Candidato al concorso per esami per l'ammissione di giovani ai licei annessi alle Scuole Militari di Esercito, Marina e Aeronautica per l'anno scolastico 2020-2021 viene ritenuto inidoneo senza alcuna motivazione.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 07-05-2021) 20-05-2021, n. 5902
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 6962 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da: -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Corbyons, Andrea Simone Edoardo Barni e Giusi Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento di inidoneità sanitaria datato 05.09.2020 reso dalla Commissione per gli Accertamenti Sanitari, col quale essa ha escluso il candidato -OMISSIS-dal "Concorso per esami per l'ammissione di giovani ai licei annessi alle Scuole Militari di Esercito, Marina e Aeronautica per l'anno scolastico 2020-2021" senza indicare alcuna motivazione;
b) se e per quanto occorra ed in parte qua, del bando di concorso citato, ex Decreto Dirigenziale n. M D GMIL REG2020 0057599 del 05.02.2020, pubblicato sulla GU 4^serie speciale concorsi n. 24 del 14 febbraio 2020;
c) se e per quanto occorra ed in parte qua, del Decreto Dirigenziale n. M D GMIL REG2020 0243028 del 19.06.2020, di modifica del bando di concorso;
d) se e per quanto occorra ed in parte qua, del Decreto Dirigenziale n. M D GMIL REG2020 0308058 del 08.06.2020, di modifica del bando di concorso;
e) del verbale degli accertamenti sanitari M D E21831 REG2020 0014038 10-09-2020 del 10.09.2020, reso dalla Commissione per gli accertamenti sanitari;
f) se e per quanto occorra ed in parte qua, dell'avviso con cui è stata resa nota la graduatoria di convocazione alla scuola;
- e con riserva, all'esito, per la condanna del Ministero resistente al risarcimento di ogni danno patito o futuro che graverà su parte ricorrente per effetto dell'illegittimità degli atti impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da--OMISSIS- il 16112020 :
avverso e per l' ANNULLAMENTO, con ogni atto ad essa preordinato, consequenziale o connesso, della graduatoria di merito del concorso per l'ammissione di giovani ai licei annessi alle Scuole Militari di Esercito, Marina e Aeronautica per l'anno scolastico 2020-2021 (M D GMIL REG
2020 0359626 24.09.2020) (doc. 15);
- se e per quanto occorra, dell'Avviso con cui è stata resa nota la graduatoria di seconda convocazione (II gruppo) alle Scuole per il 21/9/2020 (doc. 16, facendo seguito alla numerazione degli allegati al
ricorso principale), pubblicata in data 18.9.2020; - di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale e con riserva, all'esito, per la condanna del Ministero resistente al risarcimento di ogni danno patito o patiendo da parte ricorrente a causa della illegittimità degli atti gravati e con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali altri provvedimenti, allo stato non noti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2021 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall'art. 1, comma 17, del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 (convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21) e successivamente prorogato dall'art. 6 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Considerato che:
- con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente - in qualità di partecipante al concorso per l'ammissione alle Scuole Militari Nunziatella, Teuliè, Morosini, Dohuet - Liceo Classico e Scientifico anno 2020/2021 di cui al Bando M D GMIL REG 2020 0057599 05-02-2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale n. 13 del 14.02.2020 modificato parzialmente con successivo M D GMIL REG 2020 0243028 19-06- 2020 ed ancora con atto M D GMIL REG 2020 0308056 06-08-2020 - ha impugnato il giudizio di inidoneità, comunicato in data 10.9.2020 all'interessato a seguito di accertamento sanitario con rilevamento del valore di "PR corto";
- di tale giudizio il ricorrente ha domandato l'annullamento, previa sospensiva;
- a tali fini il ricorrente ha, tra l'altro, dedotto il vizio di eccesso di potere, adducendo falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, allegando altresì, a supporto di quanto denunciato, gli accertamenti cardiologici resi dall'Ospedale Luigi Sacco, che avevano riolevato, con riguardo al medesimo esame espletato, un valore di PR nella norma (doc. 8 ric.);
- con atto depositato in data 6.10.2020 si è costituito il Ministero della Difesa;
- con decreto cautelare monocratico n. 10627 del 19.10.2020 la Sezione ha disposto apposita verificazione;
- in data 6.11.2020 l'organo accertatore (Commissione Sanitaria di Appello di Roma dell'Aeronautica Militare) ha depositato una relazione, in cui perviene alla conclusione che il valore di PR del giovane era nella norma (valore 128) e, pertanto, veniva in questo modo accertata l'idoneità del candidato al servizio militare incondizionato (già doc. 17 motivi aggiunti);
- con ordinanza collegiale n. 1831 del 15 febbraio 2021 la Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, in quanto parte ricorrente aveva nel frattempo proposto motivi aggiunti avverso la graduatoria finale del concorso per l'ammissione ai licei annessi alle scuole militari in oggetto;
- in data 9.3.2021 la ricorrente ha depositato documentazione comprovante l'adempimento all'ordine impartito;
- alla camera di consiglio del 7 maggio 2021 - previa verifica della completezza dell'istruttoria e del contraddittorio nonché previo avviso ex art. 60 c.p.a., riportato a verbale - il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che, premesso quanto precede, il ricorso sia fondato e, pertanto, debba essere accolto, atteso che:
- in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza anche della Sezione (cfr., tra le altre, sent. n. 5735 del 2019), le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici - seppure costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa - non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità;
- nel caso di specie, la verificazione disposta dalla Sezione, effettuata dalla Commissione Sanitaria di Appallo dell'Aeronautica Militare di Roma, ha fatto emergere, come sopra esposto, l'idoneità del ricorrente e, dunque, rivela il riscontro di una condizione compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale, assolutamente idonea a fare ipotizzare - come rilevato anche dal Consiglio di Stato in relazione ad ipotesi similari (cfr., tra le altre, ord. n. 3569 del 2020) - "un evidente errore nell'esercizio della discrezionalità", sindacabile in sede di giurisdizione, tenuto anche conto della mancata produzione da parte del Ministero resistente di elementi validi a spiegare l'esito opposto o, comunque, diverso degli esami medici;
Ritenuto che quanto in precedenza riportato sia sufficiente per l'accoglimento dell'impugnativa di cui si discute, con assorbimento degli ulteriori motivi di diritto formulati;
Ritenuto, peraltro, che le spese di giudizio seguano la soccombenza e debbano essere liquidate a favore del ricorrente in Euro 800,00 (ottocento/00) oltre agli accessori di legge;
Ritenuto, ancora, di liquidare a favore dell'organo verificatore la somma di Euro 500,00 (cinquecento/00) in linea con quanto dallo stesso richiesto, ponendone l'obbligo di corresponsione a carico del Ministero della Difesa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il giudizio di inidoneità impugnato nonché le graduatorie finali, nei limiti dell'interesse del ricorrente.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione nonché a corrispondere a favore del verificatore la somma di Euro 500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2021, tenutasi da remoto ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall'art. 1, comma 17, del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 (convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21) e successivamente prorogato dall'art. 6 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere
Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore
29-05-2021 12:32
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