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Sentenza

Trasferimento personale militare....
Trasferimento personale militare.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 07/01/2021, n. 223



L'art. 42-bis - anche dopo la novella operata dall'art. 14, comma 7, della legge n. 124/2015 - non attribuisce all'interessato un diritto soggettivo al trasferimento temporaneo dei lavoratori dipendenti delle PA con figli fino a tre anni di età, ma implica sempre e comunque una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, che a tal fine deve comunque: accertare l'esistenza nella sede di destinazione di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva (trattasi di una condizione tassativa, nel senso che in caso contrario il beneficio non può essere concesso); verificare che vi sia l'assenso dell'Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione, stante che il diniego del beneficio deve essere motivato e limitato a «casi o esigenze eccezionali»; il consenso può, infatti, essere negato solo per esigenze eccezionali che, per le ragioni di specificità relative all'ordinamento militare, possono anche riguardare motivate esigenze di servizio inerenti la struttura di provenienza o quella di destinazione e avere riguardo al particolare stato del militare o alla particolare posizione professionale dell'istante. In sostanza, pur quando ricorra il requisito della vacanza e disponibilità del posto di corrispondente posizione retributiva, il beneficio può comunque essere negato in considerazione delle prevalenti esigenze di servizio della struttura di attuale impiego del militare e di quella di destinazione. (Accoglie il ricorso.)
Avv. Antonino Sugamele

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