Capitano di Corvetta impugna la graduatoria di merito per l'anno 2011 relativa all'idoneità all'avanzamento a scelta, approvata dal Ministro della Difesa ai sensi dell'art. 1064 del D.Lgs. n. 66 del 2010.
T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 29-10-2021) 18-11-2021, n. 11898
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3530 del 2012, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Goffredo Gobbi, Giovanni Vaglio, con domicilio eletto presso lo studio Goffredo Gobbi in Roma, via Maria Cristina, 8;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della graduatoria di merito per l'anno 2011 relativa all'idoneità all'avanzamento a scelta con riferimento alla posizione del ricorrente, Capitano di Corvetta (CP) -OMISSIS-, approvata dal Ministro della Difesa ai sensi dell'art. 1064 del D.Lgs. n. 66 del 2010 e comunicata all'interessato con provvedimento Num. (...) del Direttore della 4 Divisione del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, pervenuto all'interessato in data 16.2.2012, nella quale il ricorrente viene collocato al 21 posto;
del provvedimento n. prot. (...) del Direttore della 4 Divisione del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ricevuto in data 16.2.2012, mediante il quale si comunica all'interessato l'esito della valutazione della commissione per l'avanzamento e la sua collocazione al posto num. 21;
della scheda valutativa contenente i giudizi espressi dalla commissione di valutazione relativamente al ricorrente Capitano di Corvetta (CP) -OMISSIS-;
di ogni altro atto o provvedimento anche sconosciuto al ricorrente antecedente o successivo comunque lesivo della posizione del ricorrente.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 ottobre 2021 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il ricorrente, Capitano di Corvetta della Marina Militare, impugna i provvedimenti evidenziati in epigrafe, chiedendone l'annullamento.
A tale fine deduce le seguenti censure:
- Violazione di legge con specifico riguardo per gli art. 1032 e ss. del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. "Codice dell'ordinamento militare", nonché degli artt. 700 e ss. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", con riferimento alla mancata considerazione ai fini della valutazione dei dati contenuti nella documentazione caratteristica e matricolare;
- Eccesso di potere per illogicità manifesta, incoerenza e illogicità del giudizio espresso dalla Commissione rispetto ai titoli acquisiti dal ricorrente nel corso della sua carriera, nonché per carenza assoluta dell'istruttoria svolta ai fini dell'esame dei titoli del ricorrente in sede di valutazione e nell'errato esercizio della discrezionalità amministrativa e tecnica.
In sostanza, il ricorrente evidenzia la contraddittorietà tra i precedenti di carriera - come emergenti dalla lusinghiera documentazione caratteristica e dai riconoscimenti allegati agli atti del giudizio - ed il giudizio che ha condotto alla collocazione al 21 posto della graduatoria in questa sede impugnata, come risultante dai criteri di valutazione adottati dalla competente Commissione.
In particolare, la Commissione di avanzamento aveva ritenuto il ricorrente "Ufficiale fisicamente idoneo, di sani principi morali, che ha dimostrato di possedere, pur tenendo conto della giovane età, sufficiente senso etico ed incisività… che ha dimostrato di possedere, in rapporto alle esperienze maturate, una preparazione professionale appena sufficiente ed una accettabile motivazione, risultando discretamente affidabile particolarmente nelle attribuzioni specifiche del grado… che ha evidenziato discrete capacità di elaborazione mentale, accompagnate da un sufficiente patrimonio intellettuale di conoscenze… che ha dimostrato di possedere, in rapporto alle esperienze maturate ed ai risultati conseguiti, una appena sufficiente attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore nel profilo d'impiego del corpo e del ruolo di appartenenza".
Al contrario, dalla documentazione caratteristica, indicata quale parametro di valutazione dalla medesima Commissione di avanzamento, erano emersi giudizi di eccellenza dall'anno 2002 all'anno 2010 e l'attribuzione di numerosi encomi ed elogi per l'attività di servizio espletata nel medesimo periodo temporale, oltre all'espletamento di numerosi corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, tutti con esito positivo.
Con atto depositato in data 18 maggio 2012 si è costituito il Ministero della Difesa.
Con ordinanza nr. 1919 del 26 maggio 2012 il Tribunale ha respinto l'istanza di misure cautelari.
A seguito del deposito in date 15 dicembre 2017 e 3 gennaio 2018 di dichiarazione di interesse al ricorso e domanda di fissazione di udienza ex art. 82 c.pr.amm., con ordinanza collegiale nr. 6220 del 21 maggio 2021 la Sezione ha disposto incombenti istruttori.
In esecuzione dell'ordinanza de qua, in data 14 settembre 2021 il Ministero della Difesa ha depositato una relazione con cui ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sulla base del rilievo che "nella vicenda in esame il ricorrente non otterrebbe alcuna utilità dall'eventuale accoglimento del gravame, poiché, all'esito del giudizio di avanzamento impugnato, ha comunque ottenuto la promozione (con la medesima anzianità di grado dei controinteressati -OMISSIS-solo formalmente citati)", premurandosi, peraltro, di aggiungere che "un miglior posizionamento non potrebbe rilevare in un successivo giudizio di avanzamento, in ragione della nota autonomia dei giudizi valutativi".
Con memoria depositata in giudizio in data 01.10.2021, il ricorrente ha affermato la sussistenza dell'interesse a che le operazioni di valutazione si compiano secondo legge e in modo trasparente, precisando che il danno patito riguarda "una perdita di chance", indicato come "danno che non è eventuale e potenziale - come affermato dal Ministero - ma concreto e attuale", in quanto "un miglior posizionamento derivante da una positiva valutazione potrebbe incidere su un successivo giudizio di avanzamento".
2. In linea con i rilievi dell'Amministrazione, a cui il ricorrente ha avuto modo, peraltro, di replicare, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
2.1. In virtù del principio generale codificato dall'art. 100 c.p.c., senz'altro applicabile anche al processo amministrativo, al fine di azionare una pretesa in giudizio occorre avere un interesse, concreto, diretto ed attuale, rapportabile all'incidenza effettiva - e non meramente ipotetica - di un atto nella sfera giuridica di chi agisce (cfr. fra le tante Cons. Stato, VI, 8 aprile 2011, n. 2184; IV, 7 giugno 2012, n. 3365).
L'interesse ad agire - interesse a ricorrere nel processo amministrativo - è un presupposto processuale e si sostanzia pertanto in un bisogno di tutela giurisdizionale, necessaria per ottenere un risultato utile e giuridicamente rilevante rispetto ad una temuta lesione o ad un concreto pregiudizio di una situazione giuridica soggettiva.
In buona sostanza, per poter accedere alla tutela giurisdizionale, al ricorrente viene richiesto quantomeno di allegare che, in assenza dell'intervento del giudice, subirebbe un danno che deve obbligatoriamente avere un carattere attuale, poiché solo in questo caso il pregiudizio può trascendere il piano della mera prospettazione soggettiva ed assurgere a giuridica e oggettiva consistenza, rimanendo correlativamente escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione solo accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.
Di conseguenza, l'individuazione dell'interesse sostanziale all'impugnazione va effettuata in relazione al bene della vita cui il ricorrente aspira e non anche alla generica pretesa al rispetto di norme procedimentali avulsa dalla prospettazione di vizi dell'atto incidenti nella sfera giuridica del ricorrente (cfr. Cons. Stato, V, 27-7-1989, n. 456).
2.2. Ciò detto, le circostanze addotte dall'Amministrazione - ossia, il conseguimento della promozione da parte del ricorrente "con la medesima anzianità di grado dei controinteressati" - necessariamente conducono a ritenere il su indicato interesse "carente" e anche i profili richiamati da ultimo dall'interessato con la memoria depositata in data 01.10.2021, incentrati sul compimento delle operazioni di valutazione, da parte della Commissione, "secondo legge e in modo trasparente" in modo da ottenere "una promozione nonché un aumento di stipendio", con individuazione del danno subito nella "perdita di chance", non valgono a condurre ad una diversa conclusione.
Sul punto non è possibile esimersi, infatti, dal richiamare la giurisprudenza del giudice d'appello, condivisa anche da questo Tribunale, in base alla quale, nei ricorsi aventi ad oggetto i giudizi di avanzamento, sono inammissibili le censure dirette ad acquisire una migliore collocazione nella graduatoria degli idonei non essendo queste sorrette da un adeguato interesse processuale nella prospettiva della pretesa dell'ufficiale ad ottenere la promozione al grado superiore (Consiglio Stato, Ad. Plen., 14 luglio 1998, n. 5; T.A.R. , Roma , sez. I , 06/06/2006 , n. 4315).
Peraltro, anche l'interesse ad ottenere un miglior posizionamento in graduatoria, che potrebbe incidere su un successivo giudizio di avanzamento, risulta sprovvisto del presupposto della concretezza/attualità, in ragione del principio di autonomia dei giudizi di avanzamento.
Al riguardo, deve infatti precisarsi che la graduatoria finale dei procedimenti di avanzamento costituisce un mero dato di fatto e, come tale, non è idonea a stabilire un vincolo di continuità capace di comprimere la potestà di apprezzamento di altre Commissioni né a produrre posizioni di vantaggio o svantaggio in vista dei procedimenti successivi (Consiglio di Stato sez. IV, 17/07/2013, n.3876; T.A.R. , Roma , sez. I , 09/07/2013 , n. 6780).
Peraltro, deve anche rilevarsi che - a fronte delle asserzioni dell'Amministrazione, atte a palesare l'avanzamento al grado superiore del ricorrente con la stessa anzianità di ruolo dei controinteressati -OMISSIS-- nulla è stato dedotto dall'interessato in merito alla comparazione della propria posizione rispetto a quella dei controinteressati, ovvero gli altri ufficiali inseriti nella graduatoria di avanzamento in posizione migliore della propria.
3. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti nominati in parte motiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore
28-11-2021 14:18
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