Sospensione disciplinare dal servizio di un appuntato scelto della Guardia di Finanza "per la durata di mesi 8 (otto) coinvolto nell'ambito del procedimento penale instaurato, tra gli altri, nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Perugia, per l'ipotesi di reato di concorso in favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, conclusosi con decreto di archiviazione emesso per infondatezza della notizia di reato. Il Tar rigetta il ricorso dell'appuntato.
T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., (ud. 19/07/2022) 07-09-2022, n. 672
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 374 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Baldoni, Gennaro Esibizione, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Roberto Baldoni in Perugia, via Pievaiola, 21;
contro
Guardia di Finanza - Comando Interregionale dell'Italia Centrale, Guardia di Finanza - Comando Regionale Umbria, Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Terni, non costituiti in giudizio; Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Centrale - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
- della, determina del Comando Interregionale dell'Italia Centrale prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-notificata in pari data, con la quale è stata disposta la sospensione disciplinare dal servizio del ricorrente "per la durata di mesi 8 (otto) a decorrere dal -OMISSIS-";
- del "foglio n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale il Comandante Regionale Umbria della Guardia di Finanza ha ordinato un'inchiesta formale nei confronti dell'Appuntato Scelto -OMISSIS- (-OMISSIS-);
- del foglio n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Nucleo Polizia Economico - Finanziaria di Terni, con il quale l'Ufficiale Inquirente ha contestato gli addebiti al graduato;
- il rapporto finale redatto dall'Ufficiale Inquirente e datato -OMISSIS- con il quale è stata proposta "l'irrogazione di mesi 1 (uno) di sospensione disciplinare dall'impiego" nei confronti del ricorrente;
- la determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, non conosciuta nel suo integrale contenuto, con la quale il Comandante Regionale Umbria della Guardia di Finanza ha ritenuto congrua la misura della sospensione disciplinare dall'impiego "per mesi 9 (nove)";
- in via consequenziale, del provvedimento, di estremi non noti, volto a determinare la detrazione di anzianità prevista dall'art. 858 del Codice dell'Ordinamento Militare per il periodo trascorso dal militare in sospensione disciplinare dal servizio;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente, ivi compresi i verbali di ritiro della tessera di riconoscimento e dell'arma individuale, anch'essi del -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Centrale - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 luglio 2022 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità della determina del Comando Interregionale dell'Italia Centrale prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione disciplinare dal servizio dell'appuntato scelto della Guardia di Finanza -OMISSIS-, "per la durata di mesi 8 (otto) a decorrere dal -OMISSIS-", in quanto coinvolto nell'ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- instaurato, tra gli altri, nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Perugia, per l'ipotesi di reato di cui agli artt. 110 c.p. (pena per coloro che concorrono nel reato) e 3 della L. 20 febbraio 1958, n. 75 (favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione), conclusosi con decreto di archiviazione emesso, in data 14.06.2018, dal g.i.p. del locale Tribunale, per infondatezza della notizia di reato.
L'impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto.
I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 894, 1357 e 2147 e ss. del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), eccesso di potere per travisamento della fattispecie ed erroneità dei presupposti, illogicità palese, incongruità, contraddittorietà e violazione dei canoni di proporzionalità, atteso che l'attività posta in essere dal militare "affinché sia qualificabile come incompatibile e, quindi vietata, deve prestare un certo grado di univocità (quanto alle mansioni che la caratterizzano) e, soprattutto, di stabilità e solidità temporale, non potendo certo integrare i concetti di professione, mestiere, industria o attività di commercio il compimento di singoli atti non significativi o di un numero assai ristretti di questi".
II. Sotto altro profilo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 894, 1357 e 2147 e ss. del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà dell'azione amministrativa, atteso che "nell'esplicitare in maniera assai articolata le circostanze dalle quali si dovrebbe inferire la responsabilità del ricorrente in ordine ad entrambe le fattispecie di illecito disciplinare ascrittegli, il rapporto istruttorio incappa, invero, in una rilevante situazione di perplessità e di contraddittorietà dell'azione amministrativa che va ovviamente ad inficiare la susseguente determinazione discrezionale. In realtà non vi è certezza di nulla e le conclusioni a cui l'amministrazione perviene difettano di quel grado minimo di accertamento inconfutabile che, invece, dovrebbe sempre caratterizzare l'individuazione dei fatti posti alla base di una sanzione disciplinare".
III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 894, 1357, 1375 e 1357 del D.Lgs. n. 66 del 2010 e dell'art. 10-bis, della L. n. 241 del 1990, Eccesso di potere per travisamento della fattispecie ed erroneità dei presupposti, illogicità palese, incongruità, contraddittorietà e difetto di motivazione, atteso che "nel corso del procedimento disciplinare il ricorrente ha prospettato, nei termini e con le modalità di rito, la propria posizione contestando gli addebiti. Il rapporto istruttorio da conto di tali rilievi e li rigetta in toto attraverso, tuttavia, motivazioni inconferenti, incongrue e contraddittorie". In particolare sarebbe illegittimo l'acquisizione delle intercettazioni telefoniche da parte dell'Amministrazione, giusta previsione di cui all'art. 270 c.p.p. "in ragione dell'archiviazione del procedimento penale richiesta dalla Procura della Repubblica che non ha consentito la discovery dei relativi atti" con la "la possibilità per l'interessato di effettuare una verifica proprio in ordine alla legittima acquisizione delle intercettazioni de quibus, di tal che le stesse non avrebbero potuto essere utilizzate ai fini disciplinari e, a fortiori, per fatti di rilevanza disciplinare che non trovano nemmeno corrispondenza nelle ipotesi di reato in relazione alle quali le intercettazioni stesse furono disposte".
IV. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 894, 1355, 1357 e 2147 e ss. del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), eccesso di potere per travisamento della fattispecie ed erroneità dei presupposti, illogicità palese, incongruità, contraddittorietà e violazione dei canoni di proporzionalità, atteso che "nella determinazione della specie e della durata delle sanzioni disciplinari l'amministrazione è tenuta a tenere in considerazione, tra gli altri elementi, i precedenti di servizio e l'anzianità di servizio del militare (art. 1355 C.O.M.)", mentre "nel caso di specie, anziché qualificare - come era logico, ovvio e naturale - come elemento a favore della complessiva posizione del ricorrente la durata quasi ventennale di servizio compiuta senza mai ricevere appunto alcuno, paradossalmente la stessa lunga durata di servizio si ritorce contro il Colomba in quanto costui, proprio per tale motivo, era senza dubbio in grado di percepire il carattere antigiuridico del proprio agire". Nulla inoltre "viene detto sul "perché" sia stata ritenuta congrua proprio una sospensione dal servizio per una durata di mesi 8 e non invece una sospensione avente durata inferiore o, addirittura, superiore".
V. Sotto altro profilo, violazione e/o falsa applicazione 1348, 1352, 1353, 1355 e 1357 del D.Lgs. n. 66 del 2010, violazione della circolare n. 20000/109/4 del 20/6/2005 del Comando generale della G.d.F. ed eccesso di potere per indeterminatezza, illogicità e contraddittorietà, atteso che "il provvedimento che ha comminato la sanzione, così come tutto il procedimento, pone a fondamento della contestazione due distinte condotte attività incompatibile - frequentazione di soggetti pregiudicati, ciascuna in ipotesi idonea a fondare un autonomo addebito disciplinare". Ne discenderebbe "che, ove dovessero trovare accoglimento le censure relative ad una sola delle due tipologie di addebito, la sanzione dovrà essere comunque annullata completamente in toto proprio perché, in mancanza delle dedotte specificazioni, non sarebbe possibile attuarne una ripartizione quanto al periodo di sospensione".
VI. Violazione della circolare n. 1/2006 del 16/10/2007 del Comando generale della G.d.F., eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà, atteso che "le vigenti disposizioni prevedono "l'obbligo di motivare particolarmente ed esaurientemente qualora la decisione finale si discosti dai pareri gerarchici, ovvero dalle conclusioni dell'Ufficiale inquirente"", mentre "la determinazione finale, viceversa, non fornisce alcuna spiegazione circa i motivi per i quali la durata della sanzione in concreto comminata si sia discostata rispetto a quella, notevolmente inferiore, proposta dall'Ufficiale inquirente".
La Guardia di Finanza si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento degli atti impugnati.
All'udienza di smaltimento del giorno 19 luglio 2022, la causa è passata in decisione.
Nel merito, tutte le doglianze mosse nel ricorso sono infondate e vanno respinte.
Giova premettere che per consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia di sanzioni disciplinari, "l'esercizio del potere discrezionale rappresenta (…) la scelta circa la soluzione più opportuna che consenta ai pubblici poteri di contemperare i diversi interessi che vengono in rilievo nel caso concreto. All'interno di questo quadro, mentre l'assetto sostanziale degli interessi rientra nell'alveo del merito amministrativo che non può essere oggetto di un sindacato ad opera del Giudice Amministrativo, le modalità tramite cui la pubblica amministrazione procede nell'esercitare il proprio potere può formare l'oggetto di un controllo di legittimità da parte del giudice, unicamente nell'ipotesi di macroscopici vizi logici, o travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2012 n. 5670). In sostanza, il giudice deve limitarsi a verificare "la logicità, la congruità, la ragionevolezza e l'adeguatezza del provvedimento e della sua motivazione, la regolarità del procedimento e la completezza dell'istruttoria, l'esistenza e l'esattezza dei presupposti di fatto posti a fondamento della deliberazione" (cfr. Cons. St., sez. III, 2 aprile 2013 n. 1856, in tal senso, più di recente, anche Cons. St., sez. IV 9 febbraio 2015, n. 657; id., 22 dicembre 2014 n. 6313)" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 29.05.2015, Sentenza n. 2694/15)".
Nel caso di specie, gli accertamenti esperiti sulle condotte addebitate al ricorrente hanno evidenziato la sussistenza di comportamenti incompatibili con i doveri propri degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, "il cui rapporto di servizio possiede una particolare e più intensa connotazione che discende dal dovere di fedeltà di cui all'art. 54 Cost., da intendersi come "fedeltà qualificata, con contenuto più ampio di quello riguardante la totalità dei cittadini", essendo "idonea a fondare doveri più impegnativi nei confronti di chi, essendo tenuto a prestare giuramento, contrae anche un vincolo di ordine morale, che a quelli giuridici si aggiunge", la cui rilevanza assorbe anche i comportamenti esterni all'adempimento dei doveri tipici del servizio. (C. Conti reg. Friuli Venezia Giulia, sez. giurisd., 21 luglio 2007, n. 491)" (T.A.R. Puglia - sede Lecce, Sez. III, 28.01.2012, Sentenza n. 182/12).
Quanto alla pretesa occasionalità dell'attività extraprofessionale (ricettiva di affittacamere) in contestazione, l'aspetto rilevante ai fini dell'adozione del conseguenziale provvedimento sanzionatorio è in primis riconducibile alla gestione della medesima attività commerciale da parte del ricorrente, quantomeno a partire dal marzo 2017, anche attraverso contatti telefonici effettuati mentre era in servizio, e con comportamenti tipici del co-gestore della struttura, formalmente intestata in parte alla figlia della sua compagna ed in parte al fidanzato di quest'ultima (cfr. determinazione Comando Regionale -OMISSIS-).
D'altra parte, a prescindere dall'accertata non occasionalità dell'attività extra lavorativa svolta, occorre rilevare che la tipologia della stessa è apparsa, quantomeno in parte, illegittima e contra ius, come risultante ex actis "dalle indagini di polizia giudiziaria e dai controlli di polizia amministrativa effettuati presso la struttura ricettiva cogestita dal militare, ove lo stesso era solitamente presente, che è risultata essere frequentata da clienti per la maggior parte gravati da precedenti di polizia nonché da ragazze di nazionalità rumena dipendenti di night club, così come peraltro indicato dallo stesso Procuratore della Repubblica di Perugia nella richiesta di archiviazione in data 10 febbraio 2018 nella quale è scritto testualmente che "dagli approfondimenti investigativi è emersa da subito la dubbia presenza di ragazze di nazionalità rumena alloggiate presso la citata struttura ricettiva e la frequentazione della medesima attività da parte di soggetti assisani e stranieri gravati da pregiudizi di polizia, tra gli altri per stupefacenti"" (cfr. determinazione Comando Regionale -OMISSIS-).
L'obiettiva gravità delle condotte poste alla base del provvedimento gravato, consistenti nella gestione di fatto da parte del militare, unitamente al proprio nucleo familiare, di un'attività commerciale frequentata da soggetti con precedenti di polizia, non possono che far concludere per l'obiettiva proporzionalità della sanzione comminata, non ostandovi i buoni precedenti comportamentali del pubblico dipendente, "ove il disvalore del comportamento addebitato sia ritenuto incompatibile con la sua permanenza in servizio (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2009 n. 1903)" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 14.01.2013, sentenza n.158/13).
L'Amministrazione gode infatti "di un ampio potere discrezionale nel valutare quando una determinata attività possa ritenersi compatibile (o incompatibile) con lo status di militare. E in questa valutazione assume rilievo non tanto l'occasionalità della prestazione quanto la tipologia della stessa, e ciò vale a maggior ragione per gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza attesa la loro peculiare posizione di lavoratori subordinati; posizione caratterizzata dagli incisivi obblighi di fedeltà e di esclusività e implicante l'osservanza rigida del principio di imparzialità" (T.A.R. Veneto, Sez. I, 25.11.2008, Sentenza n. 3642/08).
Quanto all'asserzione secondo la quale non si sarebbero potute utilizzare, quali elementi costituenti il presupposto per l'inflizione della sanzione disciplinare impugnata, le intercettazioni telefoniche acquisite legittimamente dall'Amministrazione presso la sede giudiziaria di Perugia (contenute nel fascicolo penale del militare interessato), è sufficiente rilevare che per giurisprudenza costante anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le intercettazioni effettuate nello stesso, "sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale" (Suprema Corte di Cassazione, 15.05.2016, n. 10017); e ciò vale anche "ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento" (Suprema Corte di Cassazione, 29.01.2019, Ordinanza n. 2436).
Devono infine ritenersi destituite di fondamento, le doglianze secondo le quali il provvedimento impugnato sarebbe contraddittorio e non adeguatamente motivato, anche in relazione all'entità della sanzione inflitta in discordanza da quanto proposto dall'Ufficiale inquirente e dal Comandante Regionale Umbria, risultando invero esternate in maniera chiara ed intellegibile le ragioni, ancorché per relationem, poste a base del provvedimento stesso, rispetto alle quali "il documento, nel quale l'ufficiale inquirente rassegna le conclusioni dell'attività dal medesimo disimpegnata, non riveste, nell'ambito del procedimento disciplinare, alcun carattere (anche se indirettamente) vincolante" (T.A.R. Puglia - sede Bari, Sez. I, 06.11.2006, Sentenza n. 3901/06), rientrando nelle esclusive prerogative della competente Autorità disciplinare stabilire, secondo il proprio convincimento, l'entità della sanzione da infliggere.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Guardia di Finanza, che liquida nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
13-09-2022 15:23
Richiedi una Consulenza