Militare ha un acceso litigio presso la propria abitazione con la sua consorte, durante il quale, a seguito di alcune minacce pronunciate nei suoi confronti, si rendeva necessario, per riportare la calma, l'intervento dei Carabinieri. Tale episodio, benché archiviato dall'Autorità giudiziaria, avrebbe gettato discredito sulla Forza Armata. Contestato l'Art. 732 "Contegno del militare" del Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari del codice dell'Ordinamento Militare".
T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., (ud. 28/10/2020) 21-02-2022, n. 51
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 84 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Hiroshi Pisanello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
- previo accertamento dell'assenza di responsabilità in capo all'odierno ricorrente in relazione ai fatti addebitatigli, del Provvedimento avente protocollo -OMISSIS-, emesso dal -OMISSIS- in data -OMISSIS- e notificato in data 20.3.2020, con il quale il -OMISSIS- ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal -OMISSIS- e ha confermato la sanzione disciplinare di giorni quattro (4) di consegna semplice disposta, nei confronti del Graduato, dal -OMISSIS- del -OMISSIS- con il provvedimento avente protocollo -OMISSIS- dell'-OMISSIS-; - di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dell'odierno ricorrente nonché, ove occorra, del sottostante provvedimento avente protocollo -OMISSIS- emesso dal -OMISSIS- di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, con il quale è stata disposta, nei confronti dell'odierno ricorrente, la sanzione disciplinare di giorni quattro (4) di consegna semplice;
nonché per la condanna
delle amministrazioni resistenti a ricostruire la carriera militare del -OMISSIS- (anche per quel che riguarda i profili pensionistici e di anzianità) e ad eliminare, dalla documentazione personale dell'odierno ricorrente, le annotazioni relative alla sanzione irrogata;
nonché per il risarcimento
di tutti i danni subiti e subendi dall'odierno ricorrente a causa della sanzione disciplinare disposta nei suoi confronti con il provvedimento impugnato e che saranno quantificati in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2020 tenuta con le modalità come da verbale, il consigliere Sarre Pirrone;
Svolgimento del processo
(I documenti di seguito citati sono, salvo diversa specificazione, quelli prodotti dall'Avvocatura dello Stato e seguono il relativo ordine di numerazione).
1. Il ricorrente, -OMISSIS-, effettivo presso il -OMISSIS- di -OMISSIS-, impugna il provvedimento con il quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare di quattro giorni di consegna semplice e il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, presentato dallo stesso ricorrente avverso la suddetta sanzione.
2. Il ricorrente chiede altresì la condanna delle Amministrazioni resistenti alla ricostruzione della carriera militare e al risarcimento dei danni.
3. Il gravame, inteso all'annullamento della contestata sanzione disciplinare, è sostenuto da plurime censure di violazione della normativa procedimentale e sostanziale, che regola la fattispecie. Le doglianze vengono articolate in due motivi d'impugnazione:
"1. Violazione e falsa applicazione di Legge e, in particolare, dell'art. 1393 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) - Eccesso di potere in relazione all'applicazione della Guida Tecnica "Procedure Disciplinari" del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare avente Protocollo n. -OMISSIS- del 21.06.2019";
"2. Illegittimità della sanzione disciplinare di corpo impugnata per eccesso di potere derivante da errata valutazione dei fatti e da difetto di istruttoria (Illogicità e irragionevolezza decisionale - Ingiustizia manifesta - Travisamento dei presupposti di diritto e delle circostanze di fatto) nonché per violazione e falsa applicazione di Legge e, in particolare, dell'art. 1355 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (evidente sproporzione tra gli addebiti contestati e la sanzione decretata)".
4. In data 5 giugno 2020 si è costituito formalmente in giudizio il Ministero della Difesa - -OMISSIS- a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo ed in data 14 agosto 2020 ha versato nel processo l'ampia documentazione relativa al procedimento disciplinare.
5. Con memoria difensiva, depositata il 10 settembre 2020, l'Amministrazione resistente esplicava in dettaglio le proprie difese, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato, alle quali replicava il ricorrente con memoria difensiva depositata il 23 settembre 2020.
6. All'udienza del 20 ottobre 2020 la causa, previa discussione, è passata in decisione.
Motivi della decisione
7. Si riassume brevemente la vicenda.
8. In data 12.4.2018 presso l'abitazione del ricorrente, militare con il grado di -OMISSIS-, si verificava un litigio con la propria moglie e i vicini di casa, allarmati dalle urla, contattavano i Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-, i quali - una volta arrivati sul posto - invitavano i coniugi a recarsi presso la locale Stazione Carabinieri al fine di chiarire l'accaduto e proponevano in seguito alla moglie di recarsi presso una struttura protetta fornendo il relativo indirizzo.
9. In data 14.4.2018 i Carabinieri provvedevano alla notifica di un provvedimento di sequestro preventivo delle armi regolarmente detenute dal ricorrente in casa. Dopo essersi riappacificati in data 16.4.2018, i due coniugi si recavano presso il -OMISSIS- Carabinieri di -OMISSIS-, ove in merito al verbale di sequestro delle armi, a causa delle dichiarazioni - asseritamente false - in esso riportate si è aperta una discussione tra i coniugi e i Carabinieri presenti.
10. A seguito della segnalazione dei Carabinieri di -OMISSIS- dd. 1.5.2018 (doc. 9), la Procura della Repubblica -OMISSIS- instaurava il procedimento penale sub R.G.N.R. -OMISSIS- per il reato previsto dall'art. -OMISSIS- e per il reato previsto dall'art. -OMISSIS- per l'espressione "-OMISSIS-" pronunciata presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- in occasione della precitata discussione. Detto procedimento si concludeva con l'archiviazione disposta in data -OMISSIS- (doc. 15) dal Giudice per le indagini preliminari su conforme richiesta di data -OMISSIS- del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale -OMISSIS-.
11. In precedenza con notula dd. 2.11.2018 (doc. 10) il -OMISSIS- del -OMISSIS- di -OMISSIS- aveva aggiornato il -OMISSIS- sullo stato del procedimento penale avviato nei confronti del graduato trasmettendo la predetta richiesta di archiviazione da parte del PM.
12. Il -OMISSIS- -OMISSIS- con Provv. dd. 14 febbraio 2019 (doc. 3) rinviava il vaglio disciplinare della vicenda processuale in attesa di conoscere l'esito della richiesta di archiviazione del P.M. avanzata in data -OMISSIS-.
13. Successivamente, in data 30.5.2019 (doc. 4), il -OMISSIS- del -OMISSIS- di -OMISSIS- acquisiva presso l'autorità giudiziaria informazioni rispetto al predetto procedimento penale e con PEC dd. 3.6.2019 (doc. 15) la Procura -OMISSIS- inviava al -OMISSIS- il provvedimento del GIP dd. -OMISSIS-.
14. Il -OMISSIS- del -OMISSIS- di -OMISSIS- provvedeva a trasmettere in data 19.6.2019 (doc. 5) la richiesta di archiviazione unitamente al decreto di archiviazione del GIP al -OMISSIS- -OMISSIS- e allo Stato Maggiore dell'Esercito con la proposta di concludere il procedimento con l'adozione di una sanzione di stato.
15. Il Generale -OMISSIS- del -OMISSIS- con Provv. dd. 24 luglio 2019 (doc. 22 ricorrente) "ritenuto che in relazione ai fatti che condussero alla formulazione dell'ipotesi di reato di "-OMISSIS-", non sono ravvisabili mancanze disciplinari e reato di "-OMISSIS-", il comportamento osservato dal Graduato nei confronti dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine, anche se qualificato privo di rilevanza penale, è stato irrispettoso e non consono al contegno che ogni militare deve osservare a prestigio dell'Istituzione di appartenenza", proponeva di definire la posizione disciplinare senza l'adozione di sanzioni di stato ma con il rinvio degli atti al -OMISSIS- di Corpo per le valutazioni di competenza in relazione al comportamento originariamente qualificato quale "-OMISSIS-".
16. La Direzione Generale per il Personale Militare presso il Ministero della Difesa comunicava in data 12.9.2019 (doc. 16) al -OMISSIS- e al -OMISSIS- che la posizione disciplinare di stato del ricorrente è stata definita senza l'adozione di sanzioni di stato, invitando i destinatari ad avviare senza ritardo l'azione disciplinare di corpo con la contestazione degli addebiti.
17. Il -OMISSIS- del -OMISSIS- di -OMISSIS- con atto di contestazione dd. 24.9.2019 (doc. 17) avviava immediatamente il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente finalizzato all'eventuale irrogazione della "consegna di rigore", contestando il seguente addebito: "In data -OMISSIS- la S.V. aveva un acceso litigio presso la propria abitazione con la sua consorte, durante il quale, a seguito di alcune minacce pronunciate nei suoi confronti, si rendeva necessario, per riportare la calma, l'intervento dei Carabinieri di -OMISSIS-. Tale episodio, benché archiviato dall'Autorità giudiziaria, ha potenzialmente gettato discredito sulla Forza Armata. Per quanto su descritto la S.V. violava l'Art. 732 "Contegno del militare" del Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari del codice dell'Ordinamento Militare".
18. Il procedimento disciplinare si concludeva con l'emanazione del Provv. dd. 5 dicembre 2019 (doc. 2) di irrogazione della sanzione di quattro giorni di consegna semplice.
19. Con ricorso gerarchico dd. 16.12.2019 (doc. 1) l'interessato impugnava il predetto provvedimento, lamentando l'illegittimità dello stesso per intervenuta perenzione dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare dopo 18 mesi dall'evento contestato e per eccesso di potere sotto diversi profili (falsità del presupposto; travisamento dei fatti; carenza di motivazione; illogicità della motivazione; irragionevolezza della motivazione; violazione del principio di proporzionalità; ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria).
20. Il ricorso gerarchico veniva rigettato dal -OMISSIS- del -OMISSIS- con provvedimento dd. -OMISSIS- (doc. 8), ritenendo che il procedimento disciplinare si era svolto correttamente nella forma e sottolineando in sostanza "che il fatto specifico è stato giudicato non rilevante sotto il profilo penale, come si evince dalla motivazione a sostegno della richiesta di archiviazione, non che il fatto non sia stato commesso, situazione giuridica che avrebbe escluso la punibilità anche sotto il profilo disciplinare".
21. Con il presente ricorso il ricorrente, riproponendo e esplicando meglio le censure già introdotte con il ricorso gerarchico, impugna sia il Provv. dd. 5 dicembre 2019 a firma del -OMISSIS- di Reggimento, sia il provvedimento dd. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- con il quale il -OMISSIS- del -OMISSIS- ha rigettato il ricorso gerarchico.
22. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente ripropone la doglianza, già introdotta con il ricorso gerarchico, di violazione e falsa applicazione dell'art. 1393 D.Lgs. n. 66 del 2010, nonché per violazione della Guida Tecnica "Procedure Disciplinari" del Ministero della Difesa.
23. Viene, in primo luogo, valorizzata la Guida Tecnica "Procedure Disciplinari" del Ministero della Difesa dd. 21.6.2019, ove si danno istruzioni agli uffici periferici in ordine alle procedure da seguire, anche in relazione all'esercizio dell'azione disciplinare per infrazioni di minore gravità estranee al rapporto di servizio.
24. Da tale Guida, nonché dall'art. 1393 del D.Lgs. n. 66 del 2010, parte ricorrente trae spunto per sostenere l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, in quanto in pendenza del procedimento penale non sarebbe ammessa la sospensione o il rinvio del procedimento disciplinare riguardante la lieve sanzione disciplinare della consegna semplice concretamente applicata.
25. Il ricorrente denuncia che non ricorrerebbero le eccezioni normativamente previste per non avviare immediatamente il procedimento disciplinare e cioè infrazioni di maggiore gravità e atti e comportamenti compiuti dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni.
26. Secondo la versione fornita dall'odierno ricorrente l'evento accaduto il 12.4.2018 risulterebbe di lievissima entità, posto che riguardava un banale litigio coniugale, sicché prontamente informata di ciò la propria linea di -OMISSIS-, sia per le vie brevi che con formale relazione dd. 17.4.2018 (doc. 5 ricorrente), nonché ricevuto il proprio -OMISSIS- in data 12.5.2018 dai Carabinieri di -OMISSIS- notizia dell'accaduto, vi sarebbero state tutte le condizioni per instaurare immediatamente il doveroso relativo procedimento disciplinare.
27. Avverso la menzionata sanzione il destinatario, deduce inoltre, in sintesi, ripetendo l'eccezione già sollevata in sede di ricorso gerarchico, la mancata notifica al militare di un provvedimento con il quale era stato rinviato il vaglio della sua posizione in attesa della conclusione del procedimento penale. Il provvedimento di rinvio dd. 16.2.2019 non sarebbe mai stato notificato al ricorrente.
28. Secondo la prospettazione del ricorrente il provvedimento di rinvio sarebbe stato adottato dal -OMISSIS- quando il procedimento penale instaurato a suo carico sarebbe stato concluso da nove mesi con l'archiviazione del PM dd. -OMISSIS-.
29. Il ricorrente lamenta inoltre ulteriori errori commessi nella gestione della pratica, e in particolare la circostanza che avendo egli comunicato per le vie brevi in data 13.6.2018 al -OMISSIS- di Plotone l'archiviazione del PM dd. -OMISSIS- l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere immediatamente con l'esame del giudicato penale e con l'immediata contestazione degli addebiti e non attendere sino al 19.6.2019 per proporre l'avvio di un procedimento disciplinare di stato.
30. Un ulteriore profilo di censura si appunta contro la gestione della pratica dal 21.2.2019 al 19.6.2019, ove il -OMISSIS- già destinatario del decreto di archiviazione in data 21.2.2019, il successivo 29.5.2019 avrebbe nuovamente richiesto al 6 Regimento Alpini copia del predetto decreto. Quest'ultimo reggimento avrebbe poi richiesto in data 30.5.2019 alla Procura -OMISSIS- il rilascio di una copia del decreto di archiviazione, nonostante ne fosse già in possesso, perché gli era stata notificata in precedenza dal ricorrente. La Procura avrebbe poi trasmesso copia del decreto di archiviazione.
31. In relazione all'esame del giudicato penale allegato alla nota del 19.6.2019 (doc. 18 ricorrente) il ricorrente denuncia poi per la prima volta in questa sede giurisdizionale, la non corrispondenza fra l'addebito ivi contenuto (presunte minacce nei confronti dei Carabinieri di -OMISSIS-) e quello poi effettivamente contestato (presunte minacce pronunciate dal militare nei confronti della moglie), avendo il -OMISSIS- del -OMISSIS- arbitrariamente avviato un procedimento disciplinare esclusivamente in relazione alle presunte minacce che lo stesso ricorrente avrebbe rivolto nei confronti della moglie.
32. Su quest'ultimo punto il Collegio prenderà più ampiamente posizione in sede di esame del secondo motivo, cui si rimanda.
33. Passando ora al vaglio del motivo di gravame sopra sunteggiato, il Collegio ne rileva l'infondatezza sulla scorta delle seguenti considerazioni.
34. Dagli atti acquisiti al giudizio si evince con cristallina certezza che l'Autorità militare ha avuto conoscenza del decreto di archiviazione del GIP dd. -OMISSIS- unicamente in data 3.6.2019, mentre in precedenza ha avuto unicamente notizia informale della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero dd. -OMISSIS-.
35. Pertanto le lagnanze riguardo all'asserito ritardo di oltre un anno nell'avvio del procedimento disciplinare, avendo l'autorità militare gerarchicamente superiore avuto notizia in data 13.6.2018 della richiesta di archiviazione, sono prive di alcun fondamento giuridico, in quanto si basano sull'evidente travisamento degli atti penali: una cosa è la richiesta di archiviazione formulata dal PM e un'altra cosa il provvedimento del GIP sulla richiesta di archiviazione, che può, come noto, avere diversi esiti.
36. Infatti, dispone l'art. 409 cod. proc. pen.: "1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.
3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste.
5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419".
37. I carteggi interni alla gerarchia militare dd. 2.11.2018 (doc. 10), 16.2.2019 (doc. 3), 21.2.2019 (doc. 13) e 29.5.2019 (doc. 14), invocati dal ricorrente a sostegno della tesi della conoscenza dell'esito del procedimento penale avviato e poi archiviato, si riferiscono sempre ed unicamente alla richiesta di archiviazione del PM, ove in calce si trova unicamente la predisposta bozza del decreto di archiviazione del GIP, non firmata da tale Giudice.
38. Particolarmente significativa è la determina del Generale -OMISSIS- del -OMISSIS- dd. 14.2.2019, allegata alla lettera dd. 16.2.2019, prot. -OMISSIS- (doc. 3), ove risulta quanto segue: "preso atto che il -OMISSIS- è sottoposto ad indagini da parte della Procura -OMISSIS- in ordine ai reati di "-OMISSIS-" e "-OMISSIS-" in relazione a due eventi avvenuti nell'aprile 2018; considerato che con atto del -OMISSIS- ha avanzato richiesta di archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato; considerato che l'eventuale accoglimento della richiesta da parte del Giudice per le indagini preliminari non impedirebbe il vaglio disciplinare in relazione ai fatti che ne determinarono l'iscrizione della notizia di reato; ritenuto che la vicenda non è ancora perfettamente delineata; determina di rinviare l'esame disciplinare della vicenda processuale indicata in oggetto alla data di conoscenza integrale del provvedimento conclusivo emesso dall'Autorità Giudiziaria". Da un tanto emerge con chiarezza l'incertezza in cui versava l'autorità disciplinare riguardo all'esito del procedimento penale.
39. Conclusivamente si può constatare che l'odierno ricorrente ha sì comunicato alla propria linea gerarchica la richiesta di archiviazione del PM, ma non ha mai comunicato ai propri superiori l'esito definitivo della stessa richiesta presso l'organo giudiziale (GIP) competente a definirla.
40. Solo in seguito al fattivo interessamento del -OMISSIS- del -OMISSIS- è stato acquisito in data 3.6.2019 il decreto di archiviazione del GIP, poi prontamente trasmesso alle autorità deputate a vagliare la posizione disciplinare del ricorrente, le quali hanno dato immediato avvio al procedimento disciplinare.
41. La valutazione di infondatezza del gravame non muta neanche ove si consideri l'ulteriore prospettazione del ricorrente, secondo la quale l'Amministrazione avrebbe potuto agire disciplinarmente nell'immediatezza della notizia dei fatti.
42. Sul punto è sufficiente osservare che l'art. 1393 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare, così come modificato rispetto alla precedente previsione, ha limitato la c.d. pregiudiziale penale "... solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare".
43. Diversamente l'Amministrazione militare può attivare, avviare, proseguire e concludere "il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, … anche in pendenza del procedimento penale".
44. Si tratta, all'evidenza, di una determinazione altamente discrezionale dell'Amministrazione che attiene al merito della scelta e che, sotto tale profilo, non è sindacabile dal giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio, Roma, Sezione I-bis, 6 agosto 2019, n. 10333).
45. La valutazione di attivare il procedimento disciplinare sulla base dei documenti in possesso dell'autorità militare è dunque connotata da ampi margini valutativi spettanti all'Amministrazione, sicché viene in rilievo il principio che la scelta in questione, di procedere o meno nel procedimento disciplinare, è frutto di una valutazione discrezionale sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità o palese irragionevolezza, che nel caso di specie non appare ricorrere e non viene nemmeno fatta valere.
46. Nel caso di specie l'accertamento dei fatti oggetto dei reati imputati al ricorrente è stato sicuramente complesso per l'intersezione di due condotte penalmente rilevanti (art. -OMISSIS-); il che conferma ulteriormente la legittimità della scelta dell'amministrazione di attendere la conclusione della vicenda penale prima di attivare il doveroso procedimento disciplinare.
47. I fatti disciplinarmente rilevanti erano pertanto due, e non certo unicamente un semplice litigio coniugale.
48. Tale complessivo comportamento era astrattamente punibile quanto meno con la consegna di rigore prevista dall'art. 751 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), che al punto 17) elenca l'ipotesi del "comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze armate o del corpo di appartenenza".
49. In effetti nell'addebito dd. 24.9.2019 il -OMISSIS- di Reggimento informa il ricorrente che "è stato avviato un procedimento disciplinare finalizzato all'eventuale irrogazione della "consegna di rigore"", ipotizzando pertanto la sussistenza dei relativi comportamenti biasimevoli. L'effettiva irrogazione in concreto della consegna semplice non poteva evidentemente rilevare in tale momento della procedura disciplinare.
50. Il richiamo della difesa del ricorrente al precedente specifico di questo TRGA del 23 giugno 2020, n. 141, che a causa dell'intempestività dell'azione dell'atto di contestazione di addebito aveva accolto il relativo ricorso, non è pertinente, in quanto nel caso ivi deciso la Procura della Repubblica aveva comunicato direttamente all'Amministrazione che non intendeva promuovere alcuna azione penale in merito alla condotta in tal caso segnalata, non rilevando reati procedibili d'ufficio.
51. La decisione di attendere l'esito delle indagini penali si appalesa, a parere del Collegio, pertanto privo di mende, con infondatezza del primo motivo.
52. La seconda rubrica di censura riguarda la ritenuta illegittimità della sanzione disciplinare per l'errata valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, nonché per l'evidente sproporzione tra gli addebiti contestati e la sanzione decretata.
53. Il provvedimento sanzionatorio sarebbe viziato per l'errata considerazione delle circostanze di fatto rispettivamente per il travisamento dei fatti, atteso che non vi sarebbero state delle minacce nei confronti della moglie come trasparirebbe dall'addebito contestato.
54. Il ricorrente sottolinea ancora che l'Amministrazione militare non avrebbe voluto punire il Graduato per il litigio coniugale, ma per il comportamento originariamente qualificato quale "-OMISSIS-". A tale proposito il ricorrente sottolinea l'incongruenza tra l'addebito dd. 24.9.2019 e quanto disposto dal -OMISSIS- dd. 29.7.2019.
55. La censura è infondata.
56. Nell'atto di contestazione si rinviene un chiaro riferimento sia all'intervento dei Carabinieri in seguito al litigio che aveva allarmato i vicini di casa, sia all'archiviazione dell'autorità giudiziaria. Episodio che, così testualmente, "ha potenzialmente gettatodiscredito sulla Forza Armata".
57. Non si ravvisa pertanto alcun travisamento dei fatti, in quanto la condotta sanzionata è quella del discredito gettato sull'Amministrazione militare d'appartenenza in violazione dell'art. 732 "Contegno del militare" di cui al regolamento (D.P.R. n. 90 del 2010).
58. Tale disposizione così dispone: "1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate.
2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza.
In particolare deve:
a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro;
b) prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto;
c) consegnare prontamente al superiore o alle autorità competenti denaro o cosa che ha trovato o che gli sono pervenuti per errore;
d) astenersi dagli eccessi nell'uso di bevande alcoliche ed evitare l'uso di sostanze che possono alterare l'equilibrio psichico;
e) rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose e i simboli sacri e astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da azioni che possono costituire offesa al senso religioso dei partecipanti.
4. Deve prestare il proprio concorso agli appartenenti alla polizia giudiziaria, anche quando gli è richiesto verbalmente."
59. Sulla base di tale disposizione la motivazione delle decisioni assunte risulta congrua e adeguatamente esplicitata, dando sufficientemente conto delle ragioni per le quali l'Autorità militare si è determinata nel divisato senso.
60. Giova, in proposito, ripetere che la valutazione dei fatti contestati ad un appartenente dell'Amministrazione militare, ai fini della loro rilevanza disciplinare e dell'incidenza sull'interesse pubblico protetto, appartiene alla sfera di discrezionalità dell'amministrazione stessa; sicché, fatte salve le ipotesi di manifesta irrazionalità - qui non riscontrate per quanto sopra argomentato -, non vi è spazio per il sindacato del Giudice Amministrativo in ordine a siffatta valutazione.
61. Sul punto, peraltro, si deve rimarcare che - secondo condivisibile giurisprudenza -"... spetta all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità (l'amministrazione dispone, infatti, di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo)" (Cons. Stato, Sezione IV, 30 giugno 2020, n. 4145).
62. Neppure fondata si appalesa la seconda censura, con cui il ricorrente stigmatizza la violazione del principio di proporzionalità ex art. 1355 D.Lgs. n. 66 del 2010 e l'assenza di valutazione dell'Amministrazione militare circa le due attenuanti ricorrenti, ossia il fatto che le note caratteristiche del ricorrente sono sempre state eccellenti nel corso degli anni e che lo stesso non è mai stato destinatario di un procedimento disciplinare, ed anzi avendo egli ricevuto numerosi elogi ed encomi per il servizio prestato.
63. L'Autorità disciplinare, nell'infliggere la sanzione de qua, si è attenuta ai criteri imposti dal prefato art. 1355. Lo si desume sia dal tipo di sanzione irrogata, ossia la consegna semplice ex art. 1361, anziché della più grave sanzione, prospettata in sede di contestazione degli addebiti, della consegna "di rigore" di cui all'articolo 1302 COM, sia dalla durata della sanzione medesima, ampiamente al di sotto del massimo edittale (sette giorni ex art. 1358, comma 4, COM).
64. In ambito militare la valutazione della gravità di un fatto, ai fini della commisurazione di una sanzione disciplinare, è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, la quale è insindacabile in sede giurisdizionale, se non per evidenti profili di manifesto travisamento o manifesta illogicità e irragionevolezza, che evidenzino con immediatezza una chiara carenza di proporzionalità tra l'infrazione e il fatto (Cons. Stato, Sezione IV, 8 maggio 2020, n. 2895, Sezione II, 20 febbraio 2020, n. 1296, Sezione VI, 20 aprile 2017, n. 1858, Sezione III, 22 gennaio 2016, n. 206, 28 settembre 2015, n. 4517 e 5 giugno 2015, n. 2791; TRGA Bolzano, 5 maggio 2020, n. 108, 8 febbraio 2017, n. 51, 27 novembre 2016, n. 60, 8 gennaio 2016, n. 2 e 24 aprile 2013, n. 150).
65. La valutazione effettuata nel provvedimento sanzionatorio, secondo cui la condotta accertata è contraria al "contegno del militare", e la punizione di quattro giorni di consegna semplice, appaiono certamente conformi al canone della proporzionalità.
66. Concludendo sul punto non si evince alcuna manifesta illogicità o abnormità dell'azione amministrativa, né la violazione del principio di proporzionalità.
67. Sulla base delle esposte argomentazioni, va affermata la legittimità degli atti impugnati con conseguente reiezione dell'ulteriore domanda di ricostruzione della carriera militare, e quella di condanna al risarcimento dei danni, entrambe legate agli effetti degli atti impugnati, giudicati legittimi.
68. Restano assorbite tutte le ulteriori deduzioni ed eccezioni non espressamente esaminate, salvo quelle espressamente accolte o respinte, che il Collegio ha ritenuto irrilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso da quella assunta.
69. Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma -OMISSIS- definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta unitamente a tutte le domande proposte.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'amministrazione resistente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, CPA e IVA, in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualunque altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, nonché le altre persone fisiche menzionate nel provvedimento.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Alda Dellantonio, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Sarre Pirrone, Consigliere, Estensore
Stephan Beikircher, Consigliere
27-02-2022 20:08
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