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Sentenza

Assistente Capo della Polizia Penitenziaria chiede il riconoscimento del diritto...
Assistente Capo della Polizia Penitenziaria chiede il riconoscimento del diritto alla indennità di missione e in subordine insta per il riconoscimento del diritto all'indennità di trasferimento
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 12/07/2023, (ud. 22/06/2023, dep. 12/07/2023), n.4194

                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
        Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania         
                          (Sezione Settima)                          
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 3084 del 2019, proposto da   
On. Fr. Ca., rappresentato e difeso  dall'avvocato  Luciano  Polizzi,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;         
                               contro                                
Ministero della Giustizia, in persona del legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale  Napoli,
domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;                       
                       per il riconoscimento,                        
ai sensi della Legge n.  836/1973  e  del  D.P.R.  n.  254/1999,  del
diritto alla indennità di missione dal 01/07/2007 sino al decreto  di
trasferimento  dell'istante,  notificato  in  data  14/05/2018;    in
subordine,  per  il  riconoscimento  del  diritto  all'indennità   di
trasferimento ai  sensi  dell'art.  1  della  L.  n.  86/2001,  oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria                           
Visti il ricorso e i relativi allegati;                              
Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del  Ministero   della
Giustizia;                                                           
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;                         
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato  del
giorno 22 giugno 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti
i difensori come specificato nel verbale;                            
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              

Fatto
FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, Ca. On. Fr., Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, ha adito l'intestato Tribunale per il riconoscimento, ai sensi della Legge n. 836/1973 e del D.P.R. n. 254/1999, del diritto alla indennità di missione dal 01/07/2007 sino al decreto di trasferimento dell'istante, notificato in data 16/05/2018. In subordine insta per il riconoscimento del diritto all'indennità di trasferimento ai sensi dell'art. 1 della L. n. 86/2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

In punto di fatto il ricorrente premette che:

- con provvedimento del 16/11/1998 dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, l'istante rientrava tra le tredici unità di personale destinate all'IPM di S. Maria Capua Vetere e precisamente presso la Comunità per i Minori dove poi veniva effettivamente assegnato;

- nell'anno 2007, a seguito della soppressione del nucleo di Polizia Penitenziaria presso il CPM di Santa Maria C.V., il Dipartimento della Giustizia Minorile - con atto del 16/05/2007 prot. n. 14821 - invitava l'organo direzionale della predetta Comunità ad attivarsi affinché tutto il personale di Polizia Penitenziaria potesse presentare apposita istanza entro e non oltre il 31/5/2007 per essere assegnato presso altro Istituto presente sul territorio nazionale;

- la Direzione della Comunità per i Minori di Santa Maria Capua Vetere sollecitava l'odierno ricorrente in tal senso e l'Assistente Capo Ca. On. Fr., con nota del 30/05/2007 - prot. n. 1403, indicava quale sede di gradimento la sede del C.P.A. di Napoli ed in alternativa la sede SFAP di Aversa;

- in data 27/06/2007 il Capo Dipartimento della Giustizia Minorile, disponeva per n. 10 unità di personale, tra cui l'odierno ricorrente, il distaccamento, a decorrere dal 01/07/2007 e fino a nuove disposizioni, dalla Comunità per i Minori di Santa Maria Capua Vetere al Centro di Prima Accoglienza di Napoli (cfr. Provvedimento del 27/06/2007 prot. n. 19501 e n. 19460 del Dipartimento della Giustizia Minorile), ove effettivamente il militare iniziava a prestare servizio dalla data suindicata;

- solo con il decreto del 12/05/2018 del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, l'ente resistente adottava apposita determinazione mediante la quale l'Assistente Capo Ca. On. Fr. veniva trasferito dalla Comunità per i minori di Santa Maria C.V. al Centro di Prima Accoglienza di Napoli.

2. Secondo le prospettazioni sottese all'atto introduttivo del giudizio dal 01/07/2007 al 12/05/2018, il ricorrente sarebbe stato "distaccato" presso il suddetto C.p.a. di Napoli per esigenze di servizio di talché avrebbe diritto al trattamento di missione ai sensi dell'art. 1 e ss. della Legge n. 836/1973 nonché ai sensi dell'art. 6 del D.p.r. n. 254/1999, a partire dal 01/07/2007 sino alla notifica del decreto di trasferimento alla parte istante, avvenuta in data 16/05/2018.

3. In subordine il ricorrente ritiene che sussistano tutti i presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennità di trasferimento ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 86/2001 in quanto il trasferimento non è stato voluto e richiesto dal ricorrente, ma è derivato da esigenze organizzative dell'ente legate alla soppressione del reparto o dell'ufficio presso il quale il medesimo svolgeva il proprio servizio. Di talchè chiede la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della suddetta indennità di trasferimento, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Si è costituita l'Amministrazione intimata con atto di mera forma.

All'udienza pubblica di smaltimento arretrato del 22 giugno 2023, la causa è stata introitata per la decisione.

4. La fattispecie all'esame del Collegio è sostanzialmente sovrapponibile ad altra già esaminata da questo Tribunale e decisa con la sentenza n. 140/2019 i cui principi sono estensibili anche al caso di specie.

4.1. La domanda proposta in via principale (riconoscimento del diritto del ricorrente all'indennità di missione) non è meritevole di positivo apprezzamento.

È pacifico, ed incontestato dall'Amministrazione resistente, che il ricorrente sia stato "distaccato" in data 01.07.2007 dalla sua sede di appartenenza (il CPM di S.M.C. Vetere) al CPA di Napoli senza che gli fosse riconosciuta alcuna indennità né di trasferimento né di missione.

Tuttavia, nel caso di specie non può sostenersi che il ricorrente sia stato inviato in missione al CPA di Napoli. La missione, infatti, si caratterizza per la temporaneità e la provvisorietà dell'assegnazione del militare ad una sede diversa dalla propria (così, tra le più recenti, T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 04/06/2018, n. 6164) mentre il ricorrente è stato "distaccato" per oltre undici anni presso la nuova sede. Come si vedrà meglio oltre, nel caso in esame il cd. distacco è consistito in un vero e proprio trasferimento; e quest'ultimo - proprio perché non temporaneo né provvisorio - è incompatibile con l'istituto della missione (così, ancora, T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 04/06/2018, n. 6164).

Pertanto, deve ritenersi che il ricorrente non abbia diritto all'indennità di missione.

4.2. Il Collegio ritiene invece fondata la domanda proposta in via subordinata.

Infatti, come si accennava poc'anzi, il "distacco" in questione deve essere qualificato come un vero e proprio trasferimento. È pacifico che il ricorrente sia stato "distaccato" presso la sede del CPA di Napoli dal 1°.07.2007 al 12/05/2018.

Orbene, il cd. distacco "non può assumere il carattere della stabilità o definitività; trattandosi di istituto caratterizzato dalla temporaneità esso è, dunque, insuscettibile di protrarsi sine die atteso che, diversamente, il distacco in parola si trasformerebbe surrettiziamente in un provvedimento definitivo di trasferimento (cd. truffa delle etichette), divenendo uno strumento per aggirare le regole che presiedono ai movimenti di personale del Corpo" (così T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 24/07/2017, n. 714).

Inoltre, il "distacco" è stato cagionato dalla soppressione del servizio di Polizia Penitenziaria presso il CPM di Santa Maria Capua Vetere. Pertanto, nel caso di specie, il cambiamento della sede è dovuto alle esigenze dell'Amministrazione, ancorché il ricorrente sia stato invitato ad esprimere una preferenza tra alcune possibili sedi; e, per giurisprudenza costante, "Nell'ipotesi di trasferimento di un militare a seguito della soppressione del Reparto o dell'Ufficio presso il quale svolgeva il proprio servizio, l'invito, proveniente dall'Amministrazione e rivolto allo stesso, di indicare una sede di gradimento non elimina la natura di trasferimento d'autorità insita nel provvedimento, giacché rileva la circostanza che il movimento non è originato dall'iniziativa dei ricorrenti dovuta a ragioni personali ma dall'interesse pubblico conseguente alla riorganizzazione dei Reparti" (T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 12/04/2018, n. 519).

4.3. Come anticipato, proprio perché il cd. distacco va in realtà qualificato come un trasferimento, al ricorrente va riconosciuto il diritto all'indennità di trasferimento di cui all'art. 1 della legge 29.03.2001, n. 86. Infatti, nella fattispecie sussistono tutti i presupposti indicati dall'art. 1 l. n. 86/2001, e cioè - come si è illustrato poc'anzi - il fatto che tale trasferimento debba essere considerato d'autorità, ed il fatto che tra la sede di provenienza e quella di destinazione intercorra una distanza superiore ai 10 km.

Ritiene il Collegio che non sia revocabile in dubbio che l'originario distacco, disposto con provvedimento del 1° giugno 2007 e perdurato per quasi 11 anni sino all'adozione del provvedimento del maggio 2018, debba essere qualificato, a dispetto del nomen in atti, come un vero e proprio trasferimento. Esso si è infatti posto in sostanziale continuità con il trasferimento infine disposto nel 2018 ed ha palesato, da subito, i caratteri della stabilità e definitività, incompatibili con la temporaneità che, in astratto e qualora di vero "distacco" si fosse trattato, avrebbe dovuto connotare il movimento del ricorrente verso il C.P.A. di Napoli.

V'è da aggiungere che il cambiamento di sede è stato determinato dalla soppressione del C.P.M. di Santa Maria Capua Vetere e, pertanto, da un'esigenza permanente dell'Amministrazione di utilizzare il personale in altra sede.

Sulla scorta di tali elementi, e ritenuto che il "distacco" formalmente disposto nel giugno 2007 debba, in realtà, essere configurato come trasferimento d'autorità, il ricorrente ha diritto alla percezione della relativa indennità.

Irrilevante, in proposito, la circostanza che egli sia stato chiamato "ad esprimere una preferenza tra alcune possibili sedi", non potendo tale circostanza - a mente di principi consolidati nella giurisprudenza amministrativa - incidere sulla natura sostanzialmente d'ufficio del cambio di sede.

4.4. In definitiva va respinta la domanda principale e va invece accolta la domanda subordinata; qualificato il distacco del 1° giugno 2007 come trasferimento d'autorità, e sussistendo tutti i presupposti indicati dalla norma (trasferimento d'autorità, sede di provenienza e quella di destinazione intercorra una distanza superiore ai 10 km, cfr.), al ricorrente va quindi riconosciuto il diritto all'indennità di trasferimento di cui all'art. 1 della legge 29.03.2001, n. 86 (nel testo ratione temporis applicabile ed antecedente la novella legislativa recata dall'art. 1, co. 163, L. 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore il 1 gennaio 2013), oltre agli interessi legali dalla data del trasferimento e sino all'effettivo soddisfo; non spetta invece la rivalutazione monetaria, avuto riguardo alla natura non retributiva del beneficio richiesto (T.A.R. Campania, Napoli, VII, 10.6.2011, n. 3078; TAR Lazio, Roma, II, 5.1.2012, n. 146) (Cfr., T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., (ud. 11/04/2018) 12-04-2018, n. 519).

Attesa la peculiare natura della questione esaminata e l'accoglimento del gravame nei termini indicati, quindi limitatamente alla richiesta articolata in via subordinata, può essere disposta la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite, fermo restando l'obbligo dell'amministrazione soccombente di provvedere al rimborso del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del D.P.R. n. 115/2002.
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;

- spese compensate ad eccezione del contributo unificato che viene posto a carico dell'amministrazione soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Di Vita, Presidente FF

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 LUG. 2023.
Avv. Antonino Sugamele

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