Ai fini del passaggio in servizio permanente del militare è applicabile il regime previsto dall'art. 704 del Codice dell'ordinamento militare e non le preclusioni all'accesso derivanti da reato previste dall'art. 635, comma 1, lett. g), dello stesso codice relative alla diversa fase del reclutamento volontario in ferma prefissata (ammissione alla ferma quadriennale).
Cons. Stato Sez. II, 06/03/2023, n. 2322
Ai fini del passaggio in servizio permanente del militare è applicabile il regime previsto dall'art. 704 del Codice dell'ordinamento militare e non le preclusioni all'accesso derivanti da reato previste dall'art. 635, comma 1, lett. g), dello stesso codice relative alla diversa fase del reclutamento volontario in ferma prefissata (ammissione alla ferma quadriennale). L'art. 635, comma 1, lett. g), del suindicato d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui prevede il requisito generale del "non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionatamente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi", ha un ambito oggettivo di applicazione ben delimitato, e cioè il "reclutamento nelle Forze armate" e non si applica alla diversa ipotesi di immissione nel ruolo del servizio permanente. (Conferma T.A.R. Lazio estremi omessi.)
23-03-2023 20:24
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