Versa la somma di Euro 12.850,00 ad un soggetto quale corrispettivo dell'illecito interessamento per ottenere l'assunzione nella Marina militare e poi la rivuole indietro. La somma è irripetibile ex articolo 2035 c.c.
Corte di cassazione civile, sez. VI, ord., 3 marzo 2022 n. 6978
Presidente Orilia Lorenzo; Estensore Dongiacomo Giuseppe;
Svolgimento del processo
1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello di G.N., ha dichiarato irripetibile, ai sensi dell'art. 2035 c.c., la somma di Euro 12.850,00, ed ha, per l'effetto, eliminato la condanna al relativo pagamento che il tribunale, in accoglimento della domanda proposta in via monitoria da R.G. con ricorso del 29 ottobre 2013, aveva pronunciato ai danni dell'appellante, compensando per intero tra le parti le spese di giudizio.
2. La corte, in particolare, per quanto ancora interessa, dopo aver affermato che la norma prevista dall'art. 2035 c.c., precludeva la ripetizione dell'indebito in ipotesi di pagamento per uno scopo contrario al buon costume, com'era avvenuto nel caso in esame, in cui il R. aveva versato al G. la somma complessiva di Euro 12.850,00 quale corrispettivo del suo illecito interessamento per ottenere l'assunzione nella Marina militare, ha ritenuto che sussistevano più che evidenti ragioni di equità per compensare le spese di giudizio in ragione della particolarità del caso di specie e del principio in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis.
3. G.N., con ricorso notificato il 15 febbraio 2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.
4. R.G. è rimasto intimato.
Motivi della decisione
5. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha disposto la compensazione delle spese di lite senza, tuttavia, indicare specificamente quali aspetti o circostanze della controversia integrerebbero le gravi ed eccezionali ragioni che, a norma dell'art. 92 c.p.c., lo consentono.
6. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha disposto la compensazione delle spese di lite senza, tuttavia, considerare che, in ragione della sua totale soccombenza, l'appellato doveva essere condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
7. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
8. L'art. 91 comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis in quanto il ricorso monitorio è stato proposto il 29 ottobre 2013) legittima, invero, la compensazione delle spese di lite, ove non sussista reciproca soccombenza, solo ove concorrano "altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione". Questa Corte, al riguardo, ha già avuto modo di rilevare come, al di fuori del caso della reciproca soccombenza, "le gravi ed eccezionali ragioni" per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 11222 del 2016; Cass. n. 6059 del 2017; Cass. n. 9977 del 2019).
9. Nel caso in esame, la corte d'appello, facendo esplicito riferimento al comportamento illegittimamente assunto da entrambe le parti, ha, pertanto, correttamente motivato la decisione di compensare integramente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
10. Il ricorso, quindi, dev'essere rigettato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
12. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro. 2.200,00, di cui Euro. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
13-05-2022 20:22
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