La sanzione espulsiva è ritenuta legittima al cospetto di condotte da parte del militare che vanno a configurare la violazione dei doveri inerenti allo status proprio dei militari, specie se il soggetto sia investito di funzioni di polizia.
T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 03/06/2021, n. 1370
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riziero Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e sede in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
della determinazione della direzione generale per il personale militare del 29.11.2018 notificata 06.12.2018 con cui:
" … nei riguardi del Carabinieri Scelto, Ruolo Forestale, dell'Arma dei Carabinieri, -OMISSIS-, n. a Rieti il -OMISSIS-, è disposta, a decorrere dalla data del presente provvedimento, la sanzione della "perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari" ai sensi degli articoli 861, comma primo, lettera d) e 867, comma sesto, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e per l'effetto, il predetto militare cessa dal servizio permanente e viene iscritto d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado, ai sensi degli articoli 923, comma primo, lettera i) e 861, comma quarto, del richiamato D.Lgs. n. 66 del 2010…";
- tutti gli atti presupposti ivi compresa la nota n.-OMISSIS-datata 4 giugno 2018 con cui il Vicecomandante Generale dell'Arma dei Carabinieri non approvando l'intendimento del Comandante della Regione Carabinieri Forestale -OMISSIS- proponeva il deferimento del -OMISSIS- al giudizio di una Commissione di Disciplina ai sensi degli artt. 1375 e 1377, quarto comma, del D.L. 15 marzo 2010, n. 66.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del 7 aprile 2021, celebrata ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'art. 6 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, la relazione del dott. Alberto Di Mario, e trattenuta la causa in decisione come da verbale;
Svolgimento del processo
1. Il ricorrente, Carabiniere in servizio all'epoca dei fatti presso la -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento di rimozione per motivi disciplinari, conseguente ad un episodio in cui è stato sorpreso da pattuglia della Guardia di Finanza nell'atto di ricevere sostanza stupefacente.
Contro i suddetti atti ha sollevato i seguenti motivi di impugnazione.
1) Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti - difetto e/o contraddittorietà della motivazione; difetto di istruttoria; illogicità; perplessità; irragionevolezza; ingiustizia manifesta; violazione degli artt.1377, comma 2) e 1389 lett. B) D.L. n. 66 del 2010.
Il ricorrente denuncia che il delegato del Ministro della Difesa, pur potendo, ai sensi dell'art.1377 comma IV^, D.L. n. 66 del 2010 "… sempre disporre, all'esito dell'inchiesta formale, il deferimento del militare a una commissione di disciplina…" , aveva l'obbligo di motivare accuratamente il proprio antitetico opinamento rispetto alla diversa e più favorevole proposta qualificata dell'Ufficiale inquirente, resa all'esito della inchiesta da esso stesso condotta.
In secondo luogo il ricorrente sostiene che il Ministero, prima ancora di condividere l'immotivato secco responso della Commissione Disciplinare avrebbe dovuto, nel rispetto del principio di ragionevolezza che deve necessariamente presiedere al sistema normativo e regolamentare del Codice dell'Ordinamento Militare, applicare il principio di opportunità sancito dall'art. 1389 lett.b) D.L. n. 66 del 2010 e, conseguentemente disporre, quantomeno, "… la convocazione di una diversa commissione di disciplina, ai sensi dell'articolo 1387…".
2) Eccesso di potere per difetto di proporzionalità e ragionevolezza.
Il ricorrente denuncia che a fronte di un isolato episodio di "detenzione per uso personale di sostanza stupefacente" l'amministrazione ha inflitto la massima sanzione disciplinare della "perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari" omettendo di tenere nel dovuto conto che: a) il fatto non ha avuto alcun rilievo penale; b) l'accertata detenzione della modica quantità della sostanza stupefacente per uso esclusivamente personale non è nemmeno riconducibile ad un diretto procacciamento illecito, dovendosi presuntivamente farsi rientrare nell'ambito della mera occasionalità e dell'uso isolato della sostanza.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All'udienza del 7 aprile 2021, svoltasi da remoto, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1 Il motivo è infondato nella parte in cui afferma che il Ministro abbia un onere di motivazione rafforzata quando deferisce alla Commissione di disciplina in contrasto con la proposta dell'autorità che ha disposto l'inchiesta formale, in quanto l'art. 1377 c. 4 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 stabilisce che il Ministro "può sempre disporre… il deferimento del militare ad una commissione di disciplina".
In merito il Collegio ritiene che affermare l'esistenza di un onere di motivazione che investa non solo la condotta dell'incolpato ma anche le ragioni per cui si è discostato dalla proposta dell'ufficiale inquirente finirebbe per minare dalle fondamenta il procedimento disciplinare, comportandone sostanzialmente l'onere di rinnovazione totale, in contrasto sia con il principio di conservazione degli atti giuridici sia con inversione del grado e delle funzioni svolte dall'ufficiale inquirente e dal Ministro o suo delegato nel procedimento. L'ufficiale inquirente, infatti, svolge solo funzioni preparatorie ed istruttorie nel procedimento, mentre il titolare del potere sanzionatorio resta il Ministro, con la conseguenza che le valutazioni in merito alla gravità dei fatti non possono che essere imputate direttamente ed esclusivamente al Ministro e non alla struttura amministrativa, come risulta chiaramente dal fatto che la norma citata utilizza l'avverbio "sempre", per indicare che il Ministro resta il titolare esclusivo del potere sanzionatorio. A conferma di ciò vi è il fatto che i funzionari incaricati delle indagini operano sotto i suoi ordini, come desumibile chiaramente dall'ordine di inchiesta formale. Ne consegue che la proposta dell'ufficiale inquirente non può ritenersi un atto vincolante per il Ministro.
1.2 Anche il secondo profilo di impugnazione, con il quale il ricorrente contesta la mancata convocazione di una diversa commissione di disciplina, ai sensi dell'articolo 1387 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è infondato.
Come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Piemonte, I, 04/08/2017 n. 934) al quale il Collegio si conforma "interpretando la norma nel senso che, allorché l'Autorità competente sia orientata a comminare la rimozione del grado o la cessazione dalla ferma o dalla rafferma essa deve sempre ordinare un secondo procedimento innanzi ad una commissione di disciplina in diversa composizione, anche quando la prima commissione si sia già espressa a favore della massima sanzione, si crea una duplicazione di tale fase procedimentale, la quale duplicazione, pur costituendo una cautela rispetto alla massima sanzione disciplinare, rischia di allungare i tempi del procedimento oltre i termini massimi. Si deve inoltre considerare che nessuna norma fa espresso divieto al titolare della potestà sanzionatoria di comminare una delle massime sanzioni di stato nel caso in cui la seconda commissione disciplina si pronunci in senso contrario: di guisa che al postutto non si comprende quale utilità possa avere una duplicazione del giudizio innanzi la commissione di disciplina, se non è previsto che almeno il parere della seconda commissione sia vincolante. Il Collegio ritiene pertanto che la convocazione della commissione di disciplina in formazione diversa sia necessaria ed obbligatoria solo quando la prima si sia espressa in senso contrario alla autorità titolare della potestà sanzionatoria e quindi in senso contrario alla rimozione del grado o alla cessazione della ferma o rafferma".
Nel caso di specie non esiste differenza di vedute tra la Commissione di disciplina ed il Ministro per cui non occorreva la nomina di una nuova Commissione di disciplina per confermare quanto la Commissione in carica ed il Ministro avevano espresso.
2. Anche il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza nella sanzione, è infondato.
La giurisprudenza (da ultimo TAR Lazio, Roma, I, 28/05/2021 n. 6323) ha chiarito che la valutazione circa il rilievo e la gravità dell'infrazione disciplinare commessa dal militare è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione, la quale, attraverso la commissione di disciplina, esprime un giudizio non sindacabile nel merito, ma soltanto in sede di legittimità nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell'istruttoria (Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5700, Sez. II, 15 maggio 2020, n. 3112).
Inoltre la giurisprudenza (da ultimo Cons. Stato, IV, 22/03/2021 n. 2428) ha affermato che la sanzione espulsiva è costantemente ritenuta legittima al cospetto di condotte che denotano la violazione dei doveri inerenti allo status di militare, specie se investito di funzioni di polizia: cfr. Cons. Stato, Sez. II, 15 maggio 2020, n. 3112 e Sez. IV, 3 ottobre 2018, n.5684 e 8 marzo 2017, n.1086 in fattispecie relative alla detenzione per uso personale e consumo di sostanze stupefacenti).
Nel caso di specie la sanzione espulsiva è affatto proporzionata in quanto correlata a fatto di obiettiva gravità denotante la violazione degli elementari doveri di un militare appartenente a forza armata investita di compiti di polizia e all'innegabile valenza negativa della condotta addebitata, che si pone in radicale contrasto con i doveri incombenti su un militare, arreca insuperabile vulnus al rapporto fiduciario che costituisce il sostrato ineliminabile del rapporto di servizio, e reca grave pregiudizio all'immagine e al prestigio dell'Arma dei carabinieri. Nel caso di specie poi l'uso saltuario od occasionale di sostanza stupefacente è contraddetto dal fatto che dagli atti risulta che il ricorrente è in cura presso il S.E.R.T. della A.D.R., fatto indice di una situazione di dipendenza.
3. In definitiva il ricorso va respinto.
4. Le spese del giudizio, tenuto conto della situazione del ricorrente e della natura dell'interesse azionato, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 7 aprile 2021, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'art. 6 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Referendario
03-10-2021 18:15
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