Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Differenza tra trasferimento del personale d'autorità e a domanda ai fini de...
Differenza tra trasferimento del personale d'autorità e a domanda ai fini dell'indennità
Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 4 novembre 2022, n. 9681 
 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9021 del 2019, proposto da Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pagnottella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS-, Sezione Terza, n. -OMISSIS-/2019, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4 bis c.p.a.;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 5 ottobre 2022, tenuta da remoto, il Cons. Fabrizio D'Alessandri, udito l'appellato l'avvocato Pagnottella Fabio e preso atto della richiesta di passaggio in decisione senza discussione della difesa dell'amministrazione appellante;
Svolgimento del processo

1. Con l'appello in trattazione, ritualmente notificato in data 23/10/2019 e depositato il 05/11/2019, il Ministero della difesa ha impugnato la sentenza segnata in epigrafe che ha accolto, compensando le spese di giudizio, il ricorso (N.R.G. -OMISSIS- del 2016) proposto dal sig. -OMISSIS-, Brigadiere Capo, per l'annullamento della determinazione di trasferimento dal Comando Legione Carabinieri -OMISSIS- prot. N. -OMISSIS-/imp. del 17 agosto 2016, in quanto qualificato "a domanda" anziché "d'ufficio".

In punto di fatto giova rammentare che, in data -OMISSIS-, il predetto sottufficiale rimaneva vittima di un'aggressione. In ragione della gravità del fatto e delle minacce proferite nei confronti del sottufficiale il Comandante del Comando Provinciale di -OMISSIS- in data -OMISSIS- richiedeva al Comando Legione Carabinieri "-OMISSIS-" di inviare in servizio provvisorio per 30 giorni il predetto brigadiere dalla Stazione di appartenenza alla Stazione di -OMISSIS-, per permettergli di svolgere con la dovuta serenità le proprie mansioni.

Effettivamente in data 20 giugno 2016 l'interessato veniva destinato in servizio provvisorio presso tale diversa sede.

Successivamente in data -OMISSIS- l'amministrazione chiedeva all'appellato di rendere una dichiarazione di gradimento al trasferimento "a domanda" presso il Comando Stazione Carabinieri di un'altra località con alloggio di servizio, con la richiesta "senza oneri a carico dell'amministrazione", dichiarazione che veniva sottoscritta dall'interessato e dalla quale scaturiva la determinazione di trasferimento, impugnata nella parte in cui ha qualificato il trasferimento come "a domanda" anziché "d'ufficio".

L'adito tribunale con la sentenza segnata in epigrafe, dopo aver premesso che "il tratto distintivo per distinguere il trasferimento d'ufficio da quello a domanda deve essere individuato nel ruolo che l'interesse pubblico assume nella vicenda: se il trasferimento è disposto per soddisfare prioritariamente l'interesse pubblico, allora trattasi di trasferimento d'ufficio senza che la sua natura possa mutare a seguito dell'eventuale assenso o gradimento dell'interessato" e che "non può essere invocata la dichiarazione di gradimento" del ricorrente, essendo stata espressa "successivamente alla proposta di trasferimento formulata dal Comando Provinciale di -OMISSIS-", ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui qualifica "a domanda" il trasferimento disposto anziché "d'ufficio".

2. Avverso tale decisione il Ministero della difesa ha proposto appello, lamentando con un unico ed articolato motivo di gravame l'erroneità della decisione di primo grado.

Ad avviso dell'appellante, infatti, la ricostruzione logico-giuridica operata dal primo Giudice sarebbe contraddittoria e smentita da una serie di indicatori, quali la circostanza che nella nota del 22.7.2016 non si faceva alcun cenno alla funzionalità dell'ufficio, bensì alla sola serenità personale del dipendente in conseguenza dell'episodio di aggressione e delle minacce subite. Il trasferimento pertanto non poteva ritenersi disposto in un'ottica di prioritaria soddisfazione del pubblico interesse, tenuto conto altresì della manifestazione di gradimento formulata dall'interessato.

In data 16.12.2019 si è costituito in giudizio l'appellato che ha rimarcato l'infondatezza dell'appello e ne chiesto il rigetto.

3. All'udienza del 5.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

4. L'appello è infondato.

5. Con un unico articolato motivo di gravame il Ministero della difesa contesta l'erroneità della decisione di primo grado e la qualificazione del trasferimento de quo come "d'ufficio" anziché "a domanda".

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale il discrimine tra trasferimento d'autorità (o d'ufficio) e trasferimento a domanda del personale militare deve cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico e interesse personale del dipendente, in quanto, mentre nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l'interesse pubblico, nel secondo è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative (Cons. Stato, n. 3383/2012).

Si è pertanto in presenza di un trasferimento d'ufficio ogniqualvolta il trasferimento ad una diversa sede di servizio sia teso prioritariamente a soddisfare l'interesse dell'Amministrazione di appartenenza, non assumendo rilievo a tal fine la presenza di dichiarazioni di assenso o di disponibilità al trasferimento di sede o l'indicazione di preferenze di sede da parte del personale interessato (Cons. Stato, parere n. 82/2013).

Facendo applicazione dei suindicati principi non meritano censura le conclusioni cui è pervenuto il tribunale, secondo cui nel caso di specie la finalità del provvedimento, seppur volta a preservare anche l'interesse del ricorrente, era soprattutto volta alla tutela dell'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività istituzionale.

Il trasferimento, infatti, non era volto ad assecondare un desiderio dell'interessato, ma a permettere a quest'ultimo di svolgere nel miglior modo possibile i propri compiti di istituto in modo da assicurare una elevata qualità delle prestazioni e garantire così un miglior perseguimento dell'interesse pubblico: in tale ottica è sufficiente sottolineare che nella nota del 22.7.2016 si fa riferimento all'episodio dell'aggressione e delle minacce subite dall'interessato, "… tali da condizionare la serenità del suo operato", senza che siano necessari ai fini della qualificazione come trasferimento d'ufficio l'espresso richiamo alla funzionalità dell'ufficio o la non constatata esistenza di una situazione di vera e propria incompatibilità ambientale (ascrivibile proprio e solo al grave episodio ricordato).

In senso contrario non può valere la dichiarazione di gradimento peraltro successiva alla proposta di trasferimento formulata dal Comando Provinciale di -OMISSIS-, che in realtà risulta finalizzata solo ad acquisire il gradimento (peraltro non necessario) dell'interessato in ordine a un trasferimento deciso dall'Amministrazione per ragioni di interesse pubblico.

6. L'appello va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna l'amministrazione appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, quantificate in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Giovanni Sabbato, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza