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Sentenza

Le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento per la promozione al grad...
Le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento per la promozione al grado superiore degli ufficiali sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 04/02/2021, n. 1479
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonelli, Matteo Michele Angiò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Maria Antonelli in Roma, piazza Gondar, 22;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'esito del giudizio di avanzamento per il 2017 dei Tenenti Colonnelli del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento prot. n. MD GMIL (...) d.d. 10 agosto 2017, notificato id. 6 dicembre 2017, del Ministero della Difesa - D.G.P.M. - II Reparto - 4 Divisione, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il verbale della C.S.A. e le sottostanti motivazioni;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20122018:

dell'esito del giudizio di avanzamento per il 2017 dei Tenenti Colonnelli del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento prot. n. MD GMIL (...) d.d. 10 agosto 2017, notificato id. 6 dicembre 2017, del Ministero della Difesa - D.G.P.M. - II Reparto - 4 Divisione, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il verbale della C.S.A. e le sottostanti motivazioni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2021 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

Con ricorso introduttivo notificato il 16 gennaio 2018 e depositato il 31 gennaio 2018, parte ricorrente ha impugnato i risultati del giudizio di avanzamento per l'anno 2017 dei Tenenti Colonnelli del Ruolo Tecnico Logistico dell'Arma dei Carabinieri, nonché la relativa graduatoria all'interno della quale non si collocava in posizione utile.

Ha formulato i seguenti rubricati motivo di ricorso:

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1058, 1060 e 1071 del D.Lgs. n. 66 del 2010 e dei criteri indicati nel libro quarto, titolo VII capo I del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - Sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici:

II) Violazione delle disposizioni di legge soprarichiamate con particolare riferimento all'eccesso di potere per disparità di trattamento.

In particolare il ricorrente, ritenendo di essere in possesso di tutte le qualifiche necessarie per l'avanzamento, lamenta l'illegittimità del provvedimento nella parte in cui sarebbe stato adottato un metro di giustizio particolarmente riduttivo, anche a confronto con altro candidato, evocato in giudizio come controinteressato, collocatosi in posizione utile per conseguire l'avanzamento, che non vanterebbe, a differenza del ricorrente, alcun encomio od elogio e annovererebbe una sola missione all'estero in Bosnia, né avrebbe alcuna varietà di incarichi e non avrebbe frequentato la Scuola di Guerra.

L'amministrazione si è costituita in giudizio il 31 maggio 2018, resistendo al ricorso.

Parte ricorrente, a seguito della documentazione depositata dall'Amministrazione in giudizio, con ricorso notificato l'11 dicembre 2018 e depositato il 20 dicembre 2018, ha proposto motivi aggiunti a sostegno del gravame, riportando elementi di comparazione con il controinteressato relativamente agli encomi e riconoscimenti ricevuti dal ricorrente e riproponendo il motivo di ricorso relativo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1058, 1060 e 1071 del D.Lgs. n. 66 del 2010 e dei criteri indicati nel libro quarto, titolo vii, capo i del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - Sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici.
Motivi della decisione

1) Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti si palesano infondati per le ragioni che seguono.

2) Con il primo motivo del ricorso introduttivo parte ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1032, 1058, 1060 e 1071 del D.Lgs. n. 66 del 2010 e dei criteri indicati nel libro quarto, titolo VII, capo I del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 - con riferimento al curriculum complessivo del candidato, il quale sarebbe stato valutato con un metro di giudizio troppo restrittivo, in sostanza rilevando un eccesso di potere in senso assoluto. Nel secondo motivo di ricorso introduttivo e, più in particolare, nel ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha denunciato che il metro di giudizio adottato dalla C.S.A. non sarebbe stato uniforme, come nello specifico sarebbe dimostrato dal confronto con il controinteressato, deducendo un eccesso di potere in senso relativo.

Il Collegio ritiene utile ricordare, in via preliminare e in punto di diritto, che il giudizio espresso dalla Commissione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali costituisce una valutazione di merito insindacabile dal giudice amministrativo, se non entro limiti molto ristretti.

Come più volte affermato in giurisprudenza, il sistema di promozione per gli Ufficiali delle Forze Armate è caratterizzato da una valutazione in assoluto per ciascuno dei partecipanti, le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento per la promozione al grado superiore sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare.

Pertanto il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è assai limitato, poichè

la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3146; TAR Lazio, Sez. I bis, 5 gennaio 2012, n. 134).

In definitiva, quanto può essere domandato al giudice amministrativo è limitato all'accertamento di una palese incoerenza e non omogeneità dei requisiti persi nel loro insieme determinato da un errore nell'acquisizione dei fatti determinati oppure da un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, anche con riferimento ai diversi candidati. Il Collegio non può sostituire propri criteri di valutazione a quelli utilizzati dall'Amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5505; TAR Lazio, Sez. I, 9 aprile 1997, n. 555).

In altre parole, l'incoerenza della valutazione deve emergere dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza.

3) Per quanto riguarda le cesure di eccesso di potere in senso assoluto, il ricorrente ha ripercorso il proprio curriculum mediante un'elencazione delle voci: studi e formazione militare, incarichi ricoperti, onorificenze ed elogi riportati.

Ebbene, a detta dell'istante, dal solo elenco degli elementi salienti della carriera del candidato, risulterebbe evidente l'ingiustizia e la non giustificabilità della valutazione operata dalla Commissione.

Le censure non possono ritenersi fondate.

Nell'ambito della mancata iscrizione in quadro di un ufficiale, la censura di eccesso di potere in senso assoluto presuppone, infatti, una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, di applicazione ed in quelli successivi di aggiornamento professionale), ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento (Cons. Stato Sez. IV, 22.11.2006, n. 6847; Cons. Stato Sez. IV, 1.3.2006, n. 1008), di modo che i sintomi di tale vizio potrebbero cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell'intera carriera dell'ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio attribuito del tutto inadeguato. In ogni caso il vizio di eccesso di potere in senso assoluto, non è automaticamente riscontrabile sulla base del mero apprezzamento della eccellenza dei precedenti di carriera, poiché il giudizio di avanzamento a scelta comprende una valutazione estesa a numerosi fattori di apprezzamento che non consente di attribuire al possesso di certi requisiti automatiche aspettative di progressione in carriera (Cons. Stato Sez. IV, 01/03/2006, n. 1008). Non ricorre, quindi, il vizio di eccesso di potere in senso assoluto nel caso in cui l'ufficiale non abbia sempre ottenuto le massime aggettivazioni possibili nelle schede valutative, non risultando che sia sempre arrivato primo nei corsi ed abbia conseguito giudizi non apicali (Cons. Stato Sez. IV, 12/12/2005, n. 7037).

Con riferimento al caso di specie, ad avviso del Collegio, la censura si palesa generica e non dimostrata, non ravvisandosi nel giudizio della Commissione macroscopici ed evidenti elementi di irragionevolezza o arbitrarietà.

D'altronde, oltre alla mera elencazione di elementi curriculari, l'odierno ricorrente non spiega in modo specifico secondo quali criteri si possa supporre una illegittimità del giudizio di valutazione impugnato, nei termini sopra enucleati, né i titoli vanati dal ricorrente sono tali da far risultare manifestamente inadeguati i punteggi attribuiti.

Infatti, come dall'Amministrazione indicato nelle sue memorie difensive, l'iter formativo iniziale (Corso per Allievi Ufficiali di Complemento e Corso Applicativo) e al Corso di Stato Maggiore non ha riportato risultati di assoluta eccezionalità, non risultando tra i primissimi classificati e, anzi, nel corso di Stato Maggiore risultando 199 su 230. In diverse schede valutative, pur conclusesi con l'attribuzione della massima qualifica di "eccellente", non ha ottenuto le più elevate aggettivazioni interne possibili e, inoltre, ha fatto registrare diverse flessioni di rendimento evinte dall'oscillazione delle espressioni elogiative aggiuntive alla qualifica finale.

La censura di eccesso di potere in senso assoluto dedotta dal ricorrente è nel suo complesso priva di pregio e va, pertanto, disattesa.

4) Infondate risultano, altresì, le censure formulate sia nel ricorso introduttivo che in quello per motivi aggiunti afferenti al vizio di eccesso di potere in senso relativo.

Parte ricorrente ha dedotto al riguardo che, fronte dei numerosi e lusinghieri encomi ottenuti da lui ottenuti nel corso della sua carriera, il controinteressato - il quale è risultato iscritto al quadro di avanzamento ed è dunque stato promosso - non vanterebbe alcun encomio od elogio. Inoltre, a fronte delle numerose missioni all'estero del ricorrente anche in contesti pericolosi (in realtà nemmeno ben specificate nel corpus del ricorso), il controinteressato annovererebbe una sola missione all'estero in Bosnia, peraltro in un teatro operativo non impegnativo. Inoltre il controinteressato, a differenza del ricorrente, non avrebbe alcuna varietà di incarichi svolti nel corso della sua carriera e non avrebbe frequentato la Scuola di Guerra.

In via generale è opportuno ribadire che la promozione a scelta degli Ufficiali, disciplinata dal D.Lgs. n. 66 del 2010 del Codice dell'ordinamento militare, è caratterizzata da una valutazione in assoluto per ciascuno dei partecipanti, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo che ne determina il posizionamento in graduatoria, e non da una comparazione tra i candidati; conseguentemente, l'iscrizione nel quadro di avanzamento deve essere valutata in base alla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli e non dall'esame comparativo dei singoli Ufficiali (TAR Lazio, Sez. I bis, 5 febbraio 2018, n. 1427; Cons. Stato, IV Sez., 23 ottobre 2017, n. 4860); tale sistema è stato ritenuto conforme ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

In questo senso, le valutazioni compiute dalle Commissioni superiori di avanzamento in sede di giudizio di avanzamento non si risolvono nella mera risultanza aritmetica dei titoli e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità (definibili solo mediante sfumate analisi di merito) e, per conseguenza, anche la valutazione giudiziale non può essere atomistica e parcellizzata, ma deve essere globale e complessiva, di modo che la rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali sono sempre accertate in concreto. Pertanto, la cognizione del giudice amministrativo non può che essere limitata ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla Commissione, nel contesto di una valutazione caratterizzata da una elevata discrezionalità, riferendosi la stessa di regola ad ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, le cui qualità sono quindi definibili esclusivamente attraverso sfumatissime analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive caratteristiche, ossia una ponderazione che non si arresta alla semplice stima del numero e qualità dei titoli di ciascun interessato.

In altre parole, l'oggetto dell'esame del giudice non è il singolo o più elemento del curriculum del candidato, ma la valutazione complessivamente condotta dalla Commissione (ex multis, Consiglio di Stato, 4 gennaio 2018, n. 35).

Ciò implica che nel giudizio di avanzamento degli Ufficiali tutti gli elementi personali e di servizio, desunti dalla documentazione personale degli scrutinandi, assumono indivisibile rilievo, non essendo possibile scindere uno di essi per conferirvi un profilo decisivo (Cons. St., IV Sez.: n. 2240, 2649, 2650 del 2001; n. 2642 del 2000; n. 495 del 1998; n. 592 del 1997). Ne consegue che i membri della Commissione Superiore di Avanzamento possono compensare la mancanza di uno o più titoli da parte di alcuno tra i valutandi con la presenza di altri dati documentali ritenuti equivalenti o superiori, secondo l'ampia discrezionalità loro riconosciuta dalla normativa di settore (Cons. Stato Sez. IV, 16/01/2019, n. 400; Cons. St., IV Sez., n. 2994/2006).

Orbene, come per il primo motivo di ricorso, anche la supposta arbitrarietà, e disomogeneità tra i criteri di valutazione dei candidati non possono essere ritenuti ictu oculi presenti nella fattispecie in esame in quanto, pur in presenza di alcuni limitati profili favorevoli al ricorrente, dallo stesso rappresentati in giudizio, sulla base della complessiva documentazione caratteristica degli interessati non può ritenersi inspiegabile l'attribuzione di un punteggio più elevato a favore del controinteressato e non emergono palesi sintomi di incoerenza o irragionevolezza negli esiti della valutazione contestata o di inadeguatezza del punteggio attribuito tali da acclarare la figura dell'eccesso di potere in senso relativo.

Peraltro, il ricorrente si limita a evidenziare alcuni profili a suo favore presi puntualmente ed estratti dal contesto complessivo, senza che dal gravame emerga alcuna effettiva e puntuale comparazione dello stato di servizio e dei libretti del collega controinteressato e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2504 del 2019), l'onere di dimostrazione dell'eterogeneità del metro valutativo e della conseguente disparità di trattamento perpetrata.

Peraltro, vero è che il ricorrente, a differenza del controinteressato ha conseguito due encomi semplici e uno solenne, la "croce d'argento per anzianità di servizio", "su conferimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'attestato di pubblica Benemerenza di Terza Classe - Prima Fascia", la "Croce Commemorativa per l'attività di soccorso internazionale in IRAQ"; tuttavia anche queste benemerenze non hanno valore assoluto e si devono inserire nell'ambito del complessivo del giudizio sul militare proprio delle valutazioni di avanzamento, valutato in relazione ai suoi molteplici aspetti. Ciò anche alla luce della circostanza, evidenziata dall'Amministrazione in sede difensiva, che il conferimento della croce d'argento per anzianità di servizio non implica alcuna valutazione della qualità del servizio offerto, in quanto tale riconoscimento viene concesso indistintamente a tutti gli Ufficiali che abbiano maturato una determinata anzianità, così come non implica alcuna valutazione del servizio offerto la Croce Commemorativa per l'attività di soccorso internazionale in IRAQ. Consolidata giurisprudenza rileva come i titoli di natura meramente "commemorativa" non manifestano le qualità personali e professionali del militar, non hanno alcun valore giuridico e non determinino la preminenza del ricorrente sui controinteressati (Tar Lazio, sez. I bis, 28 maggio 2018, n.5942; 18 luglio 2016, n. 8230; 7 settembre 2015, n.11084; 20 gennaio 2015, n.962).

Quanto alla valutazione degli incarichi disimpegnati, anche tale giudizio rientra nel novero degli apprezzamenti discrezionali rimessi alla Commissione Superiore di Avanzamento, soggetta a una sindacabilità molto limitata, ma comunque la valutazione degli incarichi svolti ai fini dell'avanzamento di carriera non può prescindere dal rendimento offerto dal militare nel disimpegno di detti incarichi.

Al riguardo, come si evince dalla documentazione caratteristica dei due ufficiali, il rendimento offerto dal controinteressato nell'arco dell'intera carriera, ma anche negli ultimi periodi precedenti alla valutazione di avanzamento, risulta superiore, quanto giudizi conseguiti rispetto a quello del ricorrente. Sul punto l'Amministrazione ha, peraltro, depositato un analitico specchietto comparativo che riporta tutti i giudizi conseguiti dai due militari nei diversi incarichi disimpegnati.

Anche per quanto riguarda la rilevanza degli incarichi ricoperti, non è evincibile nessun profilo di illogicità nella comparazione tra i due militari, in quanto il controinteressato ha rivestito incarichi di assoluto rilievo, operando nel corso di tutta la carriera (e anche nel grado da ultimo rivestito) prevalentemente quale responsabile del servizio sanitario dei vari Reparti ove è stato impiegato e, in tempi più recenti, nell'ambito del -OMISSIS-, operando in vari settori, dalle Analisi, alla Radiologia, alla Diagnostica per Immagini, all'Allergologia e Immunologia. Inoltre, è stato impiegato, al pari del ricorrente, in incarichi a carattere internazionale e interforze, quale -OMISSIS-.

Sotto il profilo qualità culturali ed intellettuali, se è vero che il ricorrente ha frequentato un corso di Stato Maggiore - che peraltro l'Amministrazione indica non dà luogo al conferimento del titolo di Scuola Guerra/Stato Maggiore (t.SG/t.ISSMI) - classificandosi non in posizione apicale (199 in graduatoria su 239), nonché il corso informativo per Ufficiali di altre Armi transitati nel Ruolo Tecnico Logistico dell'Arma dei Carabinieri; il controinteressato ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia e dell'abilitazione alla professione conseguita presso l'Università degli Studi di Roma e ha partecipato al corso di specializzazione in "Radiologia - indirizzo Radiodiagnostica e Scienze delle Immagini" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Nella valutazione della Commissione Superiore di Avanzamento non si ravvisa, quindi, alcun elemento di irragionevolezza o illogicità, che possono far ritenere la sussistenza di un vizio di eccesso di potere in senso relativo e, comunque, la fondatezza della pretesa da parte ricorrente.

2) Pertanto, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti devono essere rigettati.

Nondimeno, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2021, con collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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