L'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati all'arruolamento delle Forze Armate è caratterizzato dal fatto di essere riferito a un determinato momento (quello dell'espletamento delle visite medico - legali previste dal bando di concorso) che assume un caratteristico rilievo esclusivo, nel senso della sua sostanziale irripetibilità anche al fine di non violare il principio della par condicio dei concorrenti.
Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 12-10-2021) 23-11-2021, n. 7847
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8845 del 2019, proposto dal Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Castorino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente giudizio di inidoneità ed esclusione da concorso
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021 il Cons. Carla Ciuffetti;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con un unico motivo di gravame, rubricato "violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 903 del 1983 e ss.mm.ii. nonché del bando di concorso - erronea valutazione degli atti di causa - invasione della sfera discrezionale dell'amministrazione - omessa motivazione", l'Amministrazione appellante avversa la sentenza in epigrafe, che ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti presentati dall'interessato per l'annullamento degli atti del concorso pubblico per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 18 maggio 2017, dal quale era stato escluso per carenza dei requisiti psico-fisici.
Tale decisione - assunta dal Tar previa disposizione, con ordinanza n. -OMISSIS-, di una verificazione ad opera della Commissione sanitaria d'appello presso il Servizio Sanitario Aeronautica Militare, - sostanzierebbe un'invasione della sfera discrezionale dell'Amministrazione, in violazione dei principi tempus regit actum e di tutela della par condicio dei candidati, che erano stati sottoposti in sede concorsuale alla verifica del possesso dei requisiti psico-fisici, attraverso un accertamento clinico generale, prove strumentali e di laboratorio e valutazioni di tipo psico-diagnostico e psichiatrico effettuate da un centro specializzato.
Nel procedimento di primo grado sarebbero rimasti indimostrati eventuali sintomi di palese irragionevolezza o di errata valutazione dei presupposti di fatto nel giudizio espresso dalla commissione di valutazione, che avrebbero potuto consentire il sindacato da parte del giudice amministrativo e dell'organo di verificazione. Quanto a quest'ultimo, la verificazione sarebbe stata svolta a distanza di molto tempo dalla data di svolgimento della visita in sede concorsuale e, comunque, il medesimo organo non sarebbe stato a conoscenza di tutti i parametri seguiti ai fini del concorso in questione "non avendo sottoposto ad analoga visita gli altri candidati selezionati per di più trattandosi di un Organismo dell'Aeronautica Militare sicuramente ed indiscutibilmente dotato di professionalità in campo però affatto diverso rispetto a quello tipico e specifico delle Forze di Polizia".
2. L'appellato, costituito in giudizio con atto depositato in data 26 novembre 2019, ha chiesto il rigetto dell'appello.
3. In sede cautelare l'istanza dell'Amministrazione di sospensione degli effetti della sentenza in epigrafe è stata accolta, "considerato che, secondo il consolidato indirizzo della Sezione, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati all'arruolamento delle Forze Armate è caratterizzato dal fatto di essere riferito a un determinato momento (quello dell'espletamento delle visite medico - legali previste dal bando di concorso) che assume un caratteristico rilievo esclusivo, nel senso della sua sostanziale irripetibilità anche al fine di non violare il principio della par condicio dei concorrenti; ritenuto peraltro che, ai fini della trattazione del merito, sia necessario acquisire dall'amministrazione appellante tutta la documentazione relativa agli accertamenti svolti (test, colloquio, scheda medica, verbali etcc)" (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2019, 5964).
4. La causa, chiamata all'udienza del 12 ottobre 2021, è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio osserva che, proprio in relazione allo stesso concorso, questa Sezione ha avuto modo di ribadire l'indirizzo del Consiglio, che si condivide, che esclude "che le verifiche di carattere psico-fisico, così come gli accertamenti attitudinali siano suscettibili (laddove non si sostanzino in indagini, il cui esito sia rappresentato dalla concreta misurabilità di puntuali presupposti idoneativi, peraltro suscettibile di reiterabilità a parità di condizioni) di ripetibilità fuori dal contesto concorsuale, comprensivo dello stress prestazionale in esso insito; e ciò, in quanto nell'ambito di un diverso contesto, anche emotivo, il loro esito può fisiologicamente divergere, con conseguente totale vanificazione di esse" (Cons. Stato, sez. II, 1 settembre 2021, n. 6175; in termini, cfr. sez. II, 14 settembre 2021, n. 6285). Ciò, anche qualora tali verifiche siano espresse da organismi sanitari pubblici e quand'anche militari ma "diversi da quelli istituzionalmente competenti, salvo che i giudizi delle speciali commissioni non siano affetti da abnormità (cfr., relativamente a reclutamenti nella Polizia di Stato, Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2020 n. 3015; nonché Sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 117, riguardante una fattispecie di esclusione per inidoneità derivante dalla carenza dei requisiti fisici per indice di massa grassa superiore rispetto al valore massimo consentito; e, con riferimento ai reclutamenti nelle Forze Armate e nelle Forze di polizia ad ordinamento militare, Cons. Stato, Sez. IV, nn. 1720 del 2020, 5843 del 2018, 5615 del 2017, 4038 del 2016 e 2870 del 2016)", non solo in ragione della "peculiare preparazione ed esperienza tecnica del personale medico della Polizia di Stato", ma anche della finalità degli accertamenti svolti in sede concorsuale "di verificare la capacità e la modalità di reazione del candidato nella situazione data, necessariamente comprensiva dello stress prestazionale da prova concorsuale, che risulta essenziale per l'effettuazione di un credibile giudizio prognostico anche in ordine all'attitudine del candidato alla futura corretta gestione, soprattutto nelle situazioni di pericolo di vita propria o altrui, dell'armamento individuale di cui in servizio sarà costantemente munito; nonché nella possibilità, evidentemente inaccettabile rispetto a un ambito concorsuale, che la condizione psico-fisica o psico-attitudinale oggetto di indagine possa subire modificazioni, sia per il decorso del tempo, sia per il diverso contesto, anche emotivo, in cui necessariamente si svolgerebbe la reiterazione della prova, non essendo per essa predicabile, come per altri requisiti fisici oggettivi e immutabili (quali per es. l'altezza), una perdurante invarianza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 settembre 2020, n. 5536 e 20 luglio 2020, n. 4641)".
Alla luce di tale orientamento, al quale il Collegio intende dare continuità, deve valutarsi la scelta del primo giudice di disporre la verificazione. A tal fine va rilevato che, nelle premesse dell'ordinanza n. -OMISSIS- la disposizione della verificazione veniva motivata in relazione alla circostanza che il ricorrente aveva contestato "la sussistenza degli stessi presupposti a base del giudizio di inidoneità, giusta certificazione medica proveniente da struttura sanitaria pubblica, depositata in atti". In proposito si nota che il certificato allegato dal ricorrente, redatto a mano su carta intestata A. -OMISSIS-, Dipartimento di salute mentale, è privo di: timbrature relative all'identità e alla specializzazione del medico redigente; indicazioni delle metodiche seguite per l'esame del ricorrente, salvo il riferimento ad un colloquio dal quale non sarebbe emerso quanto riscontrato in sede concorsuale. Si osserva inoltre che, dalla stessa ordinanza n. -OMISSIS-, non risulta che fosse stato svolto un preliminare vaglio in termini di attendibilità della documentazione allegata dal ricorrente, anche alla luce delle tecniche di valutazione seguite in sede concorsuale. In merito, va registrato l'orientamento del Consiglio, espresso con riferimento a fattispecie analoghe, secondo il quale la scelta di disporre una verificazione postula che sia previamente sottoposta ad analisi critica "l'attendibilità del giudizio di non idoneità e, quindi, la sussistenza stessa dei presupposti necessari per dare ingresso al mezzo istruttorio (…) tenuto conto delle censure articolate in ricorso e delle prove assolte dall'istante" (Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2021, n. 4793) o, almeno di principi di prova eventualmente forniti.
Venendo ai risultati della verificazione, il Tar ha considerato che essa era stata svolta "in ragione delle regole di bando e delle tecniche proprie" e che la commissione incaricata aveva reso un giudizio diagnostico di "insussistenza dei presupposti su cui è fondata la predetta inidoneità": perciò, secondo il primo giudice, il giudizio della commissione di valutazione in sede concorsuale doveva "ritenersi viziato per difetto istruttorio e dei presupposti".
In proposito, si deve evidenziare non solo che l'organo della verificazione ha svolto l'accertamento sanitario dopo quasi sei mesi dalla valutazione effettuata in sede concorsuale, ma che la relazione di verificazione - che rappresenta la negatività dell'obiettività psichiatrica e la mancanza di tratti patologici della personalità del ricorrente - conclude per l'insussistenza dei presupposti su cui era fondato il giudizio concorsuale di inidoneità senza una previa attestazione della piena corrispondenza degli esami svolti con quelli effettuati in sede concorsuale. La valutazione espressa dall'organo di verificazione, fondata sull'attualità ("allo stato attuale non emergono alterazioni"), non reca alcuna considerazione da cui possa trarsi che l'impugnato giudizio di esclusione possa essere stato il frutto di un travisamento o della scelta di tecniche, metodi o strumenti inattendibili o di un'errata interpretazione dei risultati conseguiti alla loro utilizzazione, circostanze che, alla luce dei richiamati indirizzi giurisprudenziali, avrebbero potuto portare a ritenerlo irrimediabilmente viziato. Così che il giudizio della commissione di verificazione, al quale il Tar ha fatto riferimento, sostanzia una nuova valutazione dell'idoneità del candidato, effettuata al di fuori di quella stessa sede concorsuale che sola assicura parità di condizioni tra i concorrenti, che mette in luce l'assenza nell'attualità dei presupposti su cui si era fondata l'inidoneità. Da esso non emergono sintomi di inattendibilità della valutazione effettuata in sede concorsuale, ai quali, del resto, non vi è alcun riferimento nella sentenza gravata, che si limita rilevare che, nelle conclusioni del verificatore, non erano riscontrabili evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà e irragionevolezza, solo in ragione della qualificata composizione della commissione di verificazione e dei criteri di svolgimento della verificazione indicati nell'ordinanza.
6. Quanto sopra esposto porta dunque il Collegio a ritenere fondato l'appello che deve essere perciò accolto.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Italo Volpe, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore
28-11-2021 13:49
Richiedi una Consulenza