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Sentenza

No causa di servizio. L'effettuazione di servizi di vigilanza, di pattuglia ...
No causa di servizio. L'effettuazione di servizi di vigilanza, di pattuglia o di ordine pubblico, ovvero la necessità di mantenere una determinata postura o di indossare l'equipaggiamento di ordinanza, ovvero ancora le condizioni climatiche della sede di servizio, sono condizioni fisiologicamente connesse con le mansioni di servizio cui è ordinariamente assegnato un Brigadiere dei Carabinieri.
T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, 31/05/2021, n. 6414

Ai fini dell'accertamento delle cause di servizio non possono certo ritenersi attività esorbitanti, rispetto alle ordinarie condizioni di lavoro, l'effettuazione di servizi di vigilanza, di pattuglia o di ordine pubblico, ovvero la necessità di mantenere una determinata postura o di indossare l'equipaggiamento di ordinanza, ovvero ancora le condizioni climatiche della sede di servizio, condizioni fisiologicamente connesse con le mansioni di servizio cui è ordinariamente assegnato un Brigadiere dei Carabinieri. Infatti, nel giudizio sulla nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, se particolarmente gravosi per intensità e durata e tali da costituire - secondo un criterio di prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale rispetto alla gamma variegata del complesso delle prestazioni normalmente e naturalmente connesse al profilo professionale posseduto dal dipendente - uno specifico fattore di rischio invalidante. Tali fatti ed eventi devono essere necessariamente documentati, con esclusione delle circostanze e condizioni connaturali e coerenti con la qualifica posseduta e le mansioni svolte, quali sono gli inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario (e non specifico), naturalmente connesso allo status di appartenente alle Forze di Polizia o Armate che esplica attività di vigilanza o pattugliamento ed ordine pubblico, anche se questo richiede, necessariamente, tipologie di prestazioni lavorative normalmente più impegnative rispetto ad altre categorie di pubblici dipendenti. Di conseguenza, in mancanza di un'adeguata dimostrazione di specifiche, circostanziate, prolungate e particolarmente gravose condizioni di impiego idonee ad evocare in via diretta - per la loro specifica, prolungata e significativa anomalia rispetto al pur gravoso quadro prestazionale ordinariamente connesso allo status posseduto - un collegamento qualificato con le infermità denunciate, sì da assurgere a fattore concausale del peggioramento stesso, le censure rivolte all'operato del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio sotto tale profilo sono da intendere prive di fondamento.

FONTI
Avv. Antonino Sugamele

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