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Sentenza

L'ordinamento militare avrà il riassetto aspettato da tempo. In particolare ...
L'ordinamento militare avrà il riassetto aspettato da tempo. In particolare la delega al governo prevede di adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli e prevedere che le circoscrizioni di questi tribunali siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale
Ordinamento giudiziario militare

L'art. 40 contiene la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli artt. da 52 a 75 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. n. 66/2010.

Questi i princìpi e criteri direttivi: adeguare la disciplina in materia di accesso, di stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, di conferimento delle funzioni e di requisiti per la nomina, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabile; adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli; prevedere che le circoscrizioni di questi tribunali siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale; prevedere l'introduzione, in ciascuna procura militare, del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione, per ogni ufficio, di un posto di sostituto procuratore militare; prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il CSM e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva; mantenere, per quanto compatibile, l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari.

L. 17 giugno 2022, n. 71 (G.U. 20 giugno 2022, n. 142)
Avv. Antonino Sugamele

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