Il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana è un Corpo "ausiliario" delle Forze Armate con la conseguenza che il personale che vi presta servizio non appartiene alle Forze Armate e, quindi allo Stato, ma ad un ente i cui iscritti volontari hanno aderito agli ideali di Croce Rossa ed alimentano un serbatoio di risorse umane cui la Croce Rossa può attingere, volta per volta, per soddisfare le proprie necessità e bisogni.
T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, 13/01/2021, n. 477
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3323 del 2013, proposto da
D.B. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Silvia Ginocchi e Michele Roselli, con domicilio eletto presso il loro studio Ginocchi Roselli in Roma, Circ.ne Trionfale, 123;
contro
Cri - Croce Rossa Italiana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
dei provvedimenti con i quali l'ente resistente, nell'annullare l'o.c. 470/03 e le conseguenti promozioni medio tempore erroneamente acquisite dai ricorrenti, ha dichiarato di voler procedere ad attribuire loro una diversa anzianita' di servizio e al reinquadramento giuridico - economico con contestuale richiesta di restituzione degli emolumenti erroneamente corrisposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cri - Croce Rossa Italiana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 dicembre 2020 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
I ricorrenti hanno impugnato, previa tutela cautelare, gli atti specificati in epigrafe per mezzo dei quali la Croce Rossa Italiana ha annullato le precedenti determinazioni con cui ha riconosciuto la corresponsione degli arretrati stipendiali a seguito delle promozioni rispettivamente ottenute con il riconoscimento dell'anzianità retroattiva ed ha richiesto la restituzione delle somme conseguentemente erogate. Hanno, altresì chiesto l'accertamento dell'impossibilità di provvedere a ricostruzione delle carriere ed al reinquadramento giuridico - economico diversa da quella in passato riconosciuta.
A fondamento dell'illegitimità dei provvedimenti hanno articolato censure di: a) violazione art. 1965 c.c., avendo il provvedimento di autotutela violato quanto riconosciuto dagli atti transattivi stipulati in virtù delle delibere nn. 470/2003, n. 1382, 1383 e 1384 del 17.07.2003 di riconoscimento delle promozioni in grado, dell'anzianità e dei corrispondenti emolumenti a tacitazione del contenzioso dei cd. "idonei ma non promossi", b) difetto di istruttoria, b.1.) violazione dell'art. 21-nonies L. n. 241 del 1990, essendo decorsi 9 anni dagli atti transattivi, e b.2) dell'art. 860 D.Lgs. n. 66 del 2010; c) violazione del principio di buona fede e del legittimo affidamento quanto alla irripetibilità delle relative somme, d) erroneità dei calcoli relative alle somme pretese dovute, comunque, al netto; e) prescrizione del diritto alla restituzione degli emolumenti in merito al periodo 2003-2007; f) eccezione di compensazione totale o parziale per maggior credito derivante da mancato percepimento degli adeguamenti stipendiali.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato la quale ha resistito alle domande con plurime deduzioni difensive contenute nella relazione della Croce Rossa, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per ne bis in idem per i ricorrenti Cerroni, Collura, Francabandiera e Milana.
A seguito della rinuncia dei ricorrenti all'istanza cautelare, dell'udienza pubblica dell'11.12.2020 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. In via preliminare va superata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per i ricorrenti Cerroni, Collura, Francabandiera e Milana non essendo stata dimostrata né risultando da verifiche d'ufficio la proposizione da parte di tali ricorrenti di altro ricorso avverso la medesima determinazione.
2. Nel merito, deve rilevarsi l'infondatezza del ricorso, come già affermato in altri numerosi precedenti della sezione da cui non vi è motivo di discostarsi.
In particolare il Collegio ritiene di far propria in ordine alle censure a), b), b.1), c) ed e) la motivazione espressa nella sentenza n. 8665/2019 di questo Tar (di cui il Consiglio di Stato con le ordinanze nn. 147 e 600/2020 ha rigettato le istanze di sospensione) (e cfr. nello stesso senso Tar Lazio n. 10716/2018 e Consiglio di Stato sent. n. 1834/2018).
"I ricorrenti insorgono avverso l'annullamento degli atti con cui sono state corrisposte somme a titolo di arretrati legati a promozioni ottenute con effetto retroattivo. Impugnano altresì i conseguenti atti di recupero delle somme già corrisposte.
Va rammentato che il Corpo Militare della CRI è un Corpo "ausiliario" delle FF.AA. (come espressamente recita l'art. 1 del R.D. n. 484 del 1936, oggi art. 1626 D.Lgs. n. 66 del 2010), così come il personale che vi presta servizio il quale " ...non appartiene alle Forze Armate o alle Forze di polizia dello Stato ... essendo, tra l'altro, personale non dello Stato, ma di un ente ...non facente parte integrante delle stesse" (Corte Cost. n. 273 del 1999) trattandosi di iscritti che volontariamente hanno aderito agli ideali di Croce Rossa e che "alimentano un "serbatoio di risorse umane" cui la Croce Rossa può attingere, volta per volta, per soddisfare le proprie necessità e bisogni ..." (TAR Napoli n. 4292/2012).
Sia in materia di trattamento giuridico che in materia di trattamento economico il personale militare della CRI è dotato di una propria normativa diversa da quella delle FF.AA.
Segnatamente viene in rilievo il trattamento economico, in ordine al quale l'art. 116 del R.D. n. 484 del 1936 aveva previsto che: "solo in tempo di guerra, il personale della Croce Rossa Italiana riceve lo stesso trattamento economico dei pari grado delle Forze Armate. In tempo di pace, quindi, ai dipendenti della Croce Rossa Italiana non è esteso in via automatica il trattamento economico del personale militare della Forze Armate che può essere invece attribuito in forza di appositi provvedimenti adottati dagli organi dell'ente. Ciò è stato chiarito dalla già nominata ordinanza n. 273/1999 della Corte Costituzionale, secondo cui l'adeguamento economico in favore del personale della Croce Rossa Italiana "non è assolutamente automatico ... ma è rimesso a provvedimenti degli organi dell'ente, che devono tenere conto delle indicazioni normative e dei principi propri dell'azione amministrativa ed in ogni caso sono tenuti e ponderare valutazioni delle particolarità organizzative e funzionali del Corpo militare della CRI ..." (TAR Roma n. 31/2014).
Con particolare riferimento alla decorrenza degli effetti economici in caso di promozione, gli artt. 131, 159 e 168 del R.D. n. 484 del 1936, prevedevano tassativamente che:
- per gli ufficiali: "Il maggiore stipendio, in caso di promozione, decorre dal 16 del mese se la data del decreto è compresa tra il 1 ed il 15, ovvero dal 1 del mese successivo se tale data è posteriore al 15 del mese, tranne che nel decreto ne sia fissata diversamente la decorrenza" (art. 131);
- per i marescialli: "la decorrenza degli stipendi per i marescialli è regolata come per gli ufficiali" (art. 159).
Ciò posto, le doglianze non appaiono tuttavia condivisibili.
Come emerge dal tenore testuale della norma, è prevista la possibilità che sul provvedimento di promozione possa essere stabilita una "decorrenza assegni", cioè una decorrenza economica, diversa dalla data del provvedimento stesso.
La CRI, all'esito dei pareri espressi dai Dicasteri vigilanti in ordine all'annosa problematica della decorrenza economica in caso di promozione al grado superiore, ha correttamente proceduto a corrispondere le competenze economiche a tutto il personale avanzato di grado (compresi i ricorrenti) a decorrere dalla data della promozione al grado superiore e non con effetto retroattivo ovvero a decorrere dalla data di maturazione dell'anzianità assoluta/giuridica.
Come ben evidenziato dagli organi di controllo, anche nella eventualità che sui provvedimenti di promozione fosse indicata una decorrenza economica retroattiva, questa avrebbe dovuto essere comunque motivata "in relazione a specifiche circostanze" e limitata a casi eccezionali.
In assenza di tali requisiti permane la regola generale per la quale "in caso di promozione al grado superiore, la paga del nuovo grado decorre dal giorno successivo a quello della data del brevetto di promozione"; così il Ministero della Sanità nel parere reso con nota prot. SVE.2/(...) del 16.06.2000, secondo cui "...la decorrenza dei nuovi stipendi sia quella della data del provvedimento di promozione".
Ne consegue che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, il criterio della decorrenza retroattiva delle promozioni - e dei relativi trattamenti economici - degli appartenenti al Corpo militare della CRI è illegittimo in quanto adottato in via generalizzata, per asserite esigenze di speditezza nell'espletamento delle relative procedure amministrativo - contabili.
Infatti, come risulta dall'avviso espresso dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica - Ragioneria Generale dello Stato - con nota 167112 del 28.7.99, detto criterio va considerato, in virtù delle disposizioni contenuto nel Regio Decreto succitato, quale eccezione da motivarsi adeguatamente in relazione a specifiche circostanze.
Va dunque rilevato che il nuovo trattamento economico deve decorrere dalla data di adozione del provvedimento di promozione"; in linea con quanto pure statuito dal Ministero dell'Economia e Finanze (parere reso con nota prot. (...) del 06.08.2002, secondo cui "...l'avviso espresso dal suddetto Dicastero è la sintesi condivisa dei pareri formulati dallo scrivente, dal Ministero della Difesa e dell'Avvocatura Generale dello Stato, non può che ribadirsi che il nuovo trattamento economico, in caso di promozione del personale militare ... deve decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento.
Lo stesso l'Organo ispettivo del M.E.F. (il S.I.Fi.P.) che, nella relazione redatta al termine della verifica amministrativo-contabile eseguita presso il Corpo Militare della CRI nel corso del 2008 (trasmessa anche all'attenzione della Procura della Corte dei Conti con nota del Ragioniere Generale dello Stato prot. n(...) del 9 giugno 2008 e con nota prot. n. (...) del 22 settembre 2008), ha rilevato, tra l'altro, l'illegittimità della prassi adottata in via generalizzata di far decorrere retroattivamente il trattamento economico delle promozioni, ovvero da una data anteriore alla data del provvedimento di promozione.
Così testualmente le pertinenti parti della citata relazione:
"6.10 "La decorrenza assegni" pag. 136 Relazione S.I.Fi.P. (già 5.2 pag. 17 dello Stralcio).
La verifica ha dato modo allo scrivente di appurare che nel tempo è invalsa la prassi generalizzata di riconoscere al personale promosso il trattamento economico dovuto con decorrenza retroattiva alla data di maturazione dell'anzianità assoluta.
La prassi, risalente nel tempo, è stata oggetto di diversi interventi censori dei Ministeri vigilanti che hanno ribadito a chiare lettere l'illegittimità di tale prassi ...i limiti entro cui fissare la decorrenza degli assegni (ovvero il riconoscimento degli effetti economici per la promozione al grado superiore) sono chiaramente fissati nello stesso R.D. n. 484 del 1936,
...Si ritiene, pertanto, che il criterio della decorrenza retroattiva delle promozioni -e dei relativi trattamenti economici- degli appartenenti al Corpo militare della CRI sia illegittimo in quanto adottato in via generalizzato ...";
6.10.2 "Osservazioni di sintesi" pag. 148 Relazione S.I. Fi.P. (già 5.2.1 pag. 27 dello Stralcio).
...1. Gli effetti economici del nuovo grado devono decorrere dalla data del provvedimento di promozione (decreto o brevetto che sia) indipendentemente dalla data di anzianità giuridica riconosciuta per il nuovo grado...
2. Non rappresenta una motivazione adeguata a riconoscere una decorrenza retroattiva del trattamento economico il ritardo con cui vengono aperti i quadri di avanzamento o il ritardo che caratterizza l'intero procedimento di avanzamento, ...come ha chiarito autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. ex multis Cons. di Stato, Sez. IV, 7 aprile 2007 n. 1970...)."
In sintesi, la CRI, adeguandosi, da una parte, ai pareri dei Dicasteri vigilanti, dall'altra, alle risultanze della verifica ispettiva condotta dal S.I.Fi.P. nel 2008, ha proceduta a corrispondere le competenze economiche al personale avanzato di grado a decorrere dalla data del provvedimento di promozione (brevetto per i Sottufficiali / Decreto per gli Ufficiali) come previsto dalla normativa e non più con effetto retroattivo, ovvero a decorrere dalla data di maturazione dell'anzianità assoluta / giuridica nel grado o dal giorno in cui si è concluso il procedimento di avanzamento.
4. Quanto ai restanti motivi di ricorso si osserva in sintesi che:
4.1. Con ordinanza n. 5191 del 1 dicembre 2017 il Consiglio di Stato, quarta sezione, ha così statuito:
"- l'art. 89, comma 2, R.D. n. 484 del 1936 esclude la possibilità di procedere a promozioni in assenza dei posti vacanti nei ruoli organici dei singoli gradi del personale di assistenza del corpo militare della CRI;
- in presenza di norme imperative che fissano con certezza i criteri sulla decorrenza economica in caso di promozione e che stabiliscono il principio da seguire nel dar corso agli avanzamenti, l'amministrazione mai avrebbe potuto porre in pagamento somme relative a periodi antecedenti la data di emissione del decreto (per gli Ufficiali) o del brevetto (per i Sottufficiali) di promozione, né procedere ad avanzamenti di grado in assenza di posti disponibili in organico;
- i contratti di transazione stipulati avevano ad oggetto un diritto inesistente;
- l'intervento in autotutela da parte dell'amministrazione sulla propria determinazione di addivenire alla stipulazione negoziale ha travolto il contratto a valle; in tale ipotesi l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede specifica motivazione (cfr., sulla "autoevidenza" delle ragioni che impongono l'esercizio dell'autotutela, a protezione di interessi sensibili dell'amministrazione, Ad. Plenaria n. 8/2017);
- la liquidazione e il recupero delle somme indebitamente corrisposte è un atto dovuto e costituisce il risultato di attività amministrativa meramente contabile priva di valenza provvedimentale;
- il solo temperamento ammesso è costituito dalla regola per cui le modalità di recupero non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle condizioni di vita del debitore;
- nella fattispecie vale la prescrizione decennale legata all'indebito oggettivo derivante dall'erronea corresponsione degli arretrati a fronte di un diritto inesistente degli odierni appellati (per tutti gli elencati principii, confronta le sentenze della sezione nn. 4118, 4119, 4120 e 4851 del 2017; nn. 750, 5009, 5010 e 5784 del 2015; cfr. anche i pareri della Sez. II nn. 2301/2016, 2352/2016 e 133/2017);
- è conseguentemente legittima anche la determinazione dell'ente, odierno appellante, con cui sono stati cancellati i residui passivi relativi agli arretrati contrattuali del personale militare di appartenenza (sentenza n. 4121/2017);
Considerato che analoghi principii sono stati applicati in sede cautelare (ordinanze della sez. IV, nn. 845, 846, 1226, 1227 e 1228, del 2015; nn. 1090, 1092 e 3535 del 2016)";
4.2. Con sentenza n. 2397 del 2 marzo 2018 la sezione terza quarter di questo TAR ha inoltre statuito che:
"A. Quanto alla sollevata eccezione di prescrizione ... "è consolidato in giurisprudenza il principio per cui il diritto alla repetitio indebiti da parte della p.a., a norma dell'art. 2946 cod. civ., è soggetto a prescrizione ordinaria decennale il cui termine decorre dal giorno in cui le somme sono state materialmente erogate (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 1993, nr. 294; Corte Conti, sez. giur. Veneto, 19 novembre 2009, nr. 782).
Più specificamente, l'azione di ripetizione di indebito ha come suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto o perché è venuto meno successivamente, a seguito ad esempio di annullamento.
È quanto avvenuto nella fattispecie de qua: risulta infatti incontestato tra le parti che l'erogazione delle somme è avvenuta in esecuzione dell'ordinanza nr. 470/2003, con la quale era stato disposto l'inquadramento nelle rispettive posizioni superiori, ai fini sia giuridici che economici, di militari che all'esito delle procedure di avanzamento a suo tempo espletate erano risultati semplicemente idonei ma non promossi; pertanto, a nulla vale il richiamo dell'appellante incidentale al periodo di servizio anteriore cui vanno formalmente imputati gli emolumenti indebitamente corrisposti, dovendosi avere riguardo unicamente al momento della loro materiale erogazione, verificatasi nel 2003, poiché è solo da tale momento che il diritto dell'Amministrazione alla restituzione avrebbe potuto essere fatto valere.
L'ordinanza che ha annullato l'erogazione delle somme è stata emanata nel 2013, e pertanto l'attività di ripetizione è certamente tempestiva rispetto al termine decennale prevista dall'art. 2946 cod. civ." (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2015, n. 675). Lo specifico motivo deve dunque essere rigettato;
B. Quanto alla violazione del principio di buona fede ... "per pacifica giurisprudenza ... la percezione degli emolumenti non dovuti da parte dei pubblici dipendenti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto - dovere di ripetere le relative somme, ai sensi dell'art. 2033 c.c., atteso che il recupero è atto dovuto, privo di valenza provvedimentale e costituisce il risultato di attività amministrativa, di verifica e di controllo, di spettanza di tutti gli uffici pubblici (ex multis, Cons. Stato, IV, 24.5.2007, n. 2651; 12.5.2006, n. 2679; 22.9.2005, nn. 4964 e n. 4983; T.A.R. Toscana, sez. I, 8.11.2004, n. 5465) non ostando a tale azione di recupero l'eventuale buona fede del dipendente pubblico la quale implica, al più, che l'esercizio del potere in questione sia temperato dalla necessità di fissare tempi e modalità di restituzione dell'indebito in modo non eccessivamente gravosi (Cons. Stato sez. V, 4 novembre 2014, n. 5435, id. sez. VI, 14 ottobre 2010, n. 7503) TAR Toscana, 1 dicembre 2015, n. 1614. Anche tale doglianza non può trovare ingresso in questa sede;
C. Quanto infine alla sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione dell'atto e dunque con specifico riguardo al ritenuto difetto di motivazione ed alla lamentata contraddittorietà dell'azione amministrativa, nonché alla violazione del principio del legittimo affidamento ... che "la doglianza in esame non è meritevole di accoglimento, dal momento che si trascura la decisiva circostanza che il ripensamento dell'amministrazione fa proprio, peraltro, il parere espresso dal MEF e considera la grave situazione economica nella quale versava l'ente rispetto agli obiettivi da conseguire anche a seguito della riforma contenuta nel D.Lgs. n. 178 del 2012. In definitiva, risultano adeguatamente evidenziati gli interessi pubblici che impongono l'adozione degli atti in questione comparati a quelli dei privati, che, nella inconfigurabilità di un diritto soggettivo al riguardo, sono legittimamente sacrificati nell'esercizio del potere discrezionale rimesso all'amministrazione.
Ancora, deve rilevarsi come l'o.c. 394/2012 con l'annullare le oo.cc. n. 470/2003 .....si limita ad operare un corretto reinquadramento giuridico delle posizioni degli originari ricorrenti, correggendone l'ordine di anzianità nei rispettivi ruoli con riposizionamento a partire dal 2000. Tanto in ragione del fatto che le citate oo.cc. del 2003 .....avevano disposto a loro favore un indebito avanzamento di grado, pur in assenza di posti vacanti nei singoli ruoli, a favore degli odierni appellati. Avanzamento chiaramente in contrasto con quanto disposto dall'art. 89, R.D. 10 febbraio 1936, n. 484, che realizza una condizione ex lege affinché il personale del ruolo normale possa essere promosso. Nella fattispecie, dunque, non si è al cospetto dell'esercizio in secondo grado di un potere discrezionale con il quale si intende rieditare il giudizio positivo sulla promozione, ma di una rideterminazione dell'efficacia temporale della promozione che è stabilita ex lege. In ragione, di ciò non si pone un problema di affidamento in capo al privato, giacché quest'ultimo era pienamente edotto della presenza di una condizione ex lege, né per le stesse ragioni, anche in considerazione del fatto che si tratta di una correzione che limita la retrodatazione fino al 2000, della distanza temporale con la quale la detta correzione è avvenuta. Allo stesso modo deve rilevarsi come in tutti gli atti in questione si pongano in luce le ragioni di interesse pubblico legate al danno erariale ed alla corretta tenuta del ruolo anche per evitare lesione degli interessi di terzi interessati, che non possono che essere prevalenti anche in forza del dettato normativo sull'interesse degli appellati a conservare un beneficio contra legem.
5. Quanto infine al mancato rispetto della disciplina civilistica in tema di transazione (art. 1965 c.c.), il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (cfr. decisione Sezione Quarta, 3 gennaio 2018, n. 37) ed in quella consultiva (parere 4 novembre 2016 n. 2301) ha così affermato:
"E' stato, d'altra parte, opportunamente rilevato come il fondamento giuridico della corresponsione ai militari delle somme arretrate deve individuarsi non già nei singoli atti di transazione stipulati con gli interessati, ma nei provvedimenti amministrativi autorizzativi delle transazioni stesse che di queste ne costituiscono il necessario presupposto e che possono costituire oggetto di annullamento in autotutela allorquando risultino illegittimamente emanate.. . . In definitiva . . . in presenza di norme imperative che fissano con certezza i criteri per l'indicazione sulla decorrenza economica in caso di promozione (artt. 131, 159 e 168 del R.D. n. 484 del 1936) e che stabiliscono il principio da seguire nel dar corso agli avanzamenti (art. 89 stesso R.D.), l'Amministrazione mai avrebbe potuto porre in pagamento somme relative a periodi antecedenti la data di emissione del decreto (per gli Ufficiali) o del brevetto (per i Sottufficiali) di promozione, né procedere ad avanzamenti di grado in assenza di posti disponibili in organico".
Alle considerazioni innanzi riportate, occorre ulteriormente aggiungere:
- quanto alla disciplina civilistica del contratto di transazione, lo stesso può avere ad oggetto solo diritti dei quali le parti abbiano la capacità di disporre (art. 1966 c.c.), e tali non possono essere considerate le posizioni giuridiche della pubblica amministrazione conformate da norme imperative;
- più in generale, la Pubblica Amministrazione può sempre agire unilateralmente sull'accordo (anche a contenuto patrimoniale) stipulato con un privato, collegato ad un provvedimento amministrativo o sottoscritto in sostituzione di questo, tutte le volte in cui lo richiedano esigenze di interesse pubblico, per la cura del quale essa conserva sempre posizioni di supremazia (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2017 n. 2256 e ulteriore giurisprudenza ivi richiamata)".
Da quanto sopra complessivamente riportato consegue dunque il rigetto, altresì, di tale specifica censura".
3. È parimenti infondato il motivo (b. 2) di violazione dell'art. 860 del D.Lgs. n. 66 del 2010.
La disposizione, che limita la rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, è inserita nel libro IV del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), rivolto esclusivamente al personale delle Forze Armate, mentre nel libro V del C.O.M. è contenuta la disciplina specifica relativa al personale militare ausiliario della CRI per la quale è previsto all'art. 1700 del d.lgs. cit. che "...Non possono aver luogo promozioni nel personale di assistenza del ruolo normale se non vi sono posti vacanti nei ruoli organici dei singoli gradi".
Dunque, proprio il rispetto di tale norma imponeva alla CRI di annullare le promozioni di grado poste in essere sulla base dell'OC n. 470/2003 in favore degli idonei non promossi per mancanza di posti in organico (cfr. sent. Tar Lazio n. 4262/17, non appellata).
4. Quanto alla censura di erroneità dei conteggi è formulata in via cumulativa per tutti i ricorrenti ed in via assolutamente generica e non consente, pertanto, di affermarne la fondatezza.
Diversamente il ricorso impone una precisazione per la doglianza di richiesta illegittima delle somme al lordo essendo in proposito costante la giurisprudenza nell'affermare che il recupero di somme indebite debba avvenire al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, non essendo mai entrate nella sfera patrimoniale dell'accipiens (v. per tutte Cons. St. 5343/2019).
L'amministrazione ha, però, chiarito di provvedere da tempo nel senso indicato dal G.A. e, dunque, di riconoscere un controcredito in caso di pagamento in unica soluzione o in caso di rateizzazione di procedere alle trattenute in bista paga al netto delle ritenute debitamente calcolate.
5. Quanto al motivo sub e) relativa alla eccezione di compensazione di taluni dei ricorrenti deve osservarsi che nessuno di essi allega un proprio credito certo, liquido ed esigibile, bensì spettanze legate a riconoscimento giudiziale che, piuttosto, è stato denegato con la sentenza di questo Tribunale n. 10675/2014 (non riformata).
Va, altresì, aggiunto che eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili ove sussistenti in capo a ciascun dipendente non inficiano la legittimità del provvedimento di ripetizione e possono essere fatti valere in sede di spontaneo adempimento/esecuzione.
6. In ragione degli accadimenti contrattuali e provvedimentali antecedenti all'impugnato annullamento, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando nel ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, salvo quanto precisato in motivazione circa il recupero degli importi al netto;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore
13-02-2021 14:08
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