Forze armate - Aeronautica Militare - Personale militare - Dipendenza dell'infermità da causa di servizio - Riconoscimento - Diniego - Correlazione tra l'esposizione al radon ed il carcinoma - Accertamento - Mancanza- Verificazione - Necessità - incombenti istruttori - Disposizione
Consiglio di Stato Parere 30 luglio 2019, n.2203
LA SEZIONE
Viste le relazioni, quanto al ricorso n. 356/2013, prot. n. 170544 del 7 novembre 2012, pervenuta il 6 febbraio 2013; quanto al ricorso n. 3044/2013, prot. n. 55180 del 10 giugno 2013, pervenuta il 7 agosto 2013; quanto al ricorso n. 833/2014, prot. n. 37047 del 10 marzo 2014, pervenuta l'8 maggio 2014, con le quali il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sugli affari consultivi in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Michele Pizzi;
Premesso:
1. In data 18 dicembre 2010 la-OMISSIS-poiché affetto da "neoplasia maligna renale destra - metastasi diffuse e cardiopatia", già destinataria del decreto del Ministero della difesa-Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica n. 692 del 16 luglio 1992 di rigetto di analoga istanza sulla base del parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 11362/1991 del 24 giugno 1991, ha presentato una nuova istanza al medesimo Ministero chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suddetta malattia, nonché la corresponsione dell'equo indennizzo e dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere di cui all'art. 1, comma 564 della legge n. 266/2005, esponendo che il marito aveva prestato servizio dal 1957 al 1989-OMISSIS-e che "la fortissima concentrazione di gas radon presente nell'ambiente e le polveri contenenti fibre di amianto alla cui esposizione vi è rimasto per circa 1900 ore annue possono essere ritenute "certamente" una concausa" dell'insorgenza della neoplasia.
2. Analoga domanda, in data 21 settembre 2010, era già stata presentata al Ministero della difesa dal-OMISSIS-, in servizio-OMISSIS-dal 1967 al 1992 ed affetto da "adenocarcinoma gastrico antrale ulcerato con metastasi epatiche e linfonodali", il quale chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia di cui era affetto (unitamente ai conseguenti benefici economici), sulla base "della fortissima concentrazione di gas radon presente nell'ambiente alla cui esposizione vi è rimasto per circa 1900 ore annue".
3. Successivamente, in data 15 febbraio 2012, il Maresciallo -OMISSIS-, in servizio-OMISSIS-dal 1957 ed al 1995 ed affetto da "neoplasia vescicale superficiale" con "nefroureterectomia destra" e "resezione endoscopica di prostata", ha presentato analoga domanda al Ministero della difesa, -OMISSIS-ove aveva prestato servizio.
4. -OMISSIS-, trasmettendo gli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio di cui al d.p.r. n. 461/2001, organo competente a pronunciarsi sulla richiesta di corresponsione dei benefici per i soggetti equiparati alle vittime del dovere, sollecitando tuttavia "il riesame della patologia che determinò l'exitus del militare alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche e delle valutazioni ambientali esperite nei luoghi ove prestò servizio".
5. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. 35672/2011 reso all'adunanza del 16 novembre 2011, confermando il precedente parere del 1991, ha negato la sussistenza della causa di servizio tra l'infermità lamentata e le particolari condizioni ambientali ed operative di missione di cui all'art. 6 del d.p.r. n. 243/2006.
6. A seguito di richiesta di riesame presentata in data 16 gennaio 2012 -OMISSIS-il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. 4268/2012 reso all'adunanza del 27 marzo 2012, ha confermato il precedente parere negativo in quanto "ad oggi non è stata individuata una correlazione eziopatogenetica tra radon e tumore renale. Infatti molti studi al riguardo negano evidenza di associazioni con patologie tumorali di altri organi al di fuori del polmone".
7. Con decreto del Ministero della difesa n. 60 del 4 giugno 2012, sulla base dei citati pareri espressi dal Comitato di verifica per le cause di servizio, veniva pertanto rigettata l'istanza per l'attribuzione dei benefici quale equiparato alle vittime del dovere.
8.-OMISSIS- proponeva quindi ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deducendo che le particolari condizioni ambientali in cui ha prestato servizio il coniuge deceduto sono da ravvisare nelle "concentrazioni di gas radon ad altissimi livelli"-OMISSIS-, in quanto pur essendo accertato il nesso causale tra il gas radon ed il tumore al polmone, occorre tuttavia ritenere sussistente "il rischio per altri organi, proporzionale alla dose di radiazioni assorbita" (pag. 2 del ricorso).
9. Anche con riguardo alla domanda presentata dal-OMISSIS-, successivamente deceduto nel marzo del 2011, si è espresso in un primo tempo il -OMISSIS-con verbale del 30 agosto 2011, riconoscendo la sussistenza del nesso causale tra l'adenocarcinoma gastrico ed il decesso del militare e rinviando gli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio.
10. Il predetto Comitato, con parere n. 37143/2011 reso all'adunanza del 13 dicembre 2011, ha riconosciuto la sussistenza della causa di servizio "in quanto, in considerazione dell'anamnesi confermata dal rapporto di servizio ovvero dagli elementi probatori, che trova riscontro negli atti, l'evento si appalesa tale da poter essere ricollegato alle condizioni in cui si è svolto il servizio, nonché ai fattori nocivi, ancorché inosservati, cui l'interessato è stato esposto, quantomeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante"; tuttavia il Comitato di verifica, pur riconoscendo la sussistenza della causa di servizio, ha respinto la domanda per la corresponsione dei benefici economici riconosciuti ai soggetti equiparati alle vittime del dovere sulla base di un'ulteriore argomentazione, in quanto "l'infermità richiesta non risulta causata dall'espletamento di una missione autorizzata dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente".
11. A seguito delle controdeduzioni presentate in data 17 gennaio 2012-OMISSIS-il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. 691/2012 del 16 febbraio 2012, ha confermato il precedente parere negativo, tuttavia giungendo ad una conclusione contraddittoria con quanto in precedenza espresso, ritenendo la insussistenza della dipendenza della causa di servizio "in quanto la tipologia della patologia tumorale richiesta e le teorie etiopatogenetiche più accettate nella fattispecie non consentono di individuare una correlazione etiopatogenetica tra la stessa infermità ed i fatti di servizio denunciati, presupposto necessario ai fini del beneficio richiesto".
12. Lo stesso Ministero della difesa, accortosi di tale profilo contraddittorio tra i due pareri, con nota prot. n. 73231 del 3 maggio 2012, ha richiesto la rettifica del secondo parere, in quanto esprimente un giudizio negativo - circa la insussistenza della dipendenza da causa di servizio - ultroneo rispetto alla -OMISSIS-.
13. Con ulteriore parere n. 16278/2012 reso all'adunanza del 26 luglio 2012, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha confermato il precedente parere del 2011, in relazione al mancato riconoscimento del diritto ai benefici previsti dal d.p.r. n. 243/2006.
14. Con decreto del Ministero della difesa n. 142 del 22 ottobre 2012, sulla base dei citati pareri espressi dal Comitato di verifica per le cause di servizio, veniva rigettata l'istanza per l'attribuzione dei benefici quale soggetto equiparato alle vittime del dovere.
15. -OMISSIS-proponeva quindi ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deducendo che le particolari condizioni ambientali in cui ha prestato servizio il coniuge deceduto sono da ravvisare nelle "concentrazioni di gas radon ad altissimi livelli"-OMISSIS-, in quanto pur essendo accertato il nesso causale tra il gas radon ed il tumore al polmone, occorre tuttavia ritenere sussistente "il rischio per altri organi, proporzionale alla dose di radiazioni assorbita" (pag. 2 del ricorso).
16. Con riguardo alla analoga domanda presentata dal Maresciallo -OMISSIS-, riconosciuta l'invalidità complessiva pari al 51% dal -OMISSIS-nella seduta del 30 luglio 2012, il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. 70/2013 reso all'adunanza del 12 febbraio 2013, ha negato a monte la dipendenza della causa di servizio "in quanto, secondo la più accreditata letteratura scientifica, non esiste una correlazione né causale né concausale tra l'esposizione al radon ed il carcinoma renale, vescicale e prostatico.".
17. A seguito della richiesta di riesame presentata dal -OMISSIS-in data 8 maggio 2013, il predetto Comitato si è nuovamente pronunciato con parere n. 13938/2013 reso all'adunanza del 4 luglio 2013, confermando il precedente parere negativo.
18. Con decreto del Ministero della difesa n. 182 del 22 agosto 2013, sulla base dei citati pareri espressi dal Comitato di verifica per le cause di servizio, veniva rigettata l'istanza per l'attribuzione dei benefici quale soggetto equiparato alle vittime del dovere.
19. Il Maresciallo -OMISSIS- proponeva quindi ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deducendo che le particolari condizioni ambientali in cui ha prestato servizio sono da ravvisare nelle "concentrazioni di gas radon ad altissimi livelli"-OMISSIS-, in quanto pur essendo accertato il nesso causale tra il gas radon ed il tumore al polmone, occorre tuttavia ritenere sussistente "il rischio per altri organi, proporzionale alla dose di radiazioni assorbita" (pag. 3 del ricorso).
Considerato:
20. In primo luogo il Collegio dispone la riunione dei ricorsi n. 356/2013, 3044/2013 e 833/2014 in quanto, pur proposti da soggetti diversi avverso diversi provvedimenti, attengono tutti alla medesima questione, concernente la sussistenza o meno di un rapporto causale tra l'esposizione prolungata al gas radon e l'insorgenza di malattie tumorali in organi non polmonari,-OMISSIS-.
21. Al riguardo, stante l'esito contraddittorio del giudizio reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio con riguardo alla domanda presentata dal -OMISSIS- ove in un primo tempo la dipendenza della causa di servizio era stata ritenuta sussistente con parere n. 37143/2011, ma poi successivamente negata con parere n. 691/2012 - il Collegio ritiene previamente necessario disporre un accertamento complessivo al fine di verificare, in base al criterio del "più probabile che non", se ed in che misura l'esposizione prolungata al gas radon possa causare l'insorgenza di malattie tumorali in organi diversi dal polmone e, in secondo luogo, quale sia il livello di concentrazione di gas radon - in rapporto al tempo di esposizione - idoneo ad aumentare notevolmente il rischio di insorgenza di tumori in organi diversi dal polmone.
22. La Sezione, pertanto, ordina al Ministero della difesa di procedere ad una verificazione sui suddetti punti controversi, ponendo i quesiti sopra esposti all'Istituto Superiore di Sanità,-OMISSIS-.
23. La Sezione, inoltre, invita il Ministero della difesa a trasmettere al predetto Istituto Superiore di Sanità tutti gli atti ed i documenti rilevanti, concernenti la presenza di gas radon -OMISSIS-.
24. All'esito di tale verificazione - da trasmettere alla Sezione - il Ministero istruttore è altresì invitato ad inviare al Collegio una relazione integrativa con le proprie eventuali osservazioni.
25. Gli esiti della verificazione e la relazione integrativa dovranno essere previamente trasmessi alle parti ricorrenti con l'assegnazione di un congruo termine per la presentazione di controdeduzioni che dovranno essere inviate, ai sensi dell'art. 49 del regio decreto n. 444/1942, unicamente al Ministero riferente, che provvederà poi a trasmetterle alla Sezione.
P.Q.M.
La Sezione, riuniti i ricorsi n. 356/2013, n. 3044/2013 e n. 833/2014, sospende l'emissione del parere definitivo e dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
Ordina che il presente parere interlocutorio sia trasmesso al Ministero della difesa-Direzione generale della previdenza militare e della leva.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, del D.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE Michele PizziMario Luigi Torsello
Giuseppe Testa
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Riferimenti: Legge(2)
27-03-2021 19:59
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