Vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri e già appuntato scelto, con il ricorso in primo grado ha impugnato il diniego di riconoscimento dell'equo indennizzo in relazione alla negata dipendenza da causa di servizio dell'infermità, ascritta dal collegio medico ospedaliero alla tabella B.
Cons. Stato Sez. IV, Sent., (ud. 21-05-2020) 19-06-2020, n. 3932
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7821 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maldolesi, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Paolo Emilio n. 34, per mandato in calce all'appello;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica;
Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica
Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del Presidente pro-tempore;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante generale pro-tempore, non costituito come tale in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 1^ bis, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. -OMISSIS-, proposto per l'annullamento del decreto n. 4530/10 del 10 luglio 2010 di diniego di riconoscimento di causa di servizio e equo indennizzo, nonché del presupposto conforme parere del Comitato di verifica per le cause di servizio espresso nell'adunanza n. 31/10 del 17 marzo 2010
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di verifica per le cause di servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2020, celebrata ai sensi e nei modi di cui all'art. 84 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020, n. 27, il Cons. Leonardo Spagnoletti;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.) -OMISSIS-, vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri e già appuntato scelto, con il ricorso in primo grado ha impugnato il diniego di riconoscimento dell'equo indennizzo in relazione alla negata dipendenza da causa di servizio dell'infermità "-OMISSIS-", ascritta dal collegio medico ospedaliero alla tabella B.
1.1) Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha negato la dipendenza dal servizio dell'infermità, ritenendo trattarsi di "...-OMISSIS-. Poiché dalle mansioni svolte dal soggetto non sono ravvisabili microtraumi ripetuti che potrebbero costituire un fattore patogenetico, non può riconoscersi al servizio alcun ruolo di causa ovvero dì concausa efficiente e determinante nell'insorgenza o nella successiva evoluzione del processo flogistico".
1.2) Con il ricorso in primo grado, con unico articolato motivo, sono state dedotte le seguenti censure:
Grave eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di erronea ed incongrua motivazione del parere espresso dal Comitato. Grave eccesso di potere per sussistenza di vizi logico-giuridici e per travisamento dei fatti nella formulazione del citato parere. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione da parte dell'Amministrazione convenuta nel provvedimento finale di rigetto della richiesta di equo indennizzo. Ingiustizia manifesta
Il Comitato di verifica avrebbe ignorato che il militare, che ha prestato anche servizio in IRAQ, è stato esposto a inclemenze atmosferiche in zona impervia e assoggettato a microtraumatismi per la guida di automezzi militari privi di servoassistenza.
2.) Con la sentenza gravata il T.A.R. ha rigettato il ricorso sul rilievo della natura eminentemente tecnico discrezionale del giudizio medico-legale e dell'assenza di evidenti elementi d'illogicità o travisamento.
3.) Con appello, ritualmente notificato e depositato, l'interessato ha impugnato la sentenza, deducendone, senza rubricazione di motivi, l'erroneità e ingiustizia della sentenza, in funzione della motivazione in ordine alla ritenuta non illogicità del giudizio medico-legale, a sua volta carente di motivazione in rapporto alle specifiche modalità del servizio.
3.1) L'amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
3.2) Con memoria depositata il 21 settembre 2018 l'appellato ha insistito nelle dedotte censure, evidenziando come il Comitato abbia escluso microtraumatismi che viceversa dovrebbero risultare evidenti proprio dalle relazioni dei comandi di dipendenza in ordine alle caratteristiche del servizio svolto.
3.3) Con ordinanza collegiale istruttoria n. -OMISSIS-è stata disposta l'acquisizione di "...chiarimenti documentati su tutti i servizi svolti dall'interessato a partire dall'arruolamento e sino alla presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio, nonché sulla documentazione inerente ai servizi svolti trasmessa a suo tempo al Comitato di verifica per le cause di servizio, con copia autentica della predetta documentazione", officiandone il Signor Direttore della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
3.4) Con ulteriore ordinanza collegiale istruttoria n. -OMISSIS-, rilevata l'inesecuzione, è stato reiterato l'incombente istruttorio, "...con espressa avvertenza che dall'ulteriore inesecuzione dell'incombente potrebbero desumersi argomenti di prova ai sensi dell'art. 64 comma 4 c.p.a."
3.5) Con note d'udienza depositate il 15 maggio 2020, l'appellante "...considerato che il rinnovato ordine di esecuzione è rimasto disatteso - nonostante la richiesta documentale sia stata inoltrata dalla 2^ Sezione della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nel lontano 6 novembre 2018 (vedasi la Comunicazione depositata in data 29.11.2018)", ha chiesto il passaggio in decisione dell'appello.
3.6) All'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2020, celebrata ai sensi e nei modi di cui all'art. 84 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020, n. 27, l'appello è stato riservato per la decisione.
4.) Il Collegio deve prendere atto che l'incombente istruttorio è rimasto ineseguito, pur essendo state le relative ordinanze collegiali ritualmente comunicate a cura della segreteria sezionale, a mezzo posta elettronica certificata, tanto all'Avvocatura dello Stato (in data 31 ottobre 2018 e 22 gennaio 2020) quanto direttamente al Comando generale (il 22 gennaio 2020).
4.1) L'Autorità onerata dell'incombente si è limitata a trasmettere a mezzo di posta elettronica certificata in data 29 novembre 2018 -e quindi dopo la prima ordinanza collegiale- una nota datata 6 novembre 2018, indirizzata al Comando Legione Carabinieri Toscana con cui si richiedeva a quest'ultimo di "...reperire i rapporti informativi del servizio svolto dal militare indicato in oggetto, relativi al periodo compreso tra 1'08.10.1984 (data di arruolamento) e 1'11.04.2007 (data di presentazione della domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo...".
4.2) Nessun ulteriore riscontro o seguito è stato dato alla seconda ordinanza collegiale, che aveva concesso termine di ben novanta giorni, aggiuntivi e ulteriori rispetto al già ampio termine iniziale scaduto di centoventi giorni.
4.3) Pertanto, ai sensi dell'art. 64 comma 4 c.p.a. -che costituisce precipua riaffermazione nel processo amministrativo del principio generale di cui all'art. 116 comma 2 c.p.c.- il Collegio non può non trarre argomenti di convincimento in ordine alla sussistenza delle peculiari modalità di svolgimento del servizio allegate dall'interessato, all'effettività delle suddette mansioni, tali da dover essere specificamente esaminate quale concausa delle patologie, con correlata carente o insufficiente valutazione da parte del Comitato di verifica delle cause di servizio.
4.4) In conclusione, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, deve accogliersi il ricorso proposto in primo grado e annullarsi il decreto n. 4530/10 del 10 luglio 2010 di diniego di riconoscimento di causa di servizio e equo indennizzo, nonché il presupposto conforme parere del Comitato di verifica per le cause di servizio espresso nell'adunanza n. 31/10 del 17 marzo 2010, salvi i provvedimenti ulteriori dell'amministrazione.
5.) Il regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n.r. 7821 del 2015, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 1^ bis, n. -OMISSIS-, accoglie il ricorso proposto in primo grado e annulla i provvedimenti impugnati, salvi i provvedimenti ulteriori dell'amministrazione;
2) condanna il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli, Presidente
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere
27-06-2020 16:39
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