2 Capo della Marina Militare con funzione di "capo gamella", gestore della mensa di servizio della Stazione Elicotteri della Marina Militare condannato per i reati di concorso in truffa militare aggravata continuata (art. 81 cpv. c.p., art. 47 c.p.m.p., n. 2 e art. 234 c.p.m.p., commi 1 e 2) e di concorso in peculato militare continuato aggravato (art. 81 cpv. c.p., art. 47 c.p.m.p., n. 2 e art. 215 c.p.m.p.), alla pena di cinque anni, due mesi e quindici giorni di reclusione militare e alla degradazione.
Cassazione penale sez. I, 28/02/2023, (ud. 28/02/2023, dep. 20/03/2023), n.11502
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOGINI Stefano - Presidente -
Dott. LIUNI Teresa - Consigliere -
Dott. APRILE Stefano - rel. Consigliere -
Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere -
Dott. RUSSO Carmine - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.A., nato a (Omissis);
avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE MILITARE d'APPELLO di
ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
militare Dott. UFILUGELLI FRANCESCO, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avvocato SAPIENZA QUATTROCCHI GIUSEPPE del foro di
CATANIA, in difesa di C.A., che conclude per
l'accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello ha confermato, per la parte che qui interessa, la sentenza pronunciata dal Tribunale militare di Napoli in data 26 novembre 2021 con la quale è stata affermata la responsabilità di C.A., 2 Capo della Marina Militare con funzione di "capo gamella", gestore della mensa di servizio della Stazione Elicotteri della Marina Militare di (Omissis), per i reati di concorso in truffa militare aggravata continuata (art. 81 cpv. c.p., art. 47 c.p.m.p., n. 2 e art. 234 c.p.m.p., commi 1 e 2) e di concorso in peculato militare continuato aggravato (art. 81 cpv. c.p., art. 47 c.p.m.p., n. 2 e art. 215 c.p.m.p.), venendo condannato alla pena di cinque anni, due mesi e quindici giorni di reclusione militare e alla degradazione.
1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell'imputato per i sopra richiamati delitti, sulla base degli esiti delle inchieste amministrative, della perizia contabile svolta dal Tribunale, delle dichiarazioni testimoniali di numerosi militari e civili coinvolti nella gestione della mensa.
Secondo i giudici di merito, i reati sono caratterizzati dalla artificiosa indicazione di un numero di utenti del servizio mensa superiore a quello effettivo allo scopo di acquisire un maggior quantitativo di derrate alimentari, poi in parte sottratte mediante appropriazione, così da determinare a favore della impresa fornitrice del servizio l'indebita percezione del relativo corrispettivo di Euro 302.194,98, esorbitante le prestazioni effettivamente svolte.
2. Ricorre C.A., a mezzo del difensore avv. Sapienza Quattrocchi Giuseppe, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'art. 69 c.p., comma 2, e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante, tenuto conto degli attestati di lodevole attività nell'organizzazione della mensa ricevuti dal militare, evidenziandosi, quindi, il comportamento processuale caratterizzato dalla parziale ammissione delle contestazioni.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. E' inammissibile il motivo di ricorso attinente al giudizio di bilanciamento in quanto generico e aspecifico, nonché caratterizzato da censure di merito inammissibili in questa sede.
La giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente affermato che "le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto" (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
La censura e', in effetti, generica e in fatto e non si confronta con il complesso della motivazione dalla quale, in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità dell'imputato e alla gravità dei fatti - elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p..
3.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in Euro 3.000,00.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2023
05-04-2023 06:54
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