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Sentenza

Maresciallo dell'Aeronautica militare impugna il rigetto dell'istanza di...
Maresciallo dell'Aeronautica militare impugna il rigetto dell'istanza di ricongiungimento familiare. Indisponibilità di posizioni organiche vacanti relative al ruolo, categoria, specialità/qualifica posseduti dalla ricorrente. Giudizio di bilanciamento.
Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 07/06/2022) 27-06-2022, n. 5303

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1473 del 2022, proposto da Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

contro

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 il Cons. Stefano Filippini;

uditi per le parti l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni e l'avvocato Michela Scafetta;
Svolgimento del processo

Con ricorso al TAR per la -OMISSIS- la Sig.ra -OMISSIS-, Maresciallo dell'Aeronautica Militare in servizio presso la 46' Brigata Aerea di -OMISSIS- dal 17 dicembre 2018 con l'incarico di addetto al nucleo "Manutenzione Aeromobili - Manutentore Tecnico Avionico", ha impugnato il Provv. del 30 giugno 2021 con il quale si è disposto il rigetto dell'istanza di ricongiungimento familiare, ai sensi del Paragrafo 7.F. della Direttiva DIPMA UD-001, con il proprio nucleo familiare costituito dalla figlia nata il 4.01.2021 e dal proprio marito, Caporal Maggiore Capo Scelto q.s. "Operatore Cinofili", in servizio presso il Centro Militare Veterinario di -OMISSIS-.

Il diniego risultava motivato dall'"indisponibilità di posizioni organiche vacanti relative al ruolo, categoria, specialità/qualifica posseduti dal Militare: "Supporto - Manutenzione Aeromobili - Manutentore Tecnico Avionico".

Con ordinanza n. -OMISSIS- il TAR ha ordinato all'Amministrazione il riesame del provvedimento impugnato, essendosi essa "…limitata a negare il trasferimento sull'asserita indisponibilità di posizioni organiche vacanti relative al ruolo, categoria, specialità/qualifica posseduti dalla ricorrente, senza aver fornito elementi di supporto a dette argomentazioni e, ancor di più, senza aver operato un giudizio di bilanciamento tra le necessità operative e l'istanza proposta".

L'Amministrazione, con Provv. del 29 ottobre 2021, ha rigettato nuovamente l'istanza, confermando il precedente diniego: tale nuovo provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti.

Con la sentenza segnata in epigrafe, nella resistenza dell'amministrazione intimata, l'adito tribunale ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati sulle base delle considerazioni che possono così riassumersi:

-la direttiva DIPMA - UD-001 prevede, all'art. 7 lett. F), che "... il personale militare di F.A. coniugato... con altro personale appartenente alle Forze Armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile ... può presentare domanda per essere trasferito, ove possibile, nel comune, o località viciniore, ove si trova la sede di servizio del coniuge .... ciò compatibilmente con le vacanze organiche nel ruolo/categoria/specialità ed eventualmente qualifica, nonché con le esigenze funzionali di Forza Armata e dei reparti interessati presso le sedi di destinazione":

- nel caso di specie non risultavano percorribili alternative destinazioni del nucleo familiare (in quanto l'Esercito aveva ritenuto che non sussistessero i presupposti per spostare il coniuge della ricorrente);

- sussistevano i presupposti affinché l'Amministrazione disponesse la richiesta ricongiunzione dell'interessata verso la sede di -OMISSIS-, sussistendo una vacanza organica "nel ruolo e nella specialità" rivestiti dalla medesima: invero, sulla base del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, era possibile desumere come nella sede di -OMISSIS- risultassero privi di copertura due posti relativamente alle mansioni di "armamento aereo";

- non risultava condivisibile l'argomentazione dell'Amministrazione che, prescindendo da un'analisi puntuale delle posizioni disponibili, si era limitata a rilevare come sussistesse un sovra organico (125 unità su una pianta organica di 87) nella qualifica di Maresciallo: infatti la direttiva sopra citata imponeva che l'esame circa l'esistenza di posizioni vacanti dovesse avere a riferimento, prioritariamente, il ruolo, la categoria e le specialità posseduti dall'istante, privilegiando così una verifica in concreto delle caratteristiche del profilo e della professionalità possedute al fine di individuare una posizione effettivamente disponibile e nell'ambito della quale l'istante potesse essere utilmente collocata;

- per giunta la ricorrente era in possesso di un titolo di specializzazione sull'aereo -OMISSIS-, velivolo presente solo nella sede di -OMISSIS-; né risultavano informazioni ostative circa la situazione dell'organico presso il reparto di appartenenza della ricorrente;

- mancava nei provvedimenti impugnati qualsiasi giudizio di bilanciamento sugli interessi coinvolti nel caso di specie, non emergendo la necessaria valutazione della specifica situazione familiare della ricorrente.

In definitiva il Tribunale ha ritenuto i provvedimenti impugnati inficiati da difetto di motivazione (oltre che di istruttoria).

Avverso detta pronuncia è insorta l'Amministrazione, chiedendone la riforma e deducendo a tal fine:

-il travisamento da parte del TAR del contenuto degli atti impugnati, atteso che il diniego risultava specificamente motivato dall'indisponibilità di posizioni organiche vacanti relative al ruolo, categoria, specialità/qualifica posseduti dal militare ricorrente - addetta al nucleo "Supporto - Manutenzione Aeromobili - Manutentore Tecnico Avionico" - sussistendo presso la sede di -OMISSIS-, come emergeva in modo dettagliato dalla documentazione prodotta (situazione organica del 4 Stormo di -OMISSIS-, raffronto TT.OO./FEO già Allegato 10 depositato in primo grado), un esubero organico di (+) 67 unità nella professionalità "categoria "Supporto", specialità "Manutenzione Aeromobili" e qualifica "Manutentore Tecnico Avionico", relativamente al ruolo Marescialli, con una copertura organica di personale marescialli nella predetta professionalità attestata al 263% e con un esubero riferito all'intera qualifica di appartenenza della ricorrente pari a (+) 38 unità, con una copertura organica nell'intera professionalità attestata al 143%;

- inoltre la previsione normativa invocata dall'istante non configurava alcun diritto soggettivo perfetto al trasferimento per ricongiungimento familiare, bensì un mero interesse legittimo: sotto tale profilo il TAR aveva violato i limiti esterni del sindacato giurisdizionale con invasione della riserva di merito amministrativo spettante unicamente al Ministero;

- per giunta se era ben vero che a -OMISSIS- vi erano due posti disponibili nel ruolo "armamento aereo", questi non corrispondevano alla qualifica della ricorrente; in quella di quest'ultima di "manutentore tecnico avionico" c'era addirittura un surplus di organico di 125 unità su una pianta organica di 87; tale sovrannumero non riguardava tanto il grado "maresciallo" rivestito dalla ricorrente, come affermato nella decisione, quanto il ruolo specifico;

- la norma che contemplava il trasferimento per ricongiungimento (il predetto paragrafo 7, lett. F) imponeva che vi fosse una vacanza organica compatibile con il grado, ruolo, categoria, specialità e qualifica dell'interessato: in ogni caso anche laddove vi fosse una posizione organica vacante, il trasferimento poteva essere disposto solo laddove non vi fossero specifiche prioritarie esigenze organico-funzionali da soddisfare, attesi i prioritari compiti di difesa nazionale e salvaguardia delle strutture militari attestati alle Forze Armate, che non ammettono soluzioni di continuità;

- l'interessata era addetta alla manutenzione di velivoli da trasporto, mentre a -OMISSIS- aveva sede un reparto di caccia dell'Aeronautica Militare che operava al servizio della difesa aerea con una linea "jet", mediante il moderno velivolo -OMISSIS- (rispetto al quale la ricorrente, pur avendo acquisito una specializzazione, non vi aveva mai concretamente lavorato);

- nel 2018 la ricorrente era stata trasferita a -OMISSIS- proprio per ricongiungimento familiare.

Si è costituita l'appellata contestando la fondatezza del gravame ed insistendo sulle esigenze di ricongiungimento legate alla nascita nel 2021 di una figlia (evento posto a fondamento della richiesta di ricongiungimento) e sul possesso della specializzazione per lavorare sul velivolo operante a -OMISSIS-, il che le avrebbe consentito di poter essere impiegata utilmente in una delle due vacanze ivi esistenti.

La Sezione con ordinanza cautelare del 15 marzo 2022 ha accolto l'istanza di sospensiva.

Sulle difese e conclusioni in atti la controversia è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7 giugno 2022.
Motivi della decisione

L'appello è fondato.

L'istituto del ricongiungimento familiare di cui alla menzionata circolare, 7, lett. F. costituisce una previsione contenuta in una direttiva ministeriale e riguarda un istituto specifico dell'Amministrazione appellante che, pur in considerazione delle particolari necessità funzionali organizzative delle Forze Armate, è volto a riconoscere particolare tutela alle esigenze di ricongiungimento familiare degli interessati.

Tuttavia, in considerazione del particolare ruolo rivestito dai militari e del preminente interesse pubblico della sicurezza nazionale, la previsione considera in linea di massima prevalenti le esigenze operative dei Reparti di appartenenza, non a caso utilizzandosi le seguenti espressioni: a) "ove possibile"; b) "compatibilmente con le vacanze organiche nel ruolo/categoria/specialità ed eventualmente qualifica, nonché con le esigenze funzionali di Forza Armata e dei reparti interessati presso le sedi di destinazione".

Il provvedimento che nega il travisamento ha pertanto natura autoritativa e discrezionale, essendo il frutto dell'apprezzamento e del contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; di conseguenza, escluso in radice che una simile attività provvedimentale possa essere sottratta al sindacato giurisdizionale di legittimità, quest'ultimo tuttavia non può che essere imperniato sulla correttezza del potere esercitato quanto alla motivazione e all'istruttoria, non potendo sindacare il merito della scelta amministrativa salva la sua manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o illogicità.

Ciò posto, sulla base degli elementi anche fattuali forniti dall'Amministrazione, che peraltro non hanno trovato idonea o significativa smentita da parte dell'interessato, nella fattispecie in esame difettano i presupposti indicati dalla norma per la concessione del trasferimento.

Invero le vacanze presso la sede dell'Aeronautica a -OMISSIS-, su cui si è incentrata l'attenzione del Tribunale, attengano in realtà a posizione organica differente (ruolo "armamento aereo") da quella ricoperta dall'appellata ("manutentore tecnico avionico"), il tutto in un quadro complessivo, per giunta, di rilevante sovra-organico presso la sede agognata.

A fronte di tali elementi, di natura oggettiva, le diverse considerazioni dell'interessata e il convincimento del primo giudice finiscono per sostituirsi inammissibilmente alle valutazioni proprie dell'amministrazione che per contro non risultano essere manifestamente illogiche, arbitrarie, irrazionali o irragionevoli e tanto meno viziate da travisamento di fatti-

La giustificazione che correda il diniego di trasferimento in definitiva non può certo dirsi confliggente rispetto alla ratio e alla lettera della richiamata previsione agevolativa, né manifestamente incongrua o illogica.

In conclusione l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso ed i motivi aggiunti proposti in primo grado.

Ricorrono comunque valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge il ricorso ed i motivi aggiunti proposti in primo grado. Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Giovanni Sabbato, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere

Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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