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Sentenza

Aeronautica militare. Indennità di missione effettuata oltre 10 km. Condannato i...
Aeronautica militare. Indennità di missione effettuata oltre 10 km. Condannato il MInistero della Difesa.
Pubblicato il 26/01/2021

N. 01007/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05524/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 5524 del 2011, proposto da G.D.I.  (cod. fisc.: ), nato a  (NA) il ..., rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Buongiorno e M. Antonietta Rendace, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Roma, piazza G. Randaccio, n. 1;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

-del provvedimento dell'aeronautica Militare – Comando Aeroporto Pratica di Mare – Servizio Amministrativo n. M-D ARM03400 14835 14.05.2011, recante il diniego di riconoscimento dell'indennità di trasferta;

-di tutti gli atti e/o provvedimenti pure e comunque presupposti, connessi, consequenziali e/o derivati rispetto a quello impugnato, ancorché non conosciuti;

e per la condanna

dell'Amministrazione al pagamento delle relative somme relative alla corresponsione dell'indennità di missione e/o di trasferta, da liquidarsi secondo i parametri di legge, oltre ad interessi legali dalle scadenze fino all'effettivo soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza speciale di smaltimento del giorno 11 dicembre 2020, il cons. Concetta Anastasi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO

Il ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere l'annullamento dell'epigrafato provvedimento nonché l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità di missione e/o trasferta di cui all'art. 1 della L. 417/1978 per i periodi di distacco dalla sede ordinaria di servizio di Pratica di Mare alla sede dell'Aeronautica Militare di Borgo Piave (Latina), distante dalla prima oltre 10 km, nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento delle relative somme, da liquidarsi secondo i parametri di legge, oltre agli interessi legali dalle scadenze fino all'effettivo soddisfo.

In particolare, premette che, in forza di determinazioni dell'amministrazione di appartenenza assunte nell'anno 2008, ha avuto l'obbligo di esplicare attività connesse svariate volte, come da certificati di viaggio che indica e produce, per la realizzazione della rete Lan presso la sede dell'Aeronautica Militare di Borgo Piave (Latina), sita ad una distanza di oltre 10 km dalla ordinaria sede di servizio.

A sostegno della domanda giudiziale odiernamente proposta, il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 1 della L. n. 417/1978; eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti.

Ad avviso dell'esponente, l'art. 1, L. n. 417/1978 riconoscerebbe il diritto all'indennità di trasferta anche agli appartenenti alle Forze Armate "comandati in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri", ove "per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio", sottolineando che la sede ordinaria di servizio di Pratica di Mare dista 40,9 chilometri dalla sede di trasferta di Borgo Piave.

Conclude per la condanna della P.A. alle somme dovute, oltre accessori di legge.

Con atto formale depositato in data 15.7.2011, si è costituita l'intimata Amministrazione per resistere al presente giudizio.

Alla pubblica udienza speciale di smaltimento del giorno 11.12.2020, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente, appartenente al ruolo dell'Aeronautica Militare, distaccato, nel corso dell'anno 2008, per esigenze di servizio, dalla propria sede di servizio dell'Aeronautica Militare di Pratica di Mare -Pomezia - (Roma) - Reparto Gestione Innovazione Sistemi Comandi e Controllo alla sede dell'Aeronautica Militare di Borgo Piave (Latina), con missione giornaliere - come da indicata ed allegata documentazione- chiede il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di missione di cui all'art. 1 della legge n. 836/1973 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella specie, i certificati di viaggio prodotti dal ricorrente, regolarmente vidimati dal Comando e sottoscritti dall'autorità che ne attesta l'arrivo alla sede ad quem, comprovano che il ricorrente ha espletato le molteplici documentate missioni giornaliere, aventi durata superiore alle 4 (quattro) ore giornaliere.

Non risultano in contestazione le prove addotte dal ricorrente a sostegno della propria domanda e neanche la distanza fra la sede di servizio del ricorrente di Pratica di Mare -Pomezia - (Roma) e la sede di destinazione di Borgo Piave (Latina), che il ricorrente assume essere superiore a 10 km, precisando, in particolare, che è di 40,9 Km.

Comunque, all'esito di una ricerca telematica, effettuata da questo Giudice, emerge che la suddetta distanza è di 40,0 km passando per Via Pontina/SS148, di 44,0 km passando per Via Pontina/SS148 e SP109b nonché di 43,3 km, passando per Via Pontina/SS148, Via della Cogna e SP109b.

Conseguente, anche l'elemento della distanza, indicato a supporto della pretesa attorea, può ritenersi comprovato.

Orbene, la domanda del ricorrente, alla luce della documentazione versata in atti e dalla ricostruzione di tutti gli elementi addotti in punto di fatto, va correttamente qualificata come intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 3 della Legge 18.12.1973 n. 836, come modificato dall'art. 5, l. 26 luglio 1978, n. 417 e dall'art. 27 decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, conv. in l. 6 agosto 1981, n. 432, il quale recita:

"Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria interna per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;

b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di 10 chilometri dall'ordinaria sede di servizio;

c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali;

d) nelle località distanti meno di 10 chilometri dalla residenza comunale, ovvero dall'ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in località isolate".

La fattispecie dedotta in giudizio contiene tutti i requisiti previsti dalla disposizione legislativa indicata per la corresponsione della prevista indennità.

Conseguentemente, spetta al ricorrente il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell' indennità prevista dal precitato art. 3 della Legge 18.12.1973 n. 836, come modificato dall'art. 5, l. 26 luglio 1978, n. 417 e dall'art. 27 decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, conv. in l. 6 agosto 1981, n. 432.

Alle somme spettanti a titolo di sorte capitale, vanno aggiunti gli accessori di legge, da calcolarsi sull'ammontare netto degli importi spettanti, detratte le ritenute fiscali e previdenziali, a decorrere dalla data del dovuto di ciascun rateo (ovvero della maturazione del diritto) e fino all'effettivo soddisfo (ex plurimis: Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3 del 1998, n. 3 del 1999, n. 18 del 2011 e n. 18 del 2012).

Pertanto, le doglianze di parte ricorrente si appalesano fondate, con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere le somme spettanti a titolo di indennità di missione giornaliera nonché gli accessori, come sopra calcolati, detratto quanto già eventualmente corrisposto al medesimo titolo.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto, nei sensi indicati e, per l'effetto, va annullato l'impugnato provvedimento.

Le spese di giudizio possono essere liquidate nella somma di €. 1000, da porre a carico dell'Amministrazione soccombente, da liquidarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93, 1° comma, cpc.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento, con conseguente condanna della P.A. al pagamento delle somme dovute al ricorrente, calcolate secondo i criteri indicati in parte motiva.

Condanna la P.A. al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93, 1° comma, cpc.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2020, tenuta mediante videoconferenza, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28.10.2020 n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Rosa Perna, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario

 		
 		
IL PRESIDENTE, ESTENSORE		
Concetta Anastasi		
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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