Ministero della Difesa. La disciplina militare. Criteri di valutazione dell'illiceità disciplinare: parametri normativi. Il sistema delle sanzioni militari.
3. Criteri di valutazione dell'illiceità disciplinare: parametri normativi
È opportuno fare un breve cenno ai parametri di stretta legittimità ai quali deve necessariamente informarsi l'azione disciplinare dei Comandanti di Corpo.
Preliminarmente, occorre osservare che l'oggetto degli accertamenti preliminari dei Comandanti, pur se in occasione del vaglio di un provvedimento conclusivo di un procedimento penale a carico di un proprio dipendente, resta sempre la condotta materiale, come essa emerge dal provvedimento giudiziario, e mai quest'ultimo in se stesso. Ciascun Comandante, avuta contezza (per rilevazione diretta del fatto, per ricezione di rapporto disciplinare a mente dell'art. 1397 del Codice, per lettura di un verbale di polizia giudiziaria o di un provvedimento giudiziario) della sussistenza di una condotta materiale potenzialmente illecita posta in essere da un proprio dipendente, ha il dovere di operarne la qualificazione sotto il profilo dell'antigiuridicità disciplinare.
Tale attività di valutazione consiste, in concreto, nell'individuazione di una correlazione tra il fatto (la condotta materialmente tenuta) e la norma giuridica (disciplinare).
A tale proposito, giova rimarcare che le violazioni disciplinari, ancorché contenute nel medesimo corpus normativo, non possiedono tutte un'identica rilevanza, potendosi distinguere tra "fondamenti delle istituzioni" (Libro IV, Titolo VIII, Capo I del Codice), "doveri" (Libro IV, Titolo VIII, Capo II del Codice e Libro IV, Titolo VIII, Capo I del Regolamento) e "norme di comportamento e di servizio" (Libro IV, Titolo VIII, Capo I del Regolamento).
Ne consegue che, al fine del corretto inquadramento della censurabilità della condotta sul piano disciplinare, occorre valutare se essa si atteggi come violazione dei doveri fondamentali, arrivando a minare la coesione interna, l'efficienza, i compiti istituzionali delle Forze Armate o la necessaria funzionalità dei rapporti di gerarchia, oppure attenga all'ordinato, corretto e regolare dispiegarsi delle relazioni di servizio.
(L'art. 751 del t.u.o.m. elenca 55 fattispecie che possono dare luogo all'irrogazione della consegna di rigore; inoltre, con rinvio all'art. 1362, co. 7, c.o.m., prevede la possibilità di applicare la medesima sanzione in relazione ai fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell'articolo 260 c.p.m.p., e ai fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato un procedimento disciplinare).
Alla stessa stregua, deve ritenersi che una violazione discendente da un fatto costituente delitto abbia, di norma, maggior rilevanza disciplinare rispetto a una condotta costituente reato contravvenzionale.
I principi costituzionali di buon andamento dell'Amministrazione impongono all'Organo procedente, all'atto di provvedere al caso concreto, di non stravolgere siffatto ordine di valori deciso ex ante dal Legislatore e cristallizzato nella norma, pena l'assoluta irragionevolezza del provvedimento emesso.
Non casualmente, infatti, l'art. 1355, comma 13, del Codice, prima di indicare quale criterio di valutazione per l'irrogazione della sanzione disciplinare il parametro della "gravità", pone quello del "tipo" di mancanza commessa.
4. Il sistema delle sanzioni militari
Anche in campo disciplinare, come in quello penale, non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste dalla legge (cd. principio della tassatività delle sanzioni, enunciato dall'art. 1353 del Codice).
Le sanzioni disciplinari per il personale militare sono contemplate negli articoli 1357 (di stato) e 1358 (di corpo) del Codice.
Le sanzioni di stato sono:
– la sospensione disciplinare dall'impiego da uno a dodici mesi;
– la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado da uno a dodici mesi;
– la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
– la perdita del grado per rimozione.
Le sanzioni di corpo sono:
– il richiamo;
– il rimprovero;
– la consegna;
– la consegna di rigore.
30-10-2021 14:27
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