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Sentenza

Maresciallo magg. dei Carabinieri condannato a mesi 9 di reclusione militare e r...
Maresciallo magg. dei Carabinieri condannato a mesi 9 di reclusione militare e rimozione del grado, per simulazione di infermità aggravata e truffa militare pluriaggravata.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-06-2021) 19-08-2021, n. 31849

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCHI Giacomo - Presidente -

Dott. LIUNI Teresa - Consigliere -

Dott. BINENTI Roberto - Consigliere -

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.P., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;

letta la requisitoria del Procuratore generale, Dott. Ufilugelli F. presentata ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, conv. con modif. con L. n. 1176 del 2020, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. La Corte miliare di appello ha confermato la condanna di B.P., mar. magg. c.c. in servizio presso il (OMISSIS) in Orio al Serio alla pena di mesi 9 di reclusione militare, con pena accessoria della rimozione del grado, per i reati di simulazione di infermità aggravata e truffa militare pluriaggravata.

Sulla base di alcuni referti medici l'imputato ottenne licenze straordinarie, concesse per cure termali e per successivo riposo medico, e in quel periodo si recò nello stato dell'Oman unitamente alla signora R.; poi, sempre in forza di ulteriori referti medici, ottenne licenze straordinarie per cure termali e successivi giorni di riposo medico e nello stesso periodo partì, ancora una volta con la signora R., per gli Stati Uniti.

In entrambe le occasioni i viaggi di piacere furono programmati per tempo e i referti medici, attestanti una riacutizzazione, invero inesistente, della patologia cronica di artrosi cervicale e lombare, servirono per giustificare formalmente l'assenza dal Reparto, non potendosi concedere licenze per ferie a ridosso della fruizione di licenze straordinarie per cure termali.

Con la presentazione all'Amministrazione militare dei referti medici maliziosamente ottenuti, B.P. la indusse in errore, facendosi liquidare una retribuzione non dovuta, con danno appunto per la stessa Amministrazione perchè le somme liquidate a titolo stipendiale, se pure materialmente corrisposte dalla Banca d'Italia, gravano sul bilancio del Ministero della difesa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di B.P., che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha sollevato eccezione in relazione alla insussistenza della giurisdizione militare. Il reato di truffa in contestazione risulta commesso in danno della Banca d'Italia, attraverso il sistema Noi.PA. gestito dal Mef. Secondo quanto ricordato da una circolare del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, le competenze fisse e accessorie del personale dell'Arma dei Carabinieri siano corrisposte, al pari di quanto avviene per i componenti dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate, direttamente dalla Banca d'Italia, attraverso il sistema Noi. Pa. gestito dal Mef. Il danno, allora, è stato interamente sopportato non già dall'Amministrazione militare ma da un Ente pubblico del tutto diverso ed estraneo all'apparato militare.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Non sussistono gli elementi costituitivi del reato di simulazione di infermità aggravata. La Corte militare ha dato atto della sussistenza della patologia cronica e ha escluso, senza alcun elemento in tal senso, che possa esserci stato un riacutizzarsi del dolore. Dalla sentenza impugnata sembra emergere che il ricorrente indusse in errore non già un militare o un'autorità militare, ma il proprio medico: l'amministrazione militare non è mai stata tratta in errore dalla certificazione del medico, rilasciata sulla scorta di una patologia diagnosticata strumentalmente con reiterati esami clinici e riconosciuta dipendente da causa di servizio. Manca poi il dolo specifico del reato, atteso che la condotta non è stata finalizzata alla sottrazione ai rischi connessi al servizio ma solo all'ottenimento dell'ingiusto profitto di essere pagato dall'amministrazione sottraendosi al lavoro ma non al servizio militare.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, conv. con modif. dalla L. n. 176 del 2020, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. Successivamente il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Il motivo relativo al preteso difetto di giurisdizione è manifestamente infondato. Come affermato dai giudici del merito, le provviste utilizzate per il pagamento delle retribuzioni del personale militare sono appostate nel bilancio del Ministero della difesa. Il fatto che la materiale corresponsione a detto personale delle relative spettanze avvenga avvalendosi di altri Enti con servizi di tesoreria per conto della Amministrazioni statali o con procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze - v. L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 402, - è, ai fini che qui rilevano, del tutto ininfluente.

Vale in ogni caso il principio di diritto per il quale "sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, e non di quella ordinaria, nell'ipotesi di truffa commessa da appartenente all'Arma dei Carabinieri mediante il conseguimento di retribuzioni per ore di lavoro straordinario non prestate ed indennità per servizi non svolti, giacchè le somme dal medesimo percepite si correlano a compiti propri dell'Arma, da considerarsi soggetto passivo della truffa anche qualora le provviste utilizzate per le erogazioni provengano da altro comparto pubblico, in quanto dalla stessa acquisite e destinate al soddisfacimento dei propri fini istituzionali, a prescindere dal loro inquadramento contabile" - Sez. 1, n. 30723 del 03/03/2015, Rv. 264486 -.

3. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.

3.1. Non è in discussione che il ricorrente sia da tempo affetto da una patologia cronica; quel che è stato ritenuto frutto di artificiose rappresentazioni è l'indicazione, fatta in entrambe le occasioni, di una sintomatologia propria delle fasi di acutizzazione dello stato morboso.

La Corte di appello ha dato adeguatamente conto dell'affermazione che si trattò di artificiose rappresentazioni dello stato morboso acuto, funzionali ad assentarsi dal servizio e poter recarsi all'estero in viaggio di piacere.

Entrambe le assenze furono precedute da un periodo di cure termali, il cui svolgimento presuppone l'assenza di sintomatologia dolorosa e naturalmente dovrebbe indurre miglioramenti nelle condizioni di salute; in coincidenza con la denunciata acutizzazione della patologia cronica, l'interessato tenne comportamenti incompatibili con quella condizione, compiendo lunghi viaggi e sottoponendosi in tal modo a significativi stress fisici; quando programmò i periodi di viaggio aveva ben chiaro che non avrebbe potuto fruire di ferie e che avrebbe potuto ottenere licenza soltanto per malattia perchè alla licenza per cure termali non possono seguire giorni di ferie.

3.2. Sulla base di queste puntuali argomentazioni la Corte di appello ha affermato la sussistenza anche del reato di simulazione d'infermità, commesso al fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare. Il reato viene integrato sul piano dell'elemento soggettivo quale che sia il carattere, definitivo o temporaneo, della sottrazione agli obblighi programmata, purchè "abbia ad oggetto la prestazione del servizio militare in quanto tale e non l'adempimento di singoli doveri intranei al servizio stesso, ai quali si riferisce invece la meno grave fattispecie delittuosa di cui all'art. 161 c.p.m.p." - Sez. 1, n. 5272 del 25/09/2000, Rv. 217292; Sez. 1, n. 21302 del 13/07/2016, dep. 2017, Rv. 270577 che ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 159 c.p.m.p., prima parte, nella condotta di un militare che, dopo non essere rientrato in servizio presso il corpo di appartenenza per cinque giorni, aveva presentato una copia fotostatica di certificato medico con data di emissione alterata -.

La Corte di appello ha correttamente precisato che le condotte del ricorrente furono oggettivamente e consapevolmente dirette a sottrarsi in modo totale, seppure temporaneo, agli obblighi del servizio militare, per poter dedicarsi ai programmati viaggi all'estero, e in tal modo ha compiutamente illustrato le ragioni della ritenuta integrazione del menzionato delitto.

3.3. Del tutto infondato è infine l'assunto di ricorso, secondo cui B.P., al più, indusse in errore il proprio medico e non l'Amministrazione militare, atteso che, come precisato dalla Corte di appello, la falsa rappresentazione dei sintomi della fase acuta della patologia servì a trarre in inganno, mediante i relativi referti medici, l'Amministrazione militare al fine di ottenere la licenza straordinaria per riposo medico mentre invece si dedicava a viaggi di piacere.

4. Il ricorso è, per quanto detto, inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2021
Avv. Antonino Sugamele

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