Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni militari di corpo non prevede alcun termine perentorio per l'instaurazione del procedimento medesimo ma soltanto un termine sollecitatorio all'attività amministrativa, limitandosi a stabilire che debba provvedersi "senza ritardo" all'avvio di tale procedimento.
T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., (ud. 06/10/2022) 25-11-2022, n. 2635
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Taverniti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri "Lombardia", non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione della Legione Carabinieri -OMISSIS- di prot., datata 25 febbraio 2022, notificata al ricorrente il successivo 1 marzo 2022, che dispone il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione disciplinare di giorni cinque di "consegna", irrogata dal Comandante pro-tempore della -OMISSIS- il 2 novembre 2021 e notificata il 3 novembre 2021, nonché, quindi della sanzione disciplinare comminata con il citato Provv. del 2 novembre 2018, dell'intero procedimento disciplinare e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2022 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il ricorrente ha impugnato la determinazione della Legione Carabinieri -OMISSIS- di prot., datata 25 febbraio 2022, notificatagli il successivo 1 marzo 2022, che dispone il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione disciplinare di giorni cinque di consegna, disposta a seguito di reciproche querele che vedevano contrapposti il -OMISSIS-ed alcuni suoi vicini di casa.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in materia di tempestività della contestazione disciplinare: art. 1398 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66; art. 55-bis, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, perplessità, illogicità, irrazionalità, omessa valutazione di interessi rilevanti, contraddittorietà dell'azione amministrativa.
Secondo il ricorrente l'avvio del procedimento sarebbe stato tardivo perché le pretese mancanze sarebbero state accertate in -OMISSIS- tra il 12 aprile e l'08 luglio 2021, mentre la contestazione degli addebiti è datata 6 agosto 2021.
A ciò si aggiungerebbe che la conoscenza dei fatti dovrebbe retroagire alla richiesta di archiviazione nr. -OMISSIS- avanzata in data 18.06.2019 dalla Procura della Repubblica di Milano in quanto accolta senza modifiche nel decreto di archiviazione del G.I.P.
II) Violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in materia di contenuto dell'atto di contestazione degli addebiti e di esercizio del diritto di difesa. Difetto di motivazione.
Il ricorrente lamenta la genericità dei fatti addebitatigli e della censurabilità del comportamento tenuto.
III) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto assoluto di istruttoria, perplessità, illogicità, irrazionalità, omessa valutazione di interessi rilevanti, disparità di trattamento, contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione dell'art. 1398 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Difetto di motivazione.
Il ricorrente sostiene di aver proposte querele nei confronti dei vicini di casa in qualità di semplice cittadino e che non sussista alcuna prova che le denunce e le segnalazioni a lui imputate siano false.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All'udienza del 6 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il primo motivo di ricorso, imperniato sulla tardività dell'avvio del procedimento, è infondato.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. II, 22 marzo 2017, n. 885) "il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni militari di corpo non prevede alcun termine perentorio per l'instaurazione del procedimento medesimo ma soltanto un termine sollecitatorio all'attività amministrativa, limitandosi a stabilire che debba provvedersi "senza ritardo" all'avvio di tale procedimento. Da quanto precede deriva quindi che - dovendo l'espressione "senza ritardo", contenuta nel citato art. 1398 D.Lgs. n. 66 del 2010, intendersi non come volta alla fissazione di un termine rigidamente determinato - il giudizio riguardo alla tempestività dell'avvio dell'azione disciplinare "non può essere condotto alla stregua del mero criterio temporale ma, piuttosto, sulla base di un criterio di ragionevolezza che consideri tutte le particolarità del caso" (Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2016, n. 699), e ciò anche in considerazione del generale principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione".
Nel caso di specie l'amministrazione ha agito con sollecitudine in quanto il tempo trascorso tra l'accertamento, avvenuto tra il 12 aprile e l'08 luglio 2021, e la contestazione degli addebiti, datata 6 agosto 2021, deve ritenersi ragionevole in considerazione del fatto che si è reso necessario acquisire la documentazione dal Tribunale e di accertare fatti relativi alla vita privata del militare. A ciò si aggiunge che la reciprocità dei comportamenti del militare e dei suoi vicini richiedeva un'attività complessa di analisi delle condotte delle parti.
Neppure è possibile far risalire alla richiesta di archiviazione del PM il dies a quo del procedimento in quanto il controllo del G.I.P. sul corretto adempimento dell'obbligo di esercitare l'azione penale da parte del pubblico ministero assume rilievo fondamentale al fine di verificare le ragioni di un'eventuale inerzia del pubblico ministero.
Deve escludersi che la richiesta di archiviazione sia idonea ad integrare quella "conoscenza dell'infrazione" che ai sensi dell'art. 1398 comma 1, D.Lgs. n. 66 del 2010 fa decorrere i termini di avvio del procedimento disciplinare di corpo. D'altro canto è lo stesso art. 1398 D.Lgs. n. 66 del 2010 che, al comma 1-bis stabilisce che "Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'articolo 1393, comma 1, periodi secondo e terzo, è instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale … del provvedimento di archiviazione". A ciò si aggiunge che è stato lo stesso ricorrente ad opporsi all'archiviazione, come indicato nell'atto del GIP, con la conseguenza che è lo stesso ricorrente ad aver ritenuto insufficiente la rappresentazione dei fatti contenuta nella richiesta di archiviazione.
3. Anche il secondo motivo è infondato in quanto l'individuazione della condotta sanzionata ed il giudizio sulla sua gravità sono effettuate per relationem con riferimento alla richiesta di archiviazione n. -OMISSIS- ed al decreto di archiviazione n. -OMISSIS- per cui deve escludersi che i fatti siano stati definiti in modo generico. Dall'esame dei documenti risulta una situazione di grave conflittualità tra vicini sfociata in episodi di violenza che, indipendentemente dalle ragioni delle parti, risultano emergere chiaramente dagli atti del procedimento.
4. Anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato.
Sebbene l'accertamento penale non sia giunto a definire la responsabilità per le singole condotte, sono stati rilevati comportamenti censurabili quali la continua conflittualità tra le due famiglie alimentata dal tentativo di far intervenire le autorità civili e di pubblica sicurezza con comportamenti poco trasparenti. A ciò si aggiunge l'utilizzo di armi contundenti che avrebbe potuto comportare gravi conseguenze per le persone coinvolte. Tale situazione di aspra conflittualità alla quale non è estraneo il ricorrente, il quale non ha lasciato traccia di comportamenti volti a placare gli animi, giustifica l'adozione della sanzione, nella misura discrezionalmente stabilita dall'amministrazione, la quale non avrebbe potuto sorvolare sulle valutazioni comunque effettuate dal PM e dal GIP.
5. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
03-12-2022 04:09
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