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Sentenza

La violazione sul riparto della competenza integra un difetto di giurisdizione, ...
La violazione sul riparto della competenza integra un difetto di giurisdizione, deducibile o rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, in applicazione dell'art. 20 c.p.p.
Informazione provvisoria n. 19. In caso di connessione tra un reato militare e un reato comune più grave, la questione di riparto di cui all'art. 13, comma 2, c.p.p., soggiace alla disciplina, ex art. 21, comma 3, c.p.p., della rilevabilità o deducibilità a pena di decadenza solo prima dell'udienza preliminare o, in sua mancanza, entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p., ovvero sia invece rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, in applicazione dell'art. 20 c.p.p.?

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, sostiene che, poiché il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare attiene alla giurisdizione e non alla competenza in conformità all'art. 103, comma 3, Cost., anche il precetto integrativo relativo alla connessione fra reati militari e reati comuni si inquadra in questo stesso riparto, con la conseguenza che la sua violazione integra un difetto di giurisdizione, deducibile o rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, in applicazione dell'art. 20 c.p.p.
Avv. Antonino Sugamele

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