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Sentenza

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Primo caporal maggiore dell'Esercito Italiano sospeso disciplinarmente dall'impiego per mesi quattro perchè risultato positivo ai cannabinoidi a un drug test di screening, eseguito dal Dipartimento Militare di Medicina Legale.
Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 12/05/2022) 27-06-2022, n. 5326
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1653 del 2016, proposto da Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

F.F., rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00255/2015, resa tra le parti, concernente irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di F.F.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2022 il Cons. Oreste Mario Caputo e udito per la parte appellata l'avv. Pierpaolo De Vizio in sostituzione dell'avv. Angelo Fiore Tartaglia.

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.È appellata la sentenza del TRGA di Bolzano n. 255/2015 d'accoglimento del ricorso proposto da

dal sig. F.F.F., primo caporal maggiore dell'Esercito Italiano, avverso il D.M. n. 50 del 1 marzo 2014, col quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Il Direttore Generale ha disposto a suo carico la sospensione disciplinare dall'impiego, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, per mesi quattro.

La sanzione disciplinare consegue all'addebito d'essere risultato positivo il 6 maggio 2013 ai cannabinoidi a un drug test di screening, eseguito dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova.

2. A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 1357 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Eccesso di potere per errore e/o carenza dei presupposti, illogica, incongrua ed erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto, inadeguatezza ed insufficienza di istruttoria.;

In particolare, secondo le censure, senza tenere conto dell'esito totalmente negativo del drug test eseguito mediante esame del capello, l'Amministrazione avrebbe considerato sufficiente, ai fini dell'adozione dell'impugnato provvedimento di sospensione disciplinare dall'impiego per mesi quattro, l'esito del test delle urine eseguito in data 6.5.2013 presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova e confermato dalle controanalisi.

3. Il TRGA ha accolto il ricorso.

I giudici di prime cure hanno valorizzato l'esito negativo del drug - test sul capello.

In aggiunta, essi hanno rilevato che l'attendibilità di tale metodologia di esame è tanto più forte in ragione della discordanza rispetto alle risultanze del drug - test eseguito sul campione di urine.

4. Appella la sentenza il Ministero della Difesa. Resiste il sig. F.F..

5. Alla pubblica udienza del 12 maggio 2022 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

6. Con unico motivo, l'amministrazione appellante denuncia l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il TRGA nell'omettere di considerare l'esito degli accertamenti - drug test di screening - eseguiti presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova, confermato dalle controanalisi che avrebbero riconosciuto l'uso di cannabinoidi.

I giudici di prime cure, lamenta il Ministero, si sarebbero sostituiti all'amministrazione valorizzando un solo tipo d'analisi, quale quello sul capello.

6.1 L'appello è infondato.

In fatto, va sottolineato che l'analisi sulle urine, ritenuto dirimente nel motivo d'appello, ha accertato il dato analitico del non rilevante superamento del valore di riferimento: ossia 0,22 ng/ml a fronte di 0,15 ng/ml.

Ossia trova credito la tesi difensiva del ricorrente, dedotta nel corso del procedimento istruttorio, che la positività nella misura minima appena indicata "potrebbe non escludere possibilità diverse da quella dell'assunzione volontaria di sostanze cannabinoidi".

L'esito negativo del drug test eseguito mediante esame del capello pare, inoltre, conferma l'episodicità dell'accadimento che ha dato origine al procedimento sanzionatorio.

Sotto quest'ultimo profilo, va data continuità all'indirizzo giurisprudenziale (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 3 maggio 2001), qui condiviso, a mente del quale "è principio immanente e di rilevanza costituzionale, quello secondo il quale deve sussistere sempre una proporzione tra il fatto ascritto e la sanzione irrogata ed inoltre che siffatta proporzione deve essere rispettata in particolare con riferimento alla violazione del giuramento, essendo questa riferibile ad una serie aperta di infrazioni, la cui gravità deve essere definita in concreto nel corso del procedimento disciplinare, valutando tutta una serie di elementi, quali i precedenti di servizio, la condotta dell'incolpato precedente al fatto ecc., e ciò proprio al fine di commisurare, con maggiore precisione possibile, la sanzione da infliggere nel caso concreto. ln altri termini: a fronte della contestazione dell'avvenuta violazione del giuramento, è illegittima l'inflizione tout - court della sospensione dal servizio.

Sicché in sede di determinazione della sanzione disciplinare da irrogare ad un proprio dipendente, l'amministrazione è tenuta a ponderare ogni elemento emerso dal procedimento, onde evitare di infliggere - in violazione dei basilari principi di ragionevolezza e trasparenza - una misura punitiva sproporzionata rispetto al fatto ascritto.

A riguardo, in base alle allegazioni prodotte in giudizio, al momento dell'adozione della sanzione, lo stato di servizio del militare era irreprensibile.

Ed un unico episodio, non confortato da dati analitici, anzi contraddetto da un più approfondito esame, non giustifica l'adozione della sanzione irrogata.

7. Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

8. Le spese del grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore del sig. F.F. che si liquidano complessivamente in 3000,00 (tremila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

Thomas Mathà, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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