Escluso dall'Accademia Militare di Modena per asserito rifiuto di sostenere un esame senza giustificato motivo impugna la deliberazione e il Tar annulla l'esclusione.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 01-06-2021) 21-07-2021, n. 8689
Fatto - Diritto P.Q.M.
CARABINIERI
ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
Scuole e personale di sostegno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8270 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Accademia Militare di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero della Difesa - Direzione Generale del personale Militare, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
della Determinazione del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto Reclutamento e Disciplina, Prot. n. (...), emanata in data 29.09.2020 avente ad oggetto l'espulsione dal 201 corso dell'Accademia Militare di Modena e di ogni altro atto connesso, ivi compreso, laddove occorra:
- la nota dell'Accademia Militare Prot. n. (...) in data 25/08/2020 avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dell'odierno ricorrente dall'Accademia Militare di Modena ai sensi dell'art. 599, comma 1, lettera h), del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.), notificata a mani del citato ricorrente in data in data 28/8/2020;
- la Nota Prot. n. (...) in data 28/08/2020, avente ad oggetto la proposta espulsione dal 201 Corso (Corpo Sanitario - Chimica e Tecnologia Farmaceutiche), dell'odierno ricorrente dall'Accademia Militare di Modena ai sensi dell'art. 599, comma 1, lettera h), del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.), con annessa la "Relazione" sottoscritta dalla linea di comando del citato ricorrente di cui al Prot. n. (...) in data 8/8/2020, a firma del Comandante di Reggimento Col. G.G.; al Prot. n. (...) in data 8/8/2020, a firma del Comandante di Compagnia Cap. A.A. e vistata dal Comandante di Battaglione, Ten. Col. G.C.; al Prot. n. (...) in data 8/8/2020, redatta a mezzo e-mail dal Comandante di Plotone, Ten. G.P. e dalla quale evincesi la dichiarazione del Prof. F.P., docente di Chimica Organica I, circa il "ritiro" dall'esame dell'odierno ricorrente;
- la lettera di licenza in data 28/8/2020 dall'Accademia Militare di Modena con la quale l'odierno ricorrente risulta esser stato collocato in licenza straordinaria per "attesa disposizioni ministeriali" a decorrere dalla mezzanotte del giorno 28/8/2020 sino alla data di notifica del provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti del 30/9/2020, partecipata al citato ricorrente in data 28/8/2020 h. 15:30;
- la Nota Prot. n. (...) in data 8/9/2020, di riscontro all'istanza di accesso agli atti del 29/8/2020, avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dell'odierno ricorrente dall'Accademia Militare di Modena ai sensi dell'art. 599, comma 1, lettera h), del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.), notificata a mezzo pec in pari data, con la quale si autorizza la visione degli atti di persona (negando di fatto la possibilità di invio telematico degli stessi in piena vigenza del periodo emergenziale dovuto all'epidemia da COVID-19), si nega la possibilità di fruire dell'intero termine a difesa pari a giorni 90 previsto dal T.U.O.M. e si conferma il precedente termine fissato del 17/9/2020 per l'articolazione delle memorie difensive, convalidando l'illegittimo provvedimento amministrativo adottato;
- la Nota Prot. n. (...) in data 25/9/2020, di ulteriore riscontro all'istanza di accesso agli atti del 29/8/2020, avente ad oggetto l'invio di ulteriore documentazione amministrativa, tra l'altro, mai precedentemente visionata da chicchessia e misteriosamente sottratta al precedente accesso alla documentazione amministrativa del 11/9/2020, con la quale è stato recapitato lo statino a firma del Prof. PRATI datato 4/8/2020 e sottoscritto digitalmente solo a far data dal 25/9/2020 h. 14:10:37;
- la Nota Accademia Militare Prot. n. (...) in data 7/10/2020, di riscontro all'istanza di riesame del provvedimento impugnato in autotutela a firma del sottoscritto procuratore del 1/10/2020, con la quale si autorizza la visione ed eventuale estrazione degli atti formati successivamente all'ostensione del 11/9/2020 sempre di persona (negando di fatto la possibilità di invio telematico degli stessi in piena vigenza del periodo emergenziale dovuto all'epidemia da COVID-19), con la quale si conferma la validità dell'illegittimo ed infondato provvedimento amministrativo adottato;
- la Nota, rilasciata in copia in occasione dell'accesso agli atti del 12/10/2020, di trasmissione degli atti a PERSOMIL dell'Accademia Militare Prot. n. (...) in data 25/08/2020, avente ad oggetto la proposta espulsione dal 201 Corso (Corpo Sanitario - Chimica e Tecnologia Farmaceutiche), dell'odierno ricorrente dall'Accademia Militare di Modena ai sensi dell'art. 599, comma 1, lettera h), del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.), con annessa la "Memoria Difensiva" del ricorrente del 17/9/2020 e il "Riscontro alla citata memoria difensiva", sottoscritto dal Comandante di Reggimento Col. G.G., e dalla quale risulta per tabulas che lo statino, non oggetto di ostensione del 11/9/2020, riportante la data del 4/8/2020 contenente la dichiarazione del Prof. F.P., docente di Chimica Organica I, circa il "ritiro" dall'esame dell'odierno ricorrente, risulta in realtà effettivamente formato solo in data successiva all'8/9/2020 giusta risultanza dalla e-mail del Ten. G.P. in pari data, allegata al citato "Riscontro" in allegato 15;
- la N.P. Prot. n. (...) in data 15/10/2020, di riscontro all'istanza di riesame del provvedimento impugnato in autotutela a firma del sottoscritto procuratore del 1/10/2020, con la quale si conferma la validità dell'illegittimo ed infondato provvedimento amministrativo adottato;
- la Nota Accademia Militare Prot. n. (...) in data 16/10/2020, di iscrizione pregiudizievole nella documentazione caratteristica del ricorrente dell'adottato illegittimo provvedimento di esclusione dall'accademia per essersi "rifiutato di sostenere un esame universitario";
nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente alla prosecuzione, quale allievo Ufficiale effettivo al 201 Corso dell'Accademia Militare per la formazione degli Ufficiali delle Armi e dei Corpi dell'Esercito a decorrere dalla sottoscrizione della relativa ferma volontaria contratta a far data dal 27/8/2019 in seguito al concorso indetto con Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale n. 102 del 28/12/2018 (201 Corso AU),
e per il conseguente ordine alla resistente Amministrazione di riammettere ad horas il ricorrente nella medesima posizione di Allievo Ufficiale ricoperta fino alla notifica del provvedimento espulsivo impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell'Accademia Militare di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2021 la dott.ssa Rosa Perna;
L'udienza si svolge ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, conv. in L. 28 maggio 2021, n. 76, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 22186 del l'11 novembre 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il sig. -OMISSIS-, odierno esponente, con il ricorso in epigrafe ha impugnato la determinazione del Ministero della difesa, Prot. n. (...) del 29.9.2020, che ha espulso il ricorrente dal 201 Corso dell'Accademia Militare di Modena, con conseguente proscioglimento dalla ferma contratta. L'esclusione del ricorrente dall'Accademia Militare di Modena è stata motivata, ai sensi dell'art. 599, comma 1, lettera h), del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.) dal "h) rifiuto di sostenere un esame senza giustificato motivo".
1.1 Rappresenta che in data 4.8.2020, in ottemperanza all'ordine ricevuto dal proprio Comandante di Plotone di andare a sostenere l'esame di Chimica Organica I, l'odierno ricorrente non riusciva a terminare il sostenimento del citato esame, tenuto in modalità telematiche, presso il docente Prof. F.P., titolare della relativa cattedra della facoltà di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, dell'Università di Modena e Reggio Emilia, poiché il docente "aveva più volte in passato disposto che il suo esame non doveva esser sostenuto in concomitanza con altri esami e/o a breve termine dal sostenimento di altri esami anticipando, altresì, che nell'ipotesi di mancato rispetto di tale sua indicazione, l'esame avrebbe senz'altro avuto esito negativo". A seguito di tale precisazione del professor Prati, nonché, dell'ingiustificata assenza del T.P., il quale aveva in precedenza assicurato la sua presenza il giorno dell'esame, sia il ricorrente che il suo collega di corso, l'Allievo Ufficiale Cesare Morandi, nel dichiarare al Professore di aver sostenuto il 21.7.2020 l'esame di Anatomia Umana I, venivano invitati dal citato docente a ripresentarsi al prossimo appello.
1.2 Riferito al comandante di plotone di non aver passato l'esame, veniva in seguito loro reso noto dell'esistenza dell'avviato procedimento amministrativo, fondato sul presupposto del rifiuto senza giustificato motivo di ottemperare all'ordine impartito di sostenere l'esame di Chimica Organica I, avendo opposto il categorico "rifiuto senza giustificato motivo" a sostenere l'esame di Chimica Organica I in data 4.8.2020.
1.3 Con l'epigrafato gravame ha formulato articolati motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento, previa sospensione, degli atti gravati, deducendo le seguenti censure:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e del superiore principio di imparzialità e buon andamento della p.a. travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia sviamento. Consequenziale violazione dell'art. 594, comma 2, del D.P.R. n. 90 del 2010 (t.u.o.m.) nonché dell'art. 606 del D.P.R. n. 90 del 2010 (t.u.o.m) e dell'art. 11, comma 8, secondo alinea del regolamento unico degli istituti di formazione degli ufficiali e dei sottufficiali dell'esercito.
Il ricorrente non avrebbe rifiutato senza giustificato motivo di sostenere l'esame di Chimica Organica I, essendo stato di contro costretto a ritirarsi dall'esame intrapreso, sia per le preliminari richieste avanzate dal docente, sia per l'ingiustificata assenza del suo superiore diretto il quale, a norma dell'art. 11, c. 8, secondo alinea, del vigente Regolamento degli Istituti di Formazione degli Ufficiali e dei Sottufficiali dell'Esercito Ed. 2001, avrebbe dovuto essere presente quale indispensabile componente militare e punto di riferimento per gli allievi.
Egli si sarebbe "ritirato" dall'esame di Chimica Organica I in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento degli Studenti della UNIMORE, e quindi non avrebbe intenzionalmente violato l'art. 599, c. 1, lett. h), T.U.O.M., come assunto negli atti gravati. Difetterebbe in modo assoluto la prova certa circa la commissione della gravissima infrazione contestatagli; nel relativo statino risulterebbe, infatti, la dicitura "RITIRATO".
Lo stato di servizio del-OMISSIS-e l'impegno quotidianamente profuso nelle attività didattiche e militari sarebbero esemplari.
Il provvedimento di espulsione sarebbe carente di motivazione e ometterebbe ogni valutazione delle argomentazioni difensive fornite dal ricorrente.
II) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 599, comma 1, lettera h) del D.P.R. n. 90 del 2010 e dell'art. 11, comma 8, secondo aliena del regolamento unico degli istituti di formazione degli ufficiali e dei sottufficiali dell'esercito.
L'art. 599 del T.U.O.M., rubricato "espulsione dai corsi", sarebbe inapplicabile al caso di specie.
Il ricorrente avrebbe intrapreso la prova d'esame, così ottemperando all'ordine ricevuto dal proprio comandante di plotone, ma non l'avrebbe portata a compimento perché il Docente avrebbe esordito invitando i candidati a sostenere l'esame solo se brillantemente preparati.
III) Esaurita l'esposizione dei motivi di ricorso, il ricorrente solleva, in subordine, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 599, comma 1, lettera h), del D.P.R. 90/2010 per violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.
2. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
3. Con decreto monocratico n. 6545/2020 la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente e ha posto a carico dell'Amministrazione della difesa incombenti istruttori. L'odierna intimata ha ottemperato in data 5.11.2020, col deposito di una relazione sui fatti di causa, corredata di copiosa documentazione.
4. In vista della camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, con memoria del 16.11.2020 parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni e conclusioni.
5. Con ordinanza collegiale n. 7241/2020 la Sezione ha accolto l'istanza cautelare, avendo ritenuto la sussistenza di profili di fumus boni iuris e del prospettato periculum.
6. Alla pubblica udienza del 1 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio, ad un non più sommario esame del ricorso, nel confermare l'orientamento espresso in sede cautelare, lo ritiene fondato, per le ragioni di seguito esposte.
7.1 Con i due motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente per complementarietà delle censure, l'odierno esponente censura l'illegittimità dell'espulsione dal 201 corso dell'Accademia Militare di Modena e di ogni altro atto connesso, motivato con il "rifiuto di sostenere un esame senza giustificato motivo", previsto all'art. 599, comma 1, lettera h), del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.), deducendo che erroneamente l'Amministrazione avrebbe ricondotto alla fattispecie suddetta la vicenda occorsa al ricorrente, il quale, alla luce delle motivazioni esposte in narrativa, si sarebbe piuttosto ritirato da un esame in corso di svolgimento.
7.2 Orbene, l'art. 599 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della L. 28 novembre 2005, n. 246), rubricato "Espulsione dai corsi", prevede, al comma 1, che "i frequentatori, salvo quanto stabilito dall'articolo 615, sono espulsi dai corsi nei seguenti casi: h) rifiuto di sostenere un esame senza giustificato motivo".
7.3 Ritiene il Collegio, alla luce della gravità delle conseguenze dell'applicazione della disposizione in esame e del carattere sanzionatorio della previsione, che la norma debba essere intessa in senso tassativo, senza estendere la stessa a casi in essa non espressamente considerati. Del resto, l'elencazione specifica dei singoli casi (dalla lettera a alla lettera l) di cui al citato comma 1 dell'art. 599, in cui il comportamento o la condizione del frequentatore comporti la conseguenza dell'espulsione dal corso, depone per una interpretazione restrittiva della norma, che evidentemente vuole limitare a casi ben specifici le ipotesi in cui un'infrazione comportamentale comporti l'esclusione da un corso che sostanzialmente si traduce nella conseguenza pesantissima della preclusione di una carriera militare come ufficiale. L'elencazione dei casi previsti nella norma, infatti, evidenziano una oggettiva inidoneità (salvo il caso della lettera b) rispetto a tale prestigiosa carriera per cause di inidoneità fisica o attitudinale dell'aspirante o gravi comportamenti imputabili allo stesso.
7.4 In quest'ottica deve essere inquadrato l'accaduto. Come documentato agli atti del giudizio, il ricorrente si era regolarmente presentato a sostenere l'esame; a seguito dell'esortazione del docente a sostenere l'esame solo se brillantemente preparati, si ritirava dall'esame intrapreso, tenuto conto che il precedente insegnamento universitario risultava superato appena tredici giorni prima; che si trattasse di "ritiro" e non di "rifiuto" è documentato dallo statino a firma del suddetto docente.
D'altra parte, il ritiro dall'esame intrapreso era una facoltà prevista dal Regolamento degli Studenti, emanato dal Rettore della Università UNIMORE con D.R. Rep. N. 940/2019, prot. n. (...), che all'art. 40, comma 6, prevede: "6. La valutazione del profitto dello studente deve riferirsi alla sua preparazione nella materia di cui ha sostenuto l'esame, con particolare riferimento ai risultati di apprendimento attesi. Lo studente ha diritto a ritirarsi dalla prova d'esame prima della sua conclusione, senza conseguenze per il suo curriculum accademico …". E tale Regolamento era applicabile nel caso di specie, atteso che, a norma dell'art. 606 del D.P.R. 90/2010 anche "agli allievi … si applicano le disposizioni interne delle rispettive accademie militari e degli istituti militari di formazione superiore".
7.5 Pertanto, il comportamento dell'interessato non può interpretarsi come "rifiuto di sostenere un esame senza giustificato motivo" né comportare l'esclusione dal corso.
8. Per le suesposte ragioni il ricorso, assorbita ogni altra censura e deduzione, ivi compresa la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 599, comma 1, lettera h), del D.P.R. 90/2010, sollevata in subordine, va accolto, con conseguente annullamento degli atti gravati e declaratoria del diritto del ricorrente alla prosecuzione, quale allievo Ufficiale effettivo, al 201 Corso dell'Accademia Militare per la formazione degli Ufficiali delle Armi e dei Corpi dell'Esercito, nella medesima posizione di Allievo Ufficiale ricoperta fino alla notifica del provvedimento gravato.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
- annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione;
- dichiara il diritto del ricorrente alla prosecuzione, quale allievo Ufficiale effettivo, al 201 Corso dell'Accademia Militare per la formazione degli Ufficiali delle Armi e dei Corpi dell'Esercito, nella medesima posizione di Allievo Ufficiale ricoperta fino alla notifica del provvedimento gravato.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente e forfetariamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2021 - svoltasi con collegamento "da remoto" - con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario
25-07-2021 13:56
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