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Sentenza

Militare della Guardia di Finanza condannato a due giorni di consegna....
Militare della Guardia di Finanza condannato a due giorni di consegna.
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., (ud. 06/07/2022) 15-07-2022, n. 708
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Galletti e Marco Di Giuseppe, domiciliato presso la segreteria del T.A.R. di Brescia, via Carlo Zima, 3;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

- della Determinazione del Comandante Regionale della Guardia di Finanza, n. 587653 del 6 ottobre 2017, avente ad oggetto il rigetto del ricorso gerarchico, presentato il 5 luglio 2017, avverso la Determinazione del Comandante della Compagnia di Orio al Serio (BG) con cui è stata comminata al ricorrente la sanzione disciplinare di due giorni di consegna, nonché della successiva nota notificata il 5 giungo 2017;

- della nota del Comandante della Compagnia di Orio al Serio (BG), n. 340081 del 5 giugno 2017, avente ad oggetto il recepimento della nota n.0336469 del 1 giugno 2017 del Comandante Provinciale di Bergamo, con cui è stata integrata e novata la motivazione del provvedimento sanzionatorio;

- della nota del Comandante Provinciale di Bergamo, n. 0336469 del 1 giungo 2017, avente ad oggetto la revisione del provvedimento sanzionatorio (non conosciuta);

- della Determinazione del Comandante della Compagnia Provinciale di Bergamo, n. 2321392 del 26 maggio 2017, con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare di due giorni di consegna;

- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o consequenziale, comunque connesso con l'atto impugnato e lesivo degli interessi del ricorrente ivi inclusa, ove occorra, la Circolare 1/2006.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del 6 luglio 2022, svoltasi da remoto ex artt. 87 comma 4-bis c.p.a. e 13-quater dell'Allegato 2 al c.p.a., il dott. Luca Pavia;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il 6 marzo 2017 il ricorrente, militare della Guardia di Finanza in servizio presso la Compagnia di Orio al Serio (BG), ha rappresentato al proprio comandante di Compagnia che, a seguito di informazioni ricevute da una fonte confidenziale riservata, sarebbe stato opportuno eseguire un controllo doganale nei confronti di un passeggero in arrivo alle ore 18.50 presso lo scalo aereo di Orio Al Serio. Preso atto delle informazioni ricevute, l'ufficiale ha autorizzato il dipendente allo svolgimento del menzionato servizio.

2. Giunto sul luogo del controllo, il militare ha appreso che il passeggero era oggetto di un'operazione di polizia giudiziaria organizzata dalla locale Sezione operativa, a cui egli stesso apparteneva, e, poiché era l'operatore più alto in grado, ne ha assunto la direzione, senza però informare né il suo diretto superiore né il Comandante della compagnia, il quale ha ricevuto una mera comunicazione di rito all'esito del servizio.

3. In data 8 marzo 2017 il ricorrente è rientrato in servizio, al termine del proprio turno di riposo, e ha compilato la documentazione relativa all'operazione svolta, ivi compresa la nota per il pagamento del lavoro straordinario.

4. Il 21 marzo 2017 il comandante di Compagnia ha chiesto, tra l'altro, al ricorrente di precisare perché non si era preventivamente coordinato con il suo diretto superiore circa il servizio da svolgere e i motivi per i quali, dopo aver appreso della programmata attività di polizia giudiziaria, avrebbe omesso di informare il Comandante della Compagnia ed il responsabile della Sezione Operativa.

5. Il 29 marzo 2017 il ricorrente ha presentato un'istanza di accesso agli atti, che è stata rigettata, il successivo 4 aprile 2017, perché la richiesta di chiarimenti si fondava esclusivamente sul foglio servizio compilato dallo stesso ricorrente e non vi erano, quindi, ulteriori atti da esibire.

6. Sempre il 4 aprile 2017 il Comandante della Compagnia ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'odierno ricorrente perché avrebbe assunto la direzione del servizio di propria iniziativa e senza richiedere direttive in merito.

7. Il 5 maggio 2017 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva.

8. Il 26 maggio 2017 il Comandate di Compagnia ha sanzionato il ricorrente con 2 giorni di consegna, il 5 luglio 2017 la sanzione è stata impugnata con ricorso gerarchico al Comandante regionale e l'impugnazione è stata rigettata il successivo 6 ottobre.

9. Con ricorso, notificato il 30 novembre 2017 e depositato il successivo 5 dicembre, il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura sanzionatoria chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimi.

10. All'udienza camerale del 17 gennaio 2018 Il Collegio ha respinto l'istanza cautelare del ricorrente.

11. In prossimità dell'udienza di merito le parti hanno depositato documenti, memorie conclusionali e di replica nei termini di rito.

12. All'udienza di smaltimento del 6 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

13. Nella propria impugnazione il ricorrente asserisce di essere stato indotto in errore dalla condotta del proprio comandante di Compagnia che lo avrebbe autorizzato al compimento del servizio nonché il fatto che non si sarebbe generato alcun disservizio, posto che la sua presenza, e la conseguente assunzione della direzione dell'attività, sarebbe stata comunicata al responsabile della sezione, suo diretto superiore, dai subalterni presenti sul posto.

Inoltre, sempre a dire del ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe illogica, la sanzione sproporzionata e i bervi termini a difesa concessigli avrebbero leso il suo diritto di difesa e sarebbero, altresì, irrispettosi del disposto dell'art. 1029 D.P.R. n. 90 del 2010, a fronte del quale "coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti, entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, sempre che questo non sia già concluso. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti dovranno essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento".

14. Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell'art. 1361 del D.Lgs. n. 66 del 2010 la sanzione della "consegna" si applica, tra l'altro, all'ipotesi in cui il militare appaia compiuto una grave trasgressione alle norme "della disciplina e del servizio", con la precisazione che "se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso" (art. 1355, comma 5, D.Lgs. n. 66 del 2010).

Ciò posto, appare evidente che in omaggio agli artt. 715 (doveri attinenti alla dipendenza gerarchica), 716 comma 3 (iniziativa) e 729 (esecuzione di ordini) del D.P.R. n. 90 del 2010 - i quali sanciscono che "nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare è tenuto a osservare la via gerarchica" (art. 715 D.P.R. n. 90 del 2010) e, qualora agisca di propria iniziativa, egli è tenuto, tra l'altro, a "informare, appena possibile, i propri superiori" senza che possa "invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non aver ricevuto ordini o direttive", soprattutto se, come nel caso di specie, era investito di "particolari funzioni e responsabilità" (art. 716 D.P.R. n. 90 del 2010) - il ricorrente avrebbe dovuto informare il suo diretto superiore e il comandante di compagnia, che lo aveva autorizzato all'operazione, nel momento in cui ha appreso che era stato disposto un analogo servizio a carico del medesimo soggetto, in modo da assicurare un efficiente coordinamento dell'operazione, anziché limitarsi ad informare il comandante di compagnia solo dell'esito dell'attività. Senza contare che i menzionati doveri impongono, altresì, di adottare la massima diligenza nel compilare la documentazione attestante l'attività svolta.

Per quanto concerne, invece, il quantum della sanzione, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che "la valutazione dei fatti addebitati e della loro gravità, ai fini dell'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce un'espressione di discrezionalità amministrativa, che non è sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere" (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 08 maggio 2020, n.2895).

Ipotesi, questa, che il Collegio non ravvisa nel caso di specie, posto che, a fronte di plurime violazioni dei doveri di servizio e di subordinazione, l'amministrazione procedente ha irrogato al militare un'unica sanzione di corpo (per definizione meno grave rispetto a quelle di stato, in quanto non incide, né temporaneamente né definitivamente, sul rapporto di servizio), tra l'altro, di breve durata (due giorni).

Il Collegio non ritiene, inoltre, che sia stato violato il diritto di difesa del ricorrente, in primo luogo, perché il termine previsto dall'art. 1029 del D.P.R. n. 90 del 2010 è applicabile, ex art. 1025 del D.P.R. n. 90 del 2010, aisoli "procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della difesa". Inoltre, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i termini interni dei procedimenti disciplinari "seguono il criterio della "idoneità allo scopo", nel senso che, garantite le condizioni di piena ed effettiva partecipazione al procedimento, la loro riduzione non integra alcuna violazione se l'interessato ha potuto comunque esercitare entro un tempo ragionevole il diritto di difesa" (ex multis Cons. Stato, Ad. Plen., 25 gennaio 2000, n. 4).

Poiché, quindi, nel caso di specie la contestazione degli addebiti è stata notificata il 4 aprile 2017 e la sanzione è stata irrogata solo il successivo 26 maggio, tra l'altro, all'esito dell'esame della memoria difensiva prodotta dal ricorrente il precedente 5 maggio e siccome il ricorrente ha anche avuto modo di giustificare il proprio operato il precedente 21 marzo 2017, il Collegio non ravvisa alcuna concreta lesione del diritto di difesa.

15. In conclusione, il ricorso è infondato perché la sanzione è proporzionata alle violazioni commesse ed è stata irrogata a seguito di un regolare procedimento.

16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei termini e per gli effetti precisati in motivazione.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6 luglio 2022, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

Luca Pavia, Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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