Diniego di collocamento in "fuori ruolo".
T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., (ud. 12-05-2021) 18-05-2021, n. 336
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 237 del 2021, proposto da M.D.F., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Quattro Fontane, 15;
contro
Ministero dell'Economia e Finanze - Guardia di Finanza - Comando Generale - Comando Regionale Lazio, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano "ex lege" in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- della nota prot. n. (...) del 16.2.2021, notificata a mezzo pec con nota prot. n. (...) del 22.2.2021 del Gruppo Cassino - Sezione Comando della Guardia di Finanza, con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri ha rappresentato che "l'accettazione della proposta in oggetto potrà pertanto avvenire previo collocamento in congedo a domanda dell'ispettore, non potendosi rinvenire, allo stato, i presupposti per procedere altrimenti. … in caso di assunzione presso il predetto Organismo non potrà avvalersi dell'istituto della riammissione in servizio di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 199 del 1995, non ricorrendone i requisiti dallo stesso previsti";
- della nota prot. n. (...) del 26.3.2021, notificata a mezzo pec in data 1.4.2021 dal Gruppo Cassino - Sezione Comando della Guardia di Finanza, con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri ha rappresentato che il sottoscritto "è stato già notiziato circa l'assenza di presupposti per essere collocato in "fuori ruolo" ai fini dell'impiego presso l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e costiera (Frontex)" e che "non sussistono diversi margini di valutazione e, pertanto, si conferma quanto già comunicato";
- ove occorra, della nota prot. n. (...) del 22.2.2021 del Gruppo Cassino - Sezione Comando della Guardia di Finanza, della nota prot. n. (...) del 31.3.2021 del Comando Provinciale Frosinone - Sezione Personale, Protezione sociale e AA.GG. della Guardia di Finanza e della nota prot. n. (...) del 29.3.2021 del Comando Regionale Lazio - Ufficio Personale e AA.GG. - Sezione Pe.I.S.A.F. della Guardia di Finanza;
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e Finanze - Guardia di Finanza - Comando Generale - Comando Regionale Lazio e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la relativa documentazione e la distinta memoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 12 maggio 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 137 del 2020, conv. in L. n. 176 del 2020, il dott. Ivo Correale con la presenza, per le parti, dei rispettivi difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;
Rilevato che:
- con rituale ricorso a questo Tribunale, il M.llo Aiutante della Guardia di Finanza M.D.F. chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti in epigrafe concernenti il diniego di collocamento in "fuori ruolo", con decorrenza 1 febbraio 2021, da lui richiesto per sottoscrivere un contratto a tempo determinato di "Agente Temporaneo", per anni cinque, alle dipendenze dell'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera ("Frontex"),
- a una prima interlocuzione con il Comando della Guardia di Finanza, il quale rispondeva che "l'accettazione della proposta in oggetto potrà pertanto avvenire previo collocamento in congedo a domanda", il M.llo F. replicava con sue osservazioni del 1 marz0 2021, alle quali il Comando Generale replicava definitivamente con nota del 26 marzo 2021, ove ribadiva che non sussistevano margini di valutazione diversi da quelli già rappresentati, risultando, quello a cui aspirava l'interessato, personale statutario diretto di Frontex, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/1896;
- il ricorrente lamentava, in sintesi, quanto segue:
1) "Incompetenza. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 e 2 e
art. 6 della L. n. 1114 del 1962, dell'art. 891 del D.Lgs. n. 66 del 2010 - Codice dell'Ordinamento militare e del Testo Unico sulla Mobilità del personale appartenente ai ruoli di Ispettori,
Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, circolare n.(...) dell'11 novembre 2009 (ed. 2013,
agg. 2017). Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto/omissione d'istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta", in quanto l'autorizzazione al collocamento "fuori ruolo", per l'assunzione presso Enti od Organismi internazionali o presso Stati esteri del personale ISAF, è disciplinata dall'art. 891 del Codice dell'Ordinamento militare, che riconosce la competenza ministeriale in argomento per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a 6 sei mesi presso enti od organismi internazionali e non quindi all'Amministrazione di appartenenza, anche ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. n. 1114 del 1962 e dal Testo Unico sulla Mobilità del personale della Guardia di Finanza, quali Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, Capitolo X, paragrafo 3, punto 2, lett. b), pagina 124 - circolare n.(...); in tal senso, i provvedimenti impugnati erano anche viziati per difetto di istruttoria, in quanto questa spettava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, competente al rilascio del nulla osta, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 2) "Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis L. n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 e 2 e art. 6 della L. n. 1114 del 1962; dell'art.
891 del D.Lgs. n. 66 del 2010 - Codice dell'Ordinamento militare e del Testo Unico sulla Mobilità del personale appartenente ai ruoli di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, circolare
n.379389/09 dell'11 novembre 2009 (Edizione 2013, agg. 2017); violazione e falsa applicazione
dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 per difetto/errore di motivazione, dell'art. 97 cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto/omissione d'istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta", in quanto non era stata rispettata la previsione dall'art. 10 bis L. n. 241 del 1990 in ordine all'invio di un preavviso di diniego, non avendo in alcun modo il Comando Generale replicato motivatamente alle plurime osservazioni del ricorrente di cui alla sua nota di chiarimenti del 1 marzo 2021, di cui riportava il contenuto;
- 3) "Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 e 2 e art. 6 della L. n. 1114 del 1962; dell'art. 891 del D.Lgs. n. 66 del 2010 - Codice dell'Ordinamento militare e del Testo Unico sulla Mobilità del personale appartenente ai ruoli di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, circolare n.(...) (ed. 2013, agg. 2017); violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 per difetto/errore di motivazione, dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto/omissione d'istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta", in quanto il Comando Generale, nel "ricostruire" il quadro normativo in cui si inserisce la fattispecie in esame, faceva riferimento esclusivamente al Regolamento (UE) n. 2019/1896, senza considerare le altre fonti di cui alla L. n. 1114 del 1962, all'art. 891 del D.Lgs. n. 66 del 2010 - Codice dell'Ordinamento militare e al Testo Unico sulla Mobilità del personale appartenente ai ruoli di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, circolare n.(...) dell'11 novembre 09 (ed. 2013, agg. 2017), da cui si evinceva che non era necessaria alcuna domanda di congedo, poiché trattasi di un istituto diverso e inconferente rispetto alla fattispecie in esame, essendo peraltro separatamente disciplinato (artt. 886-890 del Codice militare e artt. 9 octies - 9 terdecies D.Lgs. n. 199 del 1995); così pure errato ed inconfererente era il richiamo all'art. 68 del D.Lgs. n. 199 del 1995, perché relativo a Ispettori, Sovrintendenti e Appuntati e Finanzieri della Guardia di finanza già posti in congedo "a domanda", con conseguente necessità almeno di un riesame della fattispecie a carico dell'Amministrazione;
- si costituivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe, affidando a una distinta memoria l'illustrazione delle tesi orientate a porre in evidenza l'infondatezza del ricorso;
- alla camera di consiglio del 12 aprile 2021, la causa era trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a.;
Considerato che:
- il Collegio ritiene di definire la causa con sentenza in forma semplificata, sussistendone tutti i presupposti, per l'emersione di chiare questioni di diritto;
- la giurisprudenza, in ordine a quanto lamentato con il primo motivo di ricorso, ha recentemente rilevato - proprio in ordine a richiesta analoga a quella del ricorrente presentata da un Maresciallo Capo della Guardia di Finanza e rigettata dal Comando Generale con motivazione sovrapponibile - che il vizio di "incompetenza", come dedotto nella fattispecie, è situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo "munus" e che, nel caso di specie:
"Il collocamento fuori ruolo per l'espletamento di impieghi presso Stati esteri o organizzazioni internazionali, la cui concessione veniva richiesta dal ricorrente, è regolamentato dall'art. 891 D.Lgs. n. 66 del 2010, in virtù del quale: "1. Il personale militare può con decreto ministeriale, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il Ministro della difesa e il Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti od organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Con la stessa procedura, l'incarico può essere rinnovato alla scadenza del termine o revocato prima di detta scadenza. 2. Per quanto non diversamente disposto dal presente codice, al personale militare impiegato presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri si applicano le disposizioni della L. 27 luglio 1962, n. 1114".
Orbene, il citato art. 891 incardina in capo al Ministro il potere di adozione del provvedimento finale di ammissione al fuori ruolo. Simmetricamente anche il diniego di ammissione rientrerà dunque nella competenza ministeriale, costituendo un opposto esito dello stesso procedimento, dunque una manifestazione del medesimo potere attribuito dalla disposizione normativa al Ministro.
Le suddette conclusioni non vengono intaccate dalle innovazioni recate dall'art.1, comma 415 L. n. 228 del 2012, che ha modificato l'art. 1 comma 1 L. n. 1114 del 1962, lasciando tuttavia invariato l'art. 891 D.Lgs. n. 66 del 2010. Il citato art. 1 comma 1, come innovato dalla L. n. 228 del 2012, prevede infatti il collocamento in fuori ruolo mediante provvedimento dell'Amministrazione interessata e non più con atto ministeriale, ma produce effetto per i soli dipendenti pubblici estranei all'operatività del Codice dell'ordinamento Militare. La norma de qua non trova invece applicazione, quanto alla competenza, nei casi in cui il rapporto di servizio è assoggettato al D.Lgs. n. 66 del 2010. L'art.1 della
L. n. 1114 del 1962 è infatti richiamato dall'art. 891 cit. per i soli aspetti non regolamentati dal C.O.M., dunque non per la competenza che il Codice militare, come sopra indicato, disciplina specificamente. Lo stesso art. 891 continua infatti ad attribuire il potere di collocamento fuori ruolo espressamente e direttamente al Ministro, in capo al quale risiede dunque tuttora la competenza al pronunciamento sulle richieste afferenti a detto istituto nel settore militare" (TAR Lombardia, MI, Sez. IV, 11.5.21, n. 1169);
- alla luce dell'illustrazione che precede, pienamente condivisa dal Collegio, deve concludersi che il Comando Generale della Guardia di Finanza non era competente a pronunciarsi con atto conclusivo sull'istanza del M.llo F. in luogo delle Amministrazioni indicate ma doveva solo provvedere all'invio della relativa istanza per le conseguente determinazioni sul punto da parte dell'organo competente;
- pertanto, i provvedimenti impugnati devono essere annullati per il motivo suddetto - assorbente su tutte le altre censure - e l'Amministrazione ministeriale dovrà provvedere all'esame della domanda di collocamento in "fuori ruolo" del ricorrente, prendendo in considerazione le norme su indicate e la circostanza che comunque il contratto con "Frontex" riguarda un servizio a tempo determinato;
- per la peculiarità e novità della fattispecie specifica, le spese di lite possono eccezionalmente compensarsi, tranne quanto previsto per la restituzione del contributo unificato, da porsi a carico del Ministero dell'Economia e Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 13, comma 6bis.1, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Salve ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.
Spese compensate, tranne quanto previsto per la restituzione a parte ricorrente del contributo unificato, da porsi a carico del Ministero dell'Economia e Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 13, comma 6bis.1, D.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 12 maggio 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 137 del 2020, conv. in L. n. 176 del 2020, con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Ivo Correale, Consigliere, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
29-05-2021 12:40
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