Militare della Marina si duole della sua esclusione dall'aliquota di avanzamento per la promozione al grado superiore.
T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., (ud. 12/07/2022) 19-07-2022, n. 1241
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1350 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Francioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS-, notificato il 24.7.2019, con cui il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto - 6^ Divisione, ha disposto l'esclusione del Sc. 2^ cl. -OMISSIS- -OMISSIS-, matricola -OMISSIS-, dall'aliquota di avanzamento del 31 Dicembre 2018 al grado superiore;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. R. Francioso;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) Premesso che:
- con il gravame in esame, integrato da motivi aggiunti del 3.1.2020 (con cui si denunciano violazione della L. n. 241 del 1990, violazione ed errata applicazione dell'art. 1050, comma 4, D.Lgs. n. 66 del 2010 e mancata applicazione dell'art. 1309, comma 1, D.Lgs. n. 66 del 2010, nonché violazione degli artt. 3, 6 e 10 L. n. 241 del 1990), parte ricorrente, militare della Marina (in origine come volontaria in ferma breve triennale, poi transitata nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente), si duole della sua esclusione dall'aliquota di avanzamento, al 31 dicembre 2018, per la promozione al grado superiore;
- parte ricorrente denuncia che il provvedimento impugnato non avrebbe esplicitato quale, tra le cause impeditive all'avanzamento di cui all'art. 1050, comma 4, D.Lgs. n. 66 del 2010, sarebbe a lei riferibile;
- nel ricorso si censura, poi, che, se il presumibile motivo di mancata promozione è stato il mancato compimento dei periodi minimi di imbarco, allora l'Amministrazione ha trascurato di considerare il fatto che parte ricorrente appartiene alla categoria "supporto e servizio amministrativo/logistico, S.", specialità "furiere logistico, FRL" ed ha una specializzazione di "conduttore navale di automezzi, CNA" (conseguita all'esito del corso professionale di formazione frequentato all'atto dell'arruolamento);
- conseguentemente, in ragione della predetta specializzazione CNA, parte ricorrente sostiene che avrebbe dovuto essere inclusa nell'aliquota di avanzamento, perché esentata dal compimento del periodo minimo di imbarco, ai sensi dell'art. 1309, comma 1, D.Lgs. n. 66 del 2010 ("Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o di reparto operativo il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici");
- parte ricorrente deduce, da ultimo, che alcuni graduati (nominativamente indicati in ricorso) sarebbero stati inclusi nelle aliquote di avanzamento, pur non avendo compiuto i periodi minimi di imbarco;
2) rilevato che, come già condivisibilmente rilevato da questo TAR con sentenze nn. 1399/19, 1400/19 e 1402/19, parte ricorrente, pur abilitata alla guida di automezzi, non appartiene alla specialità CNA (per la quale l'art. 1309, comma 1, D.Lgs. n. 66 del 2010, prevede l'esenzione dal periodo minimo di imbarco), ma alla categoria "supporto e servizio amministrativo/logistico, S.", specialità "furiere logistico, FRL", sigla "S./Frl" (come da nota di deposito dell'Avvocatura dello Stato del 20.1.2020);
3) ritenuto quindi che parte ricorrente, non appartenendo alle categorie o specializzazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1309, comma 1, D.Lgs. n. 66 del 2010, vi è l'esenzione dal periodo minimo di imbarco, sia stata correttamente esclusa dall'aliquota di avanzamento, rappresentando, tale esclusione, un atto vincolato per l'Amministrazione;
4) ritenuto pertanto che, discendendo l'insussistenza dei requisiti per l'inclusione nell'aliquota di avanzamento da un elemento fattuale (la non appartenenza della ricorrente alle categorie di cui all'art. 1309 COM), non sussistano le esigenze istruttorie invocate dalla ricorrente;
4) ritenuto, altresì, che la deduzione, peraltro generica, di una presunta disparità di trattamento con altri militari (che sarebbero stati promossi senza avere maturato i periodi minimi di imbarco) sia infondata, in quanto, per consolidata giurisprudenza, un tale vizio non è configurabile laddove, come nel caso di specie, "la condotta dell'Amministrazione non involga aspetti di discrezionalità amministrativa, ma sia interamente astretta da una disciplina normativa di natura vincolante (cfr., tra le tante: C.d.S, IV, n. 3313 del 2003 e n. 4371 del 2005; VI, n. 852 del 2006)" (così, C.d.S., 31 marzo 2011, n. 1977 e, più recentemente, cfr. C.d.S., 18 aprile 2019, n. 2519);
5) ritenuto, per tutto quanto precede, che il ricorso vada respinto, con compensazione delle spese di lite, considerata la fattispecie nel suo complesso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, li rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
31-07-2022 11:45
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