Maresciallo di 1^ Cl. dell'Aeronautica Militare impugna i provvedimenti afferenti l'avanzamento a scelta al grado di Primo Maresciallo al 31 dicembre 2009 e, dunque, la graduatoria in ultimo stilata, chiedendone l'annullamento.
T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 24-09-2021) 09-11-2021, n. 11492
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10421 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da A.G., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Baccaro e Andrea Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio Emanuela Mazzola in Roma, via Tacito n. 50;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
V.N. ed altri, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della Comunicazione esito di valutazione, notificata il 2.10.2012, con la quale si informava il ricorrente, con riferimento all'aliquota di avanzamento riferita al 31.12.2009: a) di essere stato giudicato idoneo dalla Commissione permanente d'avanzamento ai sensi dell'art. 1059 del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2012; b) del punteggio di merito attribuito di 23,84/30; c) della collocazione al 5284 posto della graduatoria di merito;
della graduatoria di merito (approvata con decreto n. 3455 del 14.9.2012), recante la posizione dei sottufficiali valutati unitamente ai punteggi di merito attribuiti con verbale n. 12.1/2012 del 5.7.2012 relativamente all'esito della valutazione riferita all'aliquota di avanzamento riferita al 31.12.2009 nella parte in cui non compare il nome del ricorrente;
di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 settembre 2021 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 27 novembre 2012 e depositato il successivo 6 dicembre 2012, il ricorrente - in qualità di Maresciallo di 1^ Cl. dell'Aeronautica Militare - impugna i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, afferenti l'avanzamento a scelta al grado di Primo Maresciallo al 31 dicembre 2009 e, dunque, la graduatoria in ultimo stilata, chiedendone l'annullamento.
A tali fini il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
1. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE - ARTT. 1032, 1059 E 1060 DEL D.Lgs. n. 66 del 2010 - ECCESSO DI POTERE IN SENSO ASSOLUTO PER MANIFESTA INADEGUATEZZA DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO RISPETTO AGLI ELEMENTI PREVISTI COME OGGETTO DI VALUTAZIONE, atteso che la valutazione riportata è palesemente peggiorativa rispetto a quella conseguita nell'anno precedente "senza che ciò trovi riscontro in elementi di giudizio intervenuti tra una valutazione e l'altra" e, anzi, in presenza di un miglioramento dei giudizi espressi nella documentazione caratteristica riferita all'anno 2009, il che rende inspiegabile l'"abbassamento del punteggio di merito attribuito in sede di ultima valutazione" e la connessa perdita di quasi 4.000 posizioni in graduatoria (mentre anche solo il mantenimento del punteggio assegnatogli in ordine all'aliquota di avanzamento riferita al 31.12.2008 - pari a 24,63/30 - gli avrebbe consentito di collocarsi in una posizione utile per ottenere l'effettiva promozione).
2. ECCESSO DI POTERE IN SENSO RELATIVO PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO, con riferimento - in particolare - ai sottufficiali N. ed altri, in forza presso lo stesso Reparto del predetto da diversi anni, a cui è stato attribuito un punteggio di merito più alto rispetto alla precedente valutazione, con collocazione utile nella graduatoria, senza, però, che "vi siano stati elementi che testimonino di un che eccezionale comportamento nell'anno 2009", tanto che, "per avere conferma certa della prefata disparità di trattamento", è stata inoltrata istanza di accesso agli atti e, dunque, si fa riserva di procedere a integrazioni e ulteriori argomentazioni all'esito dell'acquisizione della documentazione richiesta.
Con atto depositato in data 3 gennaio 2013 si è costituito il Ministero della Difesa, il quale - il successivo 12 gennaio 2013 - ha prodotto documenti.
In data 14 gennaio 2013 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti, volti a implementare la censura inerente alla disparità di trattamento con riferimento ai già menzionati controinteressati S., F., S. e N. mediante l'evidenza dell'assoluta mancanza di elementi migliorativi, atti a spiegare "il motivo per cui sia stato assegnato loro un punteggio di merito maggiore" e, ancora, a spiegare "lo scavalcamento subito" dal predetto "in graduatoria da parte di alcuni dei citati sottufficiali rispetto alla valutazione precedente", e, ancora, con riferimento ai controinteressati Z, F. e C. in ragione della circostanza che, per quest'ultimi, la diversità di "valutazione in meglio ha trovato giustificazione in elementi di giudizio migliorativi intervenuti nel 2009", a differenza di quanto avvenuto per il predetto.
Con memorie prodotte in date 8 febbraio 2013, 22 febbraio 2013 e 21 luglio 2021 l'Amministrazione resistente ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
In data 3 settembre 2021 il ricorrente ha prodotto una "memoria di replica", con la quale - dopo avere posto in evidenza l'interesse alla definizione del ricorso "nonostante sia nel frattempo transitato in congedo" - ha rilevato che controparte non avrebbe "colto esattamente i motivi sottesi" all'impugnativa proposta, posto che la doglianza principale ha ad oggetto la perdita di 4.000 posti tra l'aliquota di avanzamento riferita al 31.12.2008 e quella successiva riferita al 31.12.2009 pur in presenza dell'intervento di "elementi migliorativi", mentre la seconda censura riguarda il conseguimento da parte dei controinteressati di un punteggio di merito più alto "nonostante non si sia registrata nella rispettiva documentazione personale (versata in atti) alcun elemento migliorativo".
I successivi 7 e 21 settembre 2021 il Ministero della Difesa e il ricorrente hanno prodotto "richiesta di passaggio in decisione".
All'udienza di smaltimento del 24 settembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
2.1. Come si trae dalla narrativa che precede, il ricorrente lamenta - in sintesi - un inspiegabile abbassamento del punteggio di merito dal predetto conseguito per il 2009 rispetto a quello del 2008 (nonostante l'attribuzione di "elementi migliorativi"), causativo della perdita di ben 4000 posti e, conseguentemente, del mancato conseguimento di una posizione utile per la promozione, nonché disparità di trattamento rispetto a parigrado.
Tali censure non sono meritevoli di positivo riscontro.
2.2. Per quanto attiene alla prima di esse, si ricorda che:
- l'art. 1060 del D.Lgs. n. 66 del 2010, rubricato "Autonomia dei giudizi di avanzamento a scelta", dispone testualmente che "1. I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la commissione d'avanzamento è composta dagli stessi membri e il militare è sempre preposto al medesimo incarico. L'eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso militare, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 1032";
- al riguardo, la giurisprudenza - anche di recente - ha avuto modo di ribadire che: "i giudizi analitici e quello complessivo formulati di anno in anno nei confronti del personale militare, sono autonomi in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla Pubblica amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso in relazione al periodo specifico, alle variabili esigenze dell'Amministrazione stessa, alle Autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico secondo la progressione di carriera del militare, sicché la valutazione espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni espresse per il passato, con l'ulteriore conseguenza che il contrasto tra due valutazioni, l'una favorevole e l'altra sfavorevole, non è di per sé sintomatico di eccesso di potere; in sostanza, la cadenza annuale delle valutazioni e la conseguente autonomia dei relativi giudizi costituiscono le linee portanti di un sistema all'interno del quale il pur comprensibile affidamento del dipendente in ordine alla conservazione dei livelli di classifica in precedenza attinti recede rispetto all'interesse pubblico cui è finalizzata la verifica; interesse pubblico che è da ravvisarsi, alla stregua della normativa primaria e secondaria applicabile, nel monitoraggio continuo della qualità del servizio prestato in relazione ad elementi presupposti (soggettivi ma anche oggettivi) necessariamente non rigidi ed immutabili; in tale quadro di riferimento, le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi annuali oggetto di valutazione costituiscono evenienza fisiologica e ciò porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca ex se indice di contraddittorietà (cfr. Cons. Stato, sez. II, 3 febbraio 2020, n. 828; v. anche sez. IV, n. 175/1991)" (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1656/2021);
Ciò detto, il Collegio osserva che:
- nonostante il ricorrente si dolga di un abbassamento del punteggio finale di merito dal predetto conseguito (il quale figura pari a 23,84 per il 2009, mentre era pari a 24,61 nell'anno precedente), il raffronto dallo stesso effettuato inerisce - in ogni caso - a documentazione personale relativa a soltanto due anni (e non, per contro, all'intera carriera dell'interessato);
- preso atto di quanto sopra e ribadito, ancora, che la difformità con valutazioni pregresse non può ritenersi ex se sintomatica di illegittimità, il ricorrente afferma sì l'esistenza di "elementi migliorativi" rispetto a quelli dell'anno precedente ma - in ogni caso - si limita a richiami e asserzioni che non possono che definirsi "generici", attesa l'inidoneità di essi a offrire un'effettiva e valida rappresentazione di una palese illogicità e/o irragionevolezza del punteggio conseguito per l'aliquota di avanzamento riferita al 31.12.2009 con precipuo riferimento agli "elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 1032", in linea con quanto prescritto dal richiamato art. 1060 di cui sopra.
Tutto ciò detto, la censura in esame è immeritevole di positivo riscontro.
2.3. Come in precedenza esposto, il ricorrente denuncia, poi, eccesso di potere per disparità di trattamento.
In proposito, appare opportuno ricordare che - secondo l'orientamento pressoché consolidato della giurisprudenza in materia - le censure di inadeguatezza del punteggio in senso relativo "vanno giustificate non con il mero raffronto tra i titoli di parigrado, bensì sulla base di consistenti indizi di macroscopici contrasti di giudizio, capaci di dimostrare, con chiaro ed univoco significato, l'esistenza di vizi di incoerenza e di illogicità di portata tale da non lasciare dubbi sul travalicamento, da parte della Commissione Superiore di Avanzamento, dei limiti della sua pur ampia discrezionalità tecnica della valutazione" (cfr. Cons. St., Sez. IV, 8 giugno 2000, n. 3234).
Ciò detto, non può che rilevarsi che, nel caso di specie, il vizio di eccesso di potere in senso relativo denunciato dal ricorrente - essenzialmente basato sempre su un mero raffronto con i giudizi conseguiti dagli interessati nell'anno precedente - non risulta riscontrabile, tenuto conto che:
- il vizio de quo non può essere ravvisato se la sua individuazione richiede la sostituzione valutativa del giudice con quella espressa dalla Commissione sulle singole qualità (cfr. Cons. St., sez. IV, 29 dicembre 2009 n. 8927), né è consentito al giudice la estrapolazione di singoli giudizi, tralasciando la visione globale di ciascuna posizione in valutazione (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 81/2010);
- conseguentemente, il vizio in esame, nelle valutazioni per la promozione a scelta dei militari, deve manifestarsi palesemente ed immediatamente ictu oculi, secondo "un livello così macroscopicamente ottimale dei precedenti di carriera" del militare "volta a volta valutato da palesare l'assoluta inadeguatezza del punteggio ovvero ogniqualvolta emerga in senso evidente il vizio di illogicità manifesta inficiante l'omogeneità tra i candidati" (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, n. 7149/2005; id., n. 1516/2005).
Preso atto - in altri termini - che il vizio di eccesso di potere in senso relativo può essere ritenuto sussistente esclusivamente nell'ipotesi in cui sia non solo complessivamente ed oggettivamente ma anche con assoluta immediatezza riscontrabile un'irrazionalità nell'esercizio della discrezionalità, il Collegio non può che constatare che gli elementi addotti dal ricorrente non valgono in alcun modo a dimostrare la palese ed evidente illegittimità dello scrutinio contestato (specie ovi si consideri che il ricorrente insiste, anche nella memoria da ultimo prodotta in data 3 settembre 2021, nel sostenere l'irrilevanza del raffronto fatto dal Ministero della Difesa tra la documentazione personale dei controinteressati e quella del predetto "in riferimento agli anni precedenti il 2008" e, dunque, nell'affermare che la doglianza dallo stesso formulata "si è concentrata nel periodo intercorrente tra le valutazioni 2008-2009").
3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In considerazioni delle concrete circostanze inerenti alla controversia, il Collegio ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2021, tenutasi in videoconferenza mediante collegamento da remoto, con l'intervento dei Magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Lucia Gizzi, Consigliere
14-11-2021 17:23
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