Modifiche al codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 Art. 76
Modifiche al codice penale militare di pace, approvato con.regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
1. Al codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 174, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Non si applica l'articolo 131 bis del codice penale.»;
b) all'articolo 215, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Non si applica l'articolo 131 bis del codice penale.»;
c) dopo l'articolo 261 quater è inserito il seguente:
«Art. 261 quinquies (Malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militari). - Il malfunzionamento dei sistemi informatici in uso presso gli uffici giudiziari militari è certificato dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa, attestato sul portale della Giustizia militare e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al primo comma contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa. Nei casi di cui al primo e al secondo comma, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3, del codice di procedura penale. La disposizione di cui al terzo comma si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del primo comma, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data di inizio e della fine del malfunzionamento. Se la scadenza di un termine previsto a pena di decadenza si verifica nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi del primo e del secondo comma o accertato ai sensi del quarto comma 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale ».
06-11-2022 06:23
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