Presupposti per erogare al militare l'indennità di missione Forze armate - Indennità militare - Indennità di missione - Quando spetta.
Consiglio di Stato sez. II, 22/07/2022, n.6467
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1991 del 2019, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della
Guardia di Finanza e Comando Regionale Puglia della Guardia di
Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Fa. Sp., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Maria La Scala,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Stefania Steri in Roma,
Piazzale Clodio 8;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima) n. 1077/2018, resa tra le parti il 16.7.2018 nel
ricorso n. 1077/18 R.G., volto all'annullamento del provvedimento
prot. n. 0268656/13 del 4 giugno 2013 dell'Ufficio Amministrazione -
Sezione Trattamento Economico del Reparto Tecnico Logistico
Amministrativo Puglia della Guardia di Finanza, e per l'accertamento
del diritto alla corresponsione del trattamento economico di missione
per i servizi espletati durante il distacco intervenuto dal 3 ottobre
2008 al 6 marzo 2013.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fa. Sp.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022 il Cons.
Maria Stella Boscarino e udito per l'appellato l'avv. Francesco Maria
Graziano per Antonio Maria La Scala;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
1. Il maresciallo capo Fa. Sp., all'epoca della proposizione del ricorso introduttivo in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari, in data 24 e 25 settembre 2008 veniva distaccato d'autorità presso il Comando Regionale Campania - Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, con effetto dal 3 ottobre 2008, per un periodo di mesi sei; il distacco si protraeva fino all'11 marzo 2013, in virtù di successivi atti di proroga.
2. L'interessato chiedeva il riconoscimento dell'indennità di missione prevista dall'art. 1 della legge n. 836/1973, ma l'istanza veniva rigettata con la nota del 4 giugno 2013, assumendo l'Amministrazione che il diritto all'indennità di missione non spetterebbe in caso di distacco, stante il carattere temporaneo dell'allontanamento dalla precedente sede di servizio, cui il personale rimane formalmente avvinto.
3. Il T.A.R. per la Puglia adito dal militare ha accolto (in parte) il ricorso, ritenendo che "il diritto al trattamento economico di missione di cui all'art. 1, l. n. 836/1973, risulta costituito in capo al dipendente per il solo fatto della sua temporanea assegnazione ad una sede diversa da quella ordinaria di servizio, purché distante almeno 30 chilometri da quest'ultima, pertanto a nulla rileva il fatto che l'atto organizzativo di attribuzione all'interessato di un incarico continuativo in una località diversa da quella di assegnazione non rechi la formale ed esplicita dicitura dispositiva dell'invio in missione, ma quella (del tutto neutra ed atecnica) di distacco".
Pertanto la domanda è stata accolta, limitatamente (ai sensi dell'art. 1, comma 3, l. n. 417/1978) ai primi 240 giorni di missione, da calcolarsi a partire dalla data di partenza (3 ottobre 2008).
4. La sentenza viene appellata dall'Amministrazione la quale ne lamenta l'erroneità, adducendo che il "distacco" si atteggia quale utilizzazione temporanea del personale della Guardia di finanza presso un reparto diverso da quello che costituisce la sede di servizio ordinaria, fermo restando il "rapporto organico (che continua a intercorrere tra il dipendente e l'ufficio di appartenenza)", con modifica del "rapporto di servizio".
Diversa è, invece, la figura della "missione", la quale costituisce una temporanea misura organizzativa, intesa a modificare eccezionalmente il normale luogo di effettuazione della prestazione lavorativa, che resta resa a favore del reparto di appartenenza.
La missione "...presuppone un incarico da svolgere in un arco limitatissimo di tempo da parte di un dipendente che conserva la propria residenza e il proprio nucleo familiare nel territorio nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza..." e presso il quale ritorna ordinariamente a incarico concluso.
Ciò giustifica la mancata elargizione dell'indennità di missione al personale "distaccato".
Inoltre, sostiene l'Amministrazione, già da epoca antecedente il distacco, il domicilio fiscale del ricorrente era a Grottolella (AV), suo luogo di nascita, nella medesima regione della sede oggetto del distacco.
5. Costituitosi in giudizio l'appellato eccepisce l'infondatezza dell'appello: la spettanza dell'indennità
consegue all'applicazione di un criterio non formale, bensì sostanziale; l'indennità spetta per il solo fatto che il dipendente sia stato incaricato di prestare le proprie mansioni fuori della ordinaria sede di
servizio, in località distanti almeno trenta chilometri (o dieci, nei casi indicati dall'art. 1 della L. n. 417/1978). La legge non assegna alcun rilievo ai profili dell'identità ovvero alterità dell'Amministrazione presso cui il dipendente sia temporaneamente riallocato, dell'estensione temporale del periodo durante il quale si protragga siffatta assegnazione, del nomen juris del provvedimento che disponga il movimento: l'individuazione autoritativa, da parte dell'Amministrazione, di una sede temporanea di servizio diversa da quella ordinaria è condizione ex se sufficiente (in presenza del requisito della distanza come indicato) a cristallizzare in capo al dipendente il diritto all'indennità in esame.
L'appellato sottolinea, poi, la condizione di obiettiva difficoltà e di disagio nello svolgimento del servizio in località diversa e lontana circa 260 km da quella di ubicazione della sede di stabile assegnazione, nonché luogo di residenza, unitamente al proprio nucleo familiare; disagio ancora più evidente laddove si consideri che il distacco è stato disposto d'autorità con effetto immediato e senza la possibilità di usufruire di un alloggio di servizio né del trattamento vitto a carico dell'Amministrazione.
In merito al secondo profilo, l'appellato evidenzia che la vita dell'intero nucleo familiare si svolgeva (e si è svolta anche dopo la fine del periodo di distacco d'autorità) non in Grottolella, bensì in Bari (sede ordinaria di servizio, presso la quale il militare è rimasto formalmente incardinato); produce, a riprova, nota di trascrizione della compravendita dell'immobile di abitazione della famiglia, bollette per la fornitura di energia elettrica, spese condominiali, documentazione sanitaria e documenti di identità dei componenti del nucleo familiare.
Sottolinea che, comunque, il Comune di Grottolella (AV) dista da Napoli (sede del Nucleo di Polizia Tributaria ove il militare era stato distaccato) oltre 67 km.
Conclude per il rigetto dell'appello.
6. All'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022, esaurita la discussione orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Diritto
7. L'appello non è fondato.
La Giurisprudenza di questo Consiglio - cfr. IV Sez. sentenze nn. 19/02/2019, n. 1146, 4591/2017 e 4595/2017, alle quali si fa integrale rinvio per esigenze di sinteticità - ha condivisibilmente chiarito che l'indennità di missione va erogata nel caso di applicazione del militare ad un incarico fuori sede, a prescindere dalla tipologia o nomen iuris del provvedimento che assegna tale nuovo incarico.
8. Quanto alla distanza minima tra le due sedi, si ritiene che l'appellato abbia convincentemente comprovato la coincidenza tra la residenza del nucleo familiare e la sede di servizio (né l'Amministrazione ha eccepito alcunché a seguito del deposito della memoria e della documentazione di parte), a nulla rilevando il domicilio fiscale (la cui distanza dalla sede di distacco, in ogni caso, supererebbe comunque la distanza prevista dalla legge per il trattamento di missione, collocandosi a km. 70,5 da Napoli).
Dal momento che l'appellante Amministrazione non contesta la ricorrenza dell'ulteriore presupposto (durata dell'applicazione) per l'erogazione dell'indennità al militare, l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'Amministrazione appellante a rifondere all'appellato le spese di questo grado di giudizio, liquidate in euro duemila, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente
Cecilia Altavista, Consigliere
Carla Ciuffetti, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 LUG. 2022.
L'indennità di missione va erogata nel caso di applicazione del militare ad un incarico fuori sede, a prescindere dalla tipologia o nomen iuris del provvedimento che assegna tale nuovo incarico.
05-11-2022 06:33
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