Forze armate: trasferimento per incompatibilità ambientale
Cons. Stato Sez. II, 26/05/2022, n. 4212
Il presupposto di fatto che giustifica il trasferimento per incompatibilità ambientale si identifica con l'insorgenza di situazioni di turbativa, atte a minare o, comunque, a svilire il corretto e sereno funzionamento di un ufficio. Il trasferimento per incompatibilità ambientale non costituisce una misura di carattere sanzionatorio e/o punitivo, bensì mira semplicemente ad assicurare che l'Amministrazione possa continuare a godere della fiducia dei destinatari della sua azione e possa, quindi, continuare ad assolvere ai propri compiti in maniera proficua, sicché la disposizione di esso si basa essenzialmente su ragioni di tutela dell'interesse pubblico, senza necessità alcuna di procedere ad accertamenti circa la sussistenza o meno di responsabilità in capo all'interessato.
04-06-2022 20:29
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