevitabile contiguità o comunque contatto con chi vende o cede tali sostanze e dunque con soggetti spacciatori, operanti nell'illegalità e dediti a traffici che il Corpo ha, invece, proprio la missione istituzionale di reprimere. In conclusione - rilevato che per costante giurisprudenza le sanzioni di stato non ammettono ontologicamente graduazioni - il provvedimento espulsivo oggetto di contestazione non si connota come abnorme o sproporzionato, tenuto conto delle funzioni repressive del traffico di stupefacenti specificamente assegnate ai militari della Guardia di Finanza (cfr. Cons. Stato, IV, 18 febbraio 2018, n. 307). La giurisprudenza, con specifico riferimento ai casi di specie, infatti, si è consolidata nel ritenere legittimo il provvedimento di perdita del grado del finanziere in servizio permanente risultato positivo agli accertamenti diagnostici per l'uso anche saltuario o occasionale di -OMISSIS-(cfr. Cons. Stato, IV, 23 maggio 2017, n. 2405, che richiama Cons. Stato, IV, 13 maggio 2010, n. 2927). 3.3. Per quanto concerne, infine, l'omessa considerazione dell'assenza di precedenti disciplinari a carico dell'interessato e dei buoni, se non ottimi, precedenti di carriera dello stesso, è sufficiente ribadire che le sanzioni di stato non possono essere graduate, sicché, una volta accertata la violazione del giuramento e una volta accertato il venir meno delle doti morali necessarie per l'appartenenza alla Guardia di Finanza con conseguente cesura del rapporto fiduciario che deve necessariamente intercorrere tra il militare e l'Istituzione di appartenenza, la continuazione del rapporto di impiego ne è inevitabilmente preclusa".
Questa Sezione ha, ancor di recente, confermato tale orientamento, ritenendo, proprio in relazione ad un militare della G.d.F. che "E' legittimo, perché rispettoso del principio di proporzione e gradualità fra addebito e rimozione, il licenziamento di un militare della Guardia di finanza, per uso-OMISSIS-" (cfr. Cons. Stato, sez. II, 7 novembre 2019, n. 7598). Con tale pronuncia il Collegio ha rammentato che "il doveroso rispetto del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare in ambito lavorativo ha condotto la giurisprudenza amministrativa a considerare legittimo il provvedimento di rimozione di grado assunto nei confronti di un militare, siccome adeguatamente motivato e in sintonia con il principio di proporzionalità tra addebito e sanzione disciplinare, soltanto laddove sia stato accertato che trattasi di assunzione della -OMISSIS-, non casuale e non involontaria". Il comportamento dell'appellante denota tali caratteristiche in quanto, come riportato in sentenza, "il Sig. C. aveva fatto volontariamente uso di -OMISSIS-da oltre un anno" ed egli stesso, manifestando la volontà di sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, ha implicitamente riconosciuto che non si tratta di un'assunzione meramente episodica. Afferma, infatti, l'appellante che spontaneamente informava il proprio Comandante dell'assunzione di -OMISSIS-(di tipo cocaina) "senza attendere sollecitazioni da parte di terzi, resosi conto che l'uso delle sostanze si stava trasformando in una patologia".
L'orientamento testè esaminato è stato peraltro ribadito anche in relazione ai militari appartenenti alle altri Corpi ad ordinamento militare ed in particolare a quello dei Carabinieri, osservandosi che "L'accertata assunzione di sostanze stupefacenti, anche occasionale ed episodica, da parte di un carabiniere determina una frontale ed eclatante violazione dei doveri di correttezza e di lealtà dallo stesso assunti con il giuramento, tanto più inaccettabile ed intollerabile se posta in essere da un appartenente all'Arma dei Carabinieri, forza di polizia impegnata istituzionalmente in compiti di prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi connessi proprio con lo spaccio di tali sostanze" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 marzo 2017, n. 1086).
10.3 Ulteriormente deduce l'appellante che non si sarebbe tenuto conto, ai fini della graduazione della sanzione, della spontaneità della dichiarazione che ha dato avvio al procedimento disciplinare nonché del mancato espletamento dei necessari accertamenti istruttori, ma entrambi i rilievi non convincono, in quanto: il fatto che il militare si sia, per così dire, autodenunciato, se è vero che denota un comportamento informato a principii di lealtà non svilisce la rilevanza disciplinare del -OMISSIS-nella sua particolare incidenza sui compiti d'istituto; non vi era alcuna necessità di accertare in sede procedimentale quanto ammesso dal militare nella consapevolezza del rilievo disciplinare della propria condotta.
10.4 Infondato è anche il terzo motivo di gravame, col quale si lamenta l'incompetenza del Comandante Interregionale ad irrogare la grave sanzione della perdita del grado, dovendosi condividere quanto sul punto evidenziato dal Tribunale a proposito della presenza di delega del Comandante Generale, la cui competenza sarebbe stata indebitamente pretermessa. Non si può invero affermare, come fa l'appellante in termini peraltro apodittici, che la competenza in materia non sarebbe in sé delegabile, tanto più che tale affermazione contrasta con il costante orientamento della giurisprudenza (ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2844). Va premesso che la competenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, anche in ordine all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, è stata determinata dall'art. 16 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (come modificato con il decreto n. 80 del 1998 e trasfuso del D.Lgs. n. 165 del 2001), in base al quale le attribuzioni del Ministro in materia di gestione del personale sono state conferite ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, comunque denominati (e dunque, nell'ordinamento di settore, al Comandante Generale della Guardia di Finanza). Nel caso di specie, risulta poi che il Comandante Generale conferiva, nella materia di cui trattasi (Determina n. 98635 del 26 marzo 2008), apposita delega ai Comandanti Interregionali. Orbene, tale potere di delega trova il suo fondamento negli artt. 16, comma 1, lettere b) e d), e 17, comma 1, lett. c), t.u. 30 marzo 2001 n. 165 (testo unico del pubblico impiego), dai quali si desume un potere generale dei dirigenti generali di delegare funzioni ai dirigenti sottordinati (T.a.r. Roma, sez. II, 2 luglio 2013, n. 6535).
10.5 L'infondatezza del quarto motivo di appello, col quale si valorizza la disciplina normativa, art. 109 del D.P.R. n. 309 del 1990 (" Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza") a tutela dei militari -OMISSIS- "iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente", così come "specificamente indicati" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 aprile 1998, n. 710), che si rendano disponibili alla sottoposizione ad un programma di recupero, si deve al fatto che, come correttamente osservato dal Tribunale, tale disciplina non interferisce con il regime speciale che riguarda gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, dai quali ci si attende l'assoluta estraneità al consumo di -OMISSIS-atteso che il loro approvvigionamento non può non avvenire attraverso il ricorso ai circuiti criminosi impegnati nella loro illecita commercializzazione sul territorio. Del resto, questo Consiglio ha già avuto modo di osservare che "La disciplina sul trattamento sanitario dei -OMISSIS- non esime il militare consumatore anche sporadico da responsabilità disciplinari derivanti dal proprio rapporto d'impiego e lesive dei doveri attinenti allo stato militare, al grado rivestito, al prestigio del Corpo; ne consegue che si deve considerare irrilevante, ai fini della sanzione disciplinare della perdita di grado per rimozione, la circostanza che il militare abbia dichiarato di essere disponibile a programma di recupero socio-sanitario, posto che l'art. 109 del D.P.R. n. 309 del 1990, non prevede riflessi attenuativi sul potere sanzionatorio verso i militari, ma soltanto condizioni per l'idoneità al servizio militare, in nulla attinenti" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2007, n. 3887).
10.6 Col quinto (ed ultimo) motivo d'appello si ripropone la censura relativa alla violazione dell'obbligo, incombente all'Amministrazione, ove disponga la perdita del grado per rimozione, di consentire la conservazione del rapporto di lavoro seppure nel grado più basso della scala gerarchica in servizio permanente effettivo. Non vi è dubbio che la rimozione dal grado, operando ex nunc e non privando il soggetto dello status di militare, ma collocandolo al grado più basso della gerarchia militare, non comporta, di per sé, la cessazione dal servizio (Cons. Stato, sez. II, 22 dicembre 2014, n. 4394). Tuttavia, come correttamente evidenziato dal Tribunale, l'art. 41, comma 3 della L. 3 agosto 1961, n. 833 ("Stato giuridico dei vicebrigadieri e del militari di truppa della Guardia di finanza") prevede che: "Il militare di truppa incorso nella perdita del grado è iscritto nel proprio distretto di leva come semplice soldato". Il provvedimento impugnato in prime cure, col quale l'appellante è stato messo a disposizione del Centro Documentale (già Distretto Militare) competente quale soldato semplice risulta, quindi, conforme a tale statuizione normativa. E' pur vero che questo Consiglio (sentenza, sez. IV, 19 giugno 2006, n.3056), nell'accedere ad un'interpretazione dell'art. 29 c.p.m.p. costituzionalmente orientata, affermava che a "tutti i militari della Guardia di Finanza sottoposti alla perdita del grado per rimozione e non per degradazione, compete la collocazione nel grado più basso della scala gerarchica che non è quello di soldato semplice, ma bensì quello di finanziere". Tale principio di diritto, tuttavia, riguarda il caso, diverso da quello in esame, in cui la destituzione venga disposta "di diritto", cioè senza previo procedimento disciplinare, per esclusivo effetto della sentenza penale di condanna. Alla vicenda di causa si attaglia invece il predetto art. 41 L. 3 agosto 1961, n. 833, laddove discorre di "perdita del grado per rimozione" nel caso di cui al numero 6) di cui all'art. 40 che appunto si riferisce a "rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina".
11. In conclusione, l'appello è infondato e deve essere respinto.
12. Le spese del presente grado di giudizio, stante l'assoluta peculiarità della vicenda di causa, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 2950/2011), lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2020, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
06-06-2020 07:47
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