Carabiniere condannato per tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità, ai sensi dell'art. 319 quater del c.p., alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. La giustizia erariale gli chiede più di 20.000 euro. Con il giudizio abbreviato ed il pagamento di 8.000 euro la vicenda si conclude.
Corte dei Conti Toscana Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 08/06/2022) 11-08-2022, n. 227
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti magistrati:
Angelo Bax - Presidente rel.
Andrea Luberti - Consigliere
Giuseppe di Pietro - Consigliere
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità recante il n. 62418/R del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 15 settembre 2021 nei confronti del signor:
-P. C., C.F. -, rappresentato e difeso dall' avv. Stefano Di Maio, pec avvstefano@pec.studiocristianidimaio.it presso cui è elettivamente domiciliato in Pisa, alla via Cavour n. 5
Vista la proposta formulata, ai fini dell'applicazione del rito abbreviato ex art. 130 del codice di giustizia contabile, alla Procura Regionale dal convenuto in giudizio;
Visto il parere positivo del Pubblico Ministero, in ordine alla suddetta proposta, reso in data 11 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 130, comma 1, D.Lgs. n. 174 del 2016;
Visto il decreto n. 4/2022 di questa Sezione giurisdizionale depositato il 12 aprile 2022 ;
Visti gli atti e documenti di causa;
Uditi, nella Camera di Consiglio dell'8 giugno 2022, il presidente relatore dott. Angelo Bax, il procuratore regionale dott.ssa A.M.O. e l'avv. Francesca Cristiani, su delega dell'avv. Stefano di Maio, per il sig. P.C..
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
In data 21 settembre 2021 è stato notificato al sig. C.P., carabiniere scelto ed all' epoca della condotta contestata (4 febbraio 2010) in servizio presso la compagnia di Prato, un atto di citazione avente ad oggetto un presunto danno erariale di Euro 20.907,36 causato all' Arma dei Carabinieri conseguente al danno da disservizio quantificato in Euro 907,36 - ed al danno all' immagine quantificato in via equitativa in Euro 20.000,00, unitamente agli interessi legali e le spese di giustizia, derivato alla detta Arma dei Carabinieri
Con il suddetto atto di citazione la Procura deduceva di essere venuta a conoscenza dalla Corte di Appello di Firenze con nota prot. n. (...) del 17 ottobre 2017 della sentenza n. 4113 del 25 novembre 2016 della suddetta Corte, passata in giudicato con sentenza della Corte Suprema di Cassazione 2 luglio 2018 n. 29664, con cui il P. era stato condannato per tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità, ai sensi dell'art. 319 quater del c.p., alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ( in termini Cass. 29664/2018).
In sede amministrativa il Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare, con atto prot. n. (...) del 14 febbraio 2019 applicava al sig. P. la sanzione disciplinare della "perdita di grado per rimozione", e successivamente il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con nota prot. n. (...)Pers. Bac del 15 febbraio 2010 disponeva il trasferimento del militare convenuto dalla Compagnia Carabinieri di Prato al 9 Battaglione Carabinieri Sardegna di Cagliari.
A seguito del richiamato atto di citazione e le deduzioni della parte convenuta, con nota dell'11 febbraio 2022 la Procura, formulava parere in senso concorde alla richiesta del signor P.C., ovvero il pagamento della somma di Euro 8.000,00, pari a circa il 40% della pretesa risarcitoria azionata con l'atto di citazione il quale aveva richiesto un importo pari a Euro 20.907,36.
Con memoria di costituzione del 10 marzo 2022 la parte convenuta in via preliminare confermava la richiesta di poter definire il giudizio in via abbreviata ai sensi dell'art. 130 del codice di giustizia contabile.
Nel merito il P. richiamava un clamore mediatico minore a fronte di quello contestato e la corresponsabilità di altri soggetti nella divulgazione di notizie relative alle indagini in corso.
Con il menzionato decreto n. 4/2022 il Collegio osservava che la istanza dell' art. 130 del codice di giustizia contabile poteva trovare accoglimento unicamente ove a tale offerta - in base alle effettive, oggettive ed esclusive finalità descritte dalla menzionata norma di riferimento - potesse comunque riconoscersi, unitamente all' effetto deflattivo della giurisdizione di responsabilità, anche una significativa , apprezzabile e non meramente simbolica, funzione di ristoro del prospettato nocumento patrimoniale, seppure in misura ridotta a fronte della pretesa inizialmente avanzata dalla Procura regionale, in conseguenza di circostanze di fatto e di diritto, rappresentate nella richiesta stessa, fondanti, in concreto, la definizione alternativa del giudizio. Osservava, inoltre, il decreto, che la richiesta di rito abbreviato era stata presentata nei modi e nei termini previsti dalla legge e che non sussistevano elementi ostativi all' ammissibilità della richiesta di rito abbreviato, atteso che dalle risultanze di causa il dolo contrattuale, ove si addivenisse alla qualificazione della condotta come dolosa, consisteva nella coscienza e volontà di venir meno ai propri obblighi e doveri di ufficio e nel proposito sciente di non adempiere una speciale obbligazione preesistente ( cfr. Corte conti Sezioni Riunite n. 63/A/96 e Corte conti Sezione giurisdizionale Regione Veneto n. 39/2017), ed atteneva ad un fatto illecito non coincidente con quello di "doloso arricchimento", preclusivo del rito abbreviato, implicante la coscienza e volontà di un evento ulteriore (l'arricchimento) rispetto al fatto illecito: cfr. anche questa Sezione 29 marzo 2017 n. 5 (decreto).
Inoltre vista la finalità istituzionale della norma, il Collegio osservava che lo scrutinio doveva limitarsi a deliberare in merito alla richiesta delle parti convenute in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta del convenuto e dell'entità del danno, atteso che ogni altra valutazione era riservata al rito ordinario ove, nella pienezza del contraddittorio, previo esame delle questioni pregiudiziali e preliminari, il merito della causa trova adeguato esame ed escluso, pertanto, qualunque approfondimento istruttorio non previsto sede di rito abbreviato.
Di conseguenza veniva accolta l' istanza di rito abbreviato presentata dal P.C. determinando in Euro 8.000,00 ( Euro ottomila/00) la somma dovuta e stabilito il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento per il versamento in unica soluzione , in favore dell' dell' Arma dei Carabinieri della somma come sopra determinata , con onere a carico della parte convenuta di depositare in originale, presso la segreteria della Sezione giurisdizionale, la documentazione attestante l' avvenuto pagamento. Veniva, inoltre, fissata l'udienza in Camera di Consiglio del giorno 8 giugno 2022, ore 9,30, ai fini della definizione, con sentenza, del giudizio, previo accertamento dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma come sopra determinata con regolamentazione delle spese demandata all' adozione del provvedimento definitivo.
In data 27 aprile 2022 il Comando Legione Carabinieri "Toscana" Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria ha trasmesso la documentazione contabile attestante l'incasso, a seguito dell'avvenuto pagamento della parte convenuta con bonifico in data 25 aprile 2022 della somma di Euro 8.000,00, in esecuzione del decreto n. 4/2022 di questa Sezione giurisdizionale.
Alla udienza camerale dell'8 giugno 2022 il magistrato relatore ha evidenziato l'intervenuto deposito della documentazione attestante il versamento.
Il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale ha preso atto della regolarità del versamento chiedendo l'estinzione della pretesa attorea originaria.
Tanto premesso occorre osservare che l' art. 130, comma 1, del nuovo codice della giustizia contabile , approvato con il D.Lgs. n. 174 del 2016, prevede che "in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l' incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all' erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e parere concorde parere del pubblico ministero, può presentare , a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla Sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione".
Il successivo comma 6 prevede che "in caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata".
Il comma 8 prevede che "il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese".
Il comma 9 definisce "non impugnabile" la sentenza pronunciata in primo grado.
Infine il comma 10 dispone, nell' ipotesi di non accoglimento della richiesta ovvero di omesso pagamento della somma fissata ai sensi del comma 7, la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario.
In ordine alla questione oggetto del presente giudizio dalla documentazione depositata dalla parte convenuta emerge il tempestivo e regolare versamento in unica soluzione della somma di Euro 8.000,00 in favore dell'Arma dei Carabinieri.
Pertanto, sussistono tutti i presupposti per poter definire il giudizio ai sensi dell'articolo 130 del codice di giustizia contabile. Tale definizione deve essere qualificata come alternativa al giudizio, secondo lo stesso tenore letterale della norma, non configurandosi una cessazione della materia del contendere, dal momento che il pagamento è stato solo parziale, , ma una fattispecie estintiva speciale, non conforme né al modello processuale civile (ex artt. 306 e ss. c.p.c. per rinuncia agli atti, rinuncia all' azione ed inattività delle parti) né alle ipotesi previste dal codice di giustizia contabile ai sensi dell' art. 110 (rinuncia agli atti del processo) e dell' art. 111 ( inattività delle parti) : cfr. Sez. III Centr. 104/2018.
Le spese di giudizio sono poste a carico della parte convenuta (cfr. questa Sezione n.16/2020, Sezione giurisdizionale Regione Lazio n.114/2019 e Sez. III Centr. 210/2019) e quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la estinzione del giudizio n. 62418 nei confronti del sig. P.C..
Le spese di giudizio sono a carico della parte convenuta e liquidate in Euro. 160,00. (diconsi Euro Centosessanta/00.).
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
Così disposto in Firenze, nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022.
Depositata in Cancelleria il 11 agosto 2022.
21-08-2022 20:53
Richiedi una Consulenza