Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Danni di guerra. Militari italiani internati in Germania o nei territori allora ...
Danni di guerra. Militari italiani internati in Germania o nei territori allora occupati dal Reich tedesco all'indomani dell'8 settembre 1943.
Tribunale Brescia Sez. I, 03/08/2019

Sussiste il diritto al risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l'umanità subiti da cittadini italiani costretti all'internamento forzato in Germania o nei territori occupati dal Reich tedesco all'indomani dell'8 settembre 1943; non osta alla condanna della Repubblica federale di Germania l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento – a seguito della sentenza della Corte costituzionale 238/14 – è preclusa per i delicta imperii, cioè per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, tra cui rientrano le attività poste in essere dagli organi e dai rappresentanti del Reich tedesco fra il 1943 e il 1945 lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità.
Il diritto al risarcimento dei danni subiti da reduci della prigionia e dell'internamento in Germania ad opera di autorità del Reich tedesco non è escluso dall'art. 77, 4° comma, del trattato di pace del 10 febbraio 1947 tra l'Italia e le potenze alleate ed associate, né dai due accordi di Bonn del 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale tedesca (resi esecutivi in Italia con la L. n. 404/63 ed i D.P.R. n. 1263/1962 e 2043/1963) con cui l'Italia avrebbe rinunciato, anche per conto dei suoi cittadini, a qualsiasi richiesta risarcitoria nei confronti della Germania per fatti commessi durante la seconda guerra mondiale (fra il 1939 e il 1945): tali accordi internazionali, infatti, da un canto, operano nell'ambito interstatale, non potendo impedire le eventuali azioni da parte dei privati; dall'altro, fanno riferimento alle domande «pendenti», risultando inapplicabili alle domande non ancora proposte all'epoca.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza