E' escluso un obbligo dell'Amministrazione Militare di rispondere ad istanze tese alla sollecitazione dell'esercizio del potere di autotutela.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 12-07-2021) 13-09-2021, n. 9731
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4074 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Belvini, Lorenzo Belvini e Vincenza Belvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa e Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio
serbato in relazione all'istanza presentata dal ricorrente, volta a ottenere la revoca o l'annullamento in autotutela della determina n. 29/9-21-1 CC di prot. del 13 luglio 2020, notificata al Comando generale dell'Arma dei carabinieri e al Ministero della difesa a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento nn. 15339015302-9 e 15339015303-0, spedite per la notifica il 19 novembre 2020, e anticipata dal difensore a mezzo posta elettronica certificata il 18 novembre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2021 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro, mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'articolo 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modificazioni;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso notificato il 31 marzo 2021 e depositato il successivo 14 aprile, il sig. -OMISSIS- ha agito al fine di ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione in ordine all'istanza in data 18 novembre 2020 - sottoscritta dal medesimo ricorrente e dai difensori e notificata come specificato in epigrafe - volta a ottenere la revoca o l'annullamento in autotutela della determina del Comando generale dell'Arma dei carabinieri n. 29/9-21-1 CC del 13 luglio 2020.
Mediante quest'ultimo provvedimento, il sig. -OMISSIS- è stato escluso dal concorso per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, IV^ serie speciale, n. 23 del 22 marzo 2019, ed è stata conseguentemente disposta la revoca dell'ammissione alla frequenza del 139 corso di istruzione.
2. Secondo quanto risulta agli atti del giudizio, il ricorrente è stato arruolato nell'Arma dei carabinieri il 3 marzo 2020 e frequentava il predetto 139 corso di istruzione presso la Scuola allievi carabinieri di Taranto, quando, il 30 giugno 2020, ha comunicato alla Scuola di aver ricevuto, il 25 giugno 2020, la notifica del decreto di citazione in giudizio del 24 gennaio 2020, in quanto imputato innanzi al Giudice di pace di Napoli per il -OMISSIS-di cui all'art. 582 c.p., che sarebbe stato commesso il -OMISSIS-.
A seguito di tale comunicazione, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, con Provv. del 13 luglio 2020, ha disposto l'esclusione dell'allievo carabiniere dal concorso, nonché la revoca dell'ammissione alla frequenza del 139 corso di istruzione, "per mancanza del requisito di cui all'art. 635, co. 1, lett g) del D. Lgs. 15 mar. 2010, nr. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e art. 2, co. 4, lettere e. e j., del bando di concorso", ossia perché risultato imputato in un procedimento penale per delitto non colposo.
Successivamente, con sentenza depositata il -OMISSIS-, il Giudice di pace di Napoli ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del sig. -OMISSIS-, stante l'avvenuta remissione della querela e la contestuale accettazione della remissione da parte del querelato, risultanti da apposito verbale del 6 agosto 2020.
Il provvedimento di esclusione è stato impugnato dal sig. -OMISSIS- innanzi a questo Tribunale Amministrativo, con ricorso iscritto al n. 7915 del 2020 del ruolo generale.
In esito alla camera di consiglio del 13 novembre 2021, questa Sezione ha emesso l'ordinanza n. 7009 del 16 novembre 2021, con la quale ha rigettato la domanda cautelare proposta nel predetto giudizio, ritenendo che "ad un sommario esame, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni iuris, tenuto conto dell'orientamento prevalentemente assunto dalla giurisprudenza in relazione a vicende similari (connotate - in particolare - della risalenza dell'emissione del "decreto di citazione a giudizio" in epoca antecedente al reclutamento e, ancora, dell'intervento della remissione della querela in epoca successiva all'adozione del provvedimento gravato)".
3. Con istanza in data 18 novembre 2020, il sig. -OMISSIS- ha domandato al Ministero della difesa e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri di annullare o revocare in autotutela il provvedimento di esclusione, in considerazione della sentenza emessa in sede penale.
4. Stante il silenzio serbato al riguardo dall'Amministrazione, il medesimo sig. -OMISSIS- ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale ha allegato la violazione dell'obbligo di provvedere di cui all'articolo 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Il ricorrente ha affermato, in particolare, che la sentenza del Giudice di pace recante la dichiarazione di non doversi procedere nei confronti del ricorrente avrebbe determinato l'illegittimità sopravvenuta del provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale e che, a fronte di tale circostanza, l'Amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi motivatamente sull'istanza di autotutela.
5. L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per il Ministero della difesa e per il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ha depositato una documentata relazione del Centro nazionale di selezione e reclutamento del predetto Comando.
6. Alla camera di consiglio del 12 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato, per le ragioni che si espongono di seguito.
8. Occorre ricordare che "(...) consolidata giurisprudenza esclude, in termini generali, la sussistenza di un obbligo dell'Amministrazione di rispondere ad istanze tese alla sollecitazione dell'esercizio del potere di autotutela. (...) Ciò sia perché, in termini strettamente tecnico-giuridici, rientra nell'incoercibile discrezionalità amministrativa la scelta di ritornare su affari già definiti, sia perché, in una prospettiva logico-sistematica, militano in senso contrario evidenti ragioni di necessaria salvaguardia dei principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, stabiliti dalla legge (art. 1 L. n. 241 del 1990) come principi generali dell'azione amministrativa e, a ben vedere, necessari ed ineludibili precipitati tecnici del supremo principio costituzionale di buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 Cost.). (...) Del resto, vi è pure, in un'ottica di ancor più ampio respiro ordinamentale, una ragione di doverosa salvaguardia delle energie processuali, risorsa strutturalmente scarsa che, proprio perché deve essere garantita a "tutti" (art. 24 Cost.), non può evidentemente essere dilapidata su fronti non immediatamente connessi con le esigenze di attuale difesa di una concreta situazione giuridica soggettiva di carattere sostanziale (cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. IV, 26 ottobre 2020, n. 6520, 23 e ss.; Sez. IV, 13 agosto 2020, n. 5010, 7 e ss.; Sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 829, 9 e ss.; v. anche, a contrario, Corte cost., 13 dicembre 2019, n. 271, 11 e ss.; in precedenza, si vedano, ex multis, Cons. Stato, Ad. plen., n. 9 del 2014 e n. 5 del 2015; Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273; Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2548). (...) In conclusione, la richiesta all'Amministrazione, da parte di un privato, di esercizio dei poteri di autotutela (nelle forme di un annullamento, una revoca, un riesame) è qualificabile come mera denuncia, ossia come atto con mera funzione sollecitatoria, ma non fa sorgere in capo all'Amministrazione alcun obbligo di provvedere" (così Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2622).
In linea di principio, pertanto, a fronte di un'istanza quale quella avanzata dal ricorrente, l'Amministrazione ha piena discrezionalità nella valutazione dell'opportunità di provvedere, non essendo la stessa tenuta a pronunciarsi.
9. Deve aggiungersi che, secondo quanto pure ricordato dalla medesima pronuncia sopra richiamata, "un obbligo di provvedere in capo all'Amministrazione - e, di conseguenza, un interesse dell'istante a contrastare in giudizio il silenzio mantenuto dall'Amministrazione, ovvero il diniego espresso di autotutela - può configurarsi allorché, nella concreta vicenda, evidenti ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento di riesame, anche in relazione al generale dovere di correttezza e di buona amministrazione proprio della parte pubblica".
Una tale situazione non risulta, tuttavia, configurabile nel caso oggetto del presente giudizio, atteso che il ricorrente ha avuto modo di prospettare le medesime allegazioni esposte nella propria istanza di autotutela mediante l'impugnazione del provvedimento di esclusione e tali allegazioni, tuttavia, non sono state ritenute meritevoli di positiva delibazione dal Giudice amministrativo in sede cautelare, mediante l'ordinanza sopra richiamata, che non risulta essere stata impugnata.
Non emergono, pertanto, ragioni di giustizia e di equità che imponessero all'Amministrazione, in pendenza del giudizio sul provvedimento di esclusione e dopo il rigetto della domanda cautelare proposta dal ricorrente, per doversi pronunciare sull'istanza di autotutela del sig. -OMISSIS-.
10. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
11. La peculiarità della vicenda amministrativa e la natura della controversia sorreggono, tuttavia, la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2021, tenutasi con modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Depositata in Cancelleria il 13 settembre 2021
Concetta Anastasi, Presidente
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere
Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore
19-09-2021 07:24
Richiedi una Consulenza