Il trasferimento temporaneo dei militari.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 07/01/2021, n. 223
Il trasferimento temporaneo dei lavoratori dipendenti delle PA con figli fino a tre anni di età, di cui all'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 - finalizzato alla tutela di valori costituzionali di rango primario, legati alla promozione della famiglia ed al diritto-dovere di provvedere alla cura dei figli - si estende anche al personale delle Forze armate, benché tale personale non sia testualmente riconducibile alla categoria dei lavoratori appartenenti alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. A quest'ultimo riguardo, peraltro, l'art. 1493, comma 1, del codice dell'ordinamento militare (approvato con il decreto legislativo n. 66 del 2010) delinea i limiti di tale estensione, sancendo che "la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità" si applica al personale militare femminile e maschile "tenendo conto del particolare stato rivestito". (Accoglie il ricorso.)
23-01-2021 16:37
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