Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Il Comitato di verifica per le cause di servizio è l'unico organo competente...
Il Comitato di verifica per le cause di servizio è l'unico organo competente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 461/2001 ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio.
T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, 31/05/2021, n. 6429
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11029 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Bonaiuti, Paolo Bonaiuti, con domicilio digitale come da pubblici registri e domicilio fisico eletto presso lo studio Studio Legale Bonaiuti in Roma, via Riccardo Grazioli Lante, 16;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

con ricorso introduttivo e ricorso per motivi aggiunti del diniego di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e del rigetto della richiesta di equo indennizzo, nonché ogni altro atto collegato o connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 maggio 2021 il dott. Fabrizio D'Alessandri, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in L. n. 176 del 2020, come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Parte ricorrente, ha impugnato Provv. del n. -OMISSIS-, di rigetto dell'istanza di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio prestato nell'esercito italiano e concessione dell'equo indennizzo per le seguenti infermità: ""parasonnia tipo pavor nocturnus".

Ciò a seguito del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio dell'11.11.2020, che si è espresso per la non dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta, accertata dalla C..

Parte ricorrente ha formulato motivi di ricorso inerenti all'erroneità della valutazione effettuata sull'assenza della dipendenza da causa di servizio e la carenza di motivazione:

Si è costituita l'Amministrazione intimata, resistendo al ricorso.

Parte ricorrente ha formulato ricorso per motivi aggiunti a sostengo delle domande formulate.

Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti si palesano infondati.

La palese infondatezza nel merito dei ricorsi consente di soprassedere sulla questione della tempestività della formulata domanda di riconoscimento dell'equo indennizzo.

Nel merito il provvedimento gravato, che ha recepito sostanzialmente il parere del Comitato di Verifica, non può dirsi carente di motivazione, né inficiato da vizi di istruttoria.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio è l'unico organo competente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 461 del 2001 recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio. Trattasi di valutazioni sindacabili in sede giurisdizionale, oltre che per vizi del procedimento, soltanto per manifesta illogicità o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, nonché per palese difetto di istruttoria e di motivazione. Tale sindacato non si estende al merito delle valutazioni medico-legali dell'Amministrazione (T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 11/01/2021, n. 62).

Nella materia del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle patologie sofferte dal pubblico dipendente, la manifestazione di giudizio espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio all'interno della sequenza procedimentale azionata, costituisce un giudizio conclusivo di sintesi e di composizione anche dei pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento (C.) e di accertamento definitivo sulla riconducibilità più in generale ad attività lavorativa delle cause produttive delle patologie, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e la patologia medesima.

Il giudizio espresso, in materia di equo indennizzo, dalla Commissione per le cause di servizio, è, nella sostanza, di una manifestazione di giudizio ampia e complessa, essendo costituito il Comitato da professionalità mediche, giuridiche ed amministrative i cui pareri vengono riuniti nella definitiva e superiore valutazione adottata all'esito di un complesso procedimento amministrativo, la quale costituisce espressione di una valutazione discrezionale che, per i conosciuti limiti del sindacato giurisdizionale, è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi in cui le determinazioni assunte siano affette da illogicità, irrazionalità, irragionevolezza manifeste, o siano state adottate per erroneità dei presupposti sottesi al giudizio conclusivo reso. Per giurisprudenza costante, infatti, il giudizio espresso dal Comitato di Verifica, nell'ambito delle sue esclusive competenze, è connotato da discrezionalità tecnica, come tale sindacabile (in senso debole) soltanto per manifesta illogicità o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (TAR Campania Salerno, sez. I, 3 settembre 2010, n. 10718), nonché per palese difetto di istruttoria e di motivazione o di esaustività (TAR Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010, n. 16721).

Si tratta quindi di limite che permette al giudice amministrativo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo medico (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 18-04-2013, n. 2086; T.A.R. Napoli Campania, sez. VII, 11 marzo 2011, n. 1449; Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619).

Il giudizio conclusivo di sintesi e di superiore valutazione formulato dal Comitato di verifica, quindi, si impone all'Amministrazione la quale è tenuta solo a verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le abbia confutate. (T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 10/02/2021, n. 1617) e deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere (T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 04/12/2020, n. 549).

In sostanza, una volta emesso il giudizio finale del Comitato di verifica per le cause di servizio l'amministrazione pubblica è tenuta a motivare in maniera particolareggiata la sua decisione solo nei casi in cui ritenga di non adeguarsi al parere del Comitato, ma non quando ritenga di condividere il parere di quell'organo medico-legale (Cons. Stato Sez. II, 08/01/2021, n. 300).

Non può, pertanto, ritenersi viziato il provvedimento finale per aver recepito il parere del Comitato di Verifica e, nel caso di specie, quest'ultimo appare scevro da profili di illogicità o travisamento dei fatti non avendo ritenuto la patologia in questione dipendente da causa di servizio in quanto, come indicato nel parere l'infermità in questione "non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere su fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi".

Il parere del Comitato di Verifica appare quindi congruamente motivato, senza peraltro che dagli atti del giudizio emergano i evidenti e macroscopici vizi logici oppure di palese mancata presa in considerazione di eventuali circostanze di fatto tali da potere incidere sulla valutazione medica finale (Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4991; T.A.R Sardegna, Sez. I, 17 ottobre 2005, n. 2061; Cons. Stato, Sez. VI, 27 marzo 2001, n. 1774).

Né in senso contrario può dirsi determinante il contenuto dell'elaborato peritale di parte depositato in giudizio che non proviene da una struttura pubblica ma esprime considerazioni medico-legali di un perito di parte che non sono idonee ad inficiare le argomentazioni del comitato (T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, 27 luglio 2020, n. 8812).

Pertanto le censure di parte ricorrente circa la riconducibilità delle patologie sofferte alle condizioni di lavoro non possono trovare accoglimento, non avendo il medesimo ricorrente, dimostrato fatti palesemente eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, tali da andare al di là delle inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa, e che possano comprovare ictu oculi l'incompletezza degli elementi valutati dal Comitato di Verifica per le cause di servizio.

Per le ragioni esposte il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti devono essere rigettati.

Stante le specifiche circostanze inerenti alla controversia in esame il Collegio ritiene sussistano gravi e fondati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2021, con collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in L. n. 176 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Laura Marzano, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza